Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 8 marzo 2017, n. 5873

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“erronea applicazione dell’art.
170, II c.d.s.”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1372
c.c., nonché erronea applicazione dell’art. 1227, II comma
c.c.” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e
2055 c.c… anche con riguardo alle prescrizioni di cui
all’art. 2697 c.c.”), il ricorrente deduce che:
- la circostanza che il trasporto di un passeggero sul
ciclomotore sia vietato non comporta l’opponibilità al ter-
zo trasportato delle condizioni di polizza che escludono la
copertura assicurativa;
- l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero
sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile,
esclusiva o concorrente, del trasportato “nel caso in cui
nel suo processo causativo l’infrazione medesima non tro-
vi utile inserimento”;
- non risulta fornito alcun elemento atto a giustif‌icare
l’applicazione dell’art. 1227, 2° comma c.c.;
- al terzo trasportato giova la presunzione di cui all’art.
2054, 2° comma c.c. nei confronti di entrambi i conducen-
ti dei veicoli coinvolti, con consequenziale applicazione
della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c..
2. Il secondo motivo prospetta “insuff‌iciente e (per
certi versi) contraddittoria motivazione in merito alla
ricostruzione del fatto e all’assolvimento dell’onere pro-
batorio a carico dell’attore, nonché “omessa motivazione
circa l’asserita non considerata attendibilità degli apporti
probatori forniti dall’escussione testimoniale”.
3. Rilevata l’inammissibilità del secondo motivo (che
prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo
dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., non più applicabile ra-
tione temporis), ritiene il Collegio che il primo motivo me-
riti accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni:
- in tema di responsabilità civile, il danneggiato a se-
guito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto
come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risar-
cimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art.
2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei
veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei
rapporti interni fra gli stessi;
- la circostanza che il trasportato abbia concorso a cau-
sare il sinistro non può comportare - per ciò solo - l’esclu-
sione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché
dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa
qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il
danno alla sola responsabilità del trasportato;
- ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra
trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmen-
te trovare applicazione il paradigma di cui all’art. 1227, 1°
comma c.c. (cfr. Cass. n. 10526/2011: “qualora la messa in
circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella
specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno
minore d’età, in violazione dell’art. 170 c.d.s.) sia ricollega-
bile all’azione o omissione non solo del conducente - il qua-
le prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare
che questa avvenga in conformità delle normali norme di
prudenza e sicurezza ma anche del trasportato, il quale ha
accettato i rischi della circolazione, si verif‌ica un’ipotesi di
cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa
del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al tra-
sportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non
sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del con-
ducente, né a costituire valido consenso alla lesione rice-
vuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può
costituire nondimeno un contributo colposo alla verif‌icazio-
ne del danno, la cui quantif‌icazione in misura percentuale
è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindaca-
bile in sede di legittimità se correttamente motivato”; (cfr.
anche Cass. n. 11947/2006 e Cass. n. 11698/2014).
3.1. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al giu-
dice di merito perchè rivaluti la vicenda alla luce dei prin-
cipi sopra richiamati.
4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 8 MARZO 2017, N. 5873
PRES. PETITTI – EST. COSENTINO – RIC. TONINI (AVV.TI GARBARINO E TONINI) C.
MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Si-
stema c.d. "tutor" y Contestazione non immediata,
ex art. 201, comma 1 bis, c.s. y Ammissibilità y Fon-
damento.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al
superamento dei limiti di velocità, il sistema di accer-
tamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente
"SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) ri-
entra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traff‌ico, f‌inalizzati al rilevamento a distanza delle vio-
lazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come
disciplinati dall’art. 4, del D.L. n. 121 del 2002 (conv.,
con modif., dalla L. n. 168 del 2002), e, pertanto, con-
sente, in virtù dell’espresso richiamo a tale ultima di-
sposizione da parte dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f,
del suddetto codice, la contestazione differita dell’in-
frazione rilevata. (nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art.
148; nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, pur con riferimento all’au-
tovelox, v. Cass. civ. ord. 13 gennaio 2015, n. 331, in questa Rivista
2015, 543 e Cass. civ., sez. un., 13 marzo 2012, n. 3936, in questa Ri-
vista 2012, 526.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Tonini ha proposto ricorso, sulla scorta di
sette motivi, per la cassazione della sentenza con cui il
Tribunale di Genova, confermando la sentenza del giudice
di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui
proposta avverso il verbale del 19 giugno 2010 con cui la
polizia stradale di Genova gli aveva contestato, sulla scor-
ta di una accertamento effettuato mediante tutor, la viola-
zione dell’articolo 142, ottavo comma, c.d.s., per eccesso di
velocità sull’autostrada Genova -Voltri; il Ministero dell’in-
terno ha resistito con controricorso.

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