Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 marzo 2017, n. 6481

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
né il mezzo di prova - testimonianza o documento - cui fa
riferimento né il contenuto ed il luogo di reperimento del
dato probatorio nel fascicolo di parte o d’uff‌icio. Quanto la
ricorrente ha aggiunto nella memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 c.p.c. (in cui si riporta parzialmente la depo-
sizione testimoniale resa dal preside del liceo), oltre ad
apparire, di per sé, privo di decisività, è comunque tardivo,
considerato che i vizi di genericità o indeterminatezza dei
motivi del ricorso per cassazione non possono essere sana-
ti da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella
memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella
di illustrare e chiarire le ragioni giustif‌icatrici dei motivi
già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integra-
re quelli originariamente inammissibili (così, da ultimo,
Cass. ord. n. 3780/15).
5.3. - Giova inf‌ine precisare che i cenni che la ricor-
rente fa alla giurisprudenza di questa Corte in merito allo
“sconvolgimento esistenzialeu che determinate tipologie
di danni possono provocare nella vita dei danneggiati sono
privi di pertinenza rispetto alla censura riguardante il
danno patrimoniale c.d. da perdita di chance. Essi avreb-
bero avuto senso se riferiti alla decisione concernente la
liquidazione del danno def‌inito “esistenziale” dal tribuna-
le, che invece il giudice d’appello ha ricompreso, mediante
“personalizzazione”, nel danno non patrimoniale conse-
guente alle lesioni sofferte dalla minore. Tuttavia, questa
decisione, in sé, non risulta censurata (come peraltro ec-
cepito anche dai resistenti, che invocano sul punto il giu-
dicato interno: cfr. pag. 35 del controricorso), in quanto il
mezzo è chiaramente rivolto a censurare la decisione di
esclusione del risarcimento del danno patrimoniale, della
quale soltanto, infatti, si chiede espressamente la riforma
(cfr. pag. 23 del ricorso).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Quanto ai rapporti tra i ricorrenti e Unipol ass.ni s.p.a.
(già Fondiaria Sai s.p.a.), nei cui confronti sono stati pro-
posti i primi tre motivi di ricorso, la mancata resistenza
dell’intimata comporta che non vi sia luogo a provvedere
sulle spese.
Il Collegio ritiene che le spese del giudizio di legitti-
mità vadano compensate per giusti motivi nei rapporti
tra i ricorrenti ed i resistenti, considerato che la norma
applicabile è quella dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.,
nel testo vigente prima delle modif‌iche apportate con la
legge n. 69/2009 e succ. mod. (poiché il giudizio è stato
introdotto prima del 4 luglio 2009) e che i giusti motivi di
compensazione si rinvengono nella limitata portata delle
censure mosse dai ricorrenti alla sentenza di secondo gra-
do, alla quale hanno in gran parte prestato acquiescenza
nei rapporti con i resistenti Demicheli e Zurich Insurance.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 MARZO 2017, N. 6481
PRES. CHIARINI – EST. SESTINI – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. MASELLA (AVV.
MONACO) C. SARA ASS.NI S.P.A. (AVV. ALESSI)
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Concorso del fatto colposo del cre-
ditore o del danneggiato y Trasporto di persone y
Accettazione da parte del trasportato del rischio di
viaggiare in condizioni di insicurezza y Conf‌igurabi-
lità y Condizioni.
. Qualora la messa in circolazione di un veicolo in
condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomoto-
re con a bordo un passeggero, in violazione dell’art.
170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all’azione
o omissione non solo del conducente – il quale, prima
di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che
questa avvenga in conformità delle normali regole di
prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il
quale ha accettato i rischi della circolazione, si verif‌ica
un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella
condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in
caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la con-
dotta di quest’ultimo non sia idonea, di per sé, ad esclu-
dere la responsabilità del conducente, né a costituire
valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in ma-
teria di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire
un contributo colposo alla verif‌icazione del danno, la
cui quantif‌icazione in misura percentuale è rimessa
all’accertamento del giudice di merito, insindacabile
in sede di legittimità se correttamente motivato. (c.c.,
art. 1227; c.c., art. 1681; nuovo c.s., art. 170) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10526, in questa Rivista
2011, 906. In tema di concorso di colpa del danneggiato per aver par-
tecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina, v.
Cass. civ. 26 maggio 2014, n. 11698, ivi 2014, 706.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gabriele Masella riportò lesioni personali a seguito di
un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti il ciclo-
motore sul quale era trasportato, di proprietà di Francesco
Padovano e condotto da Donato Padovano, e l’autovettura
condotta dal proprietario Ciro Sanarica; agì pertanto per
il risarcimento dei danni convenendo in giudizio i predet-
ti Padovano e il Sanarica nonché le rispettive compagnie
assicuratrici, Assicuratrice Levante Norditalia s.p.a. (poi
Carige Ass.ni) e Sara Assicurazioni.
Il giudice di prime cure rigettò la domanda, con senten-
za che è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce,
sez. dist. di Taranto sul rilievo che la presenza “irregolare”
del Masella sul ciclomotore aveva inciso in modo determi-
nante sul sinistro, sì da assorbire ogni altra responsabilità
ex art., 1227, 2° comma c.c..
Ricorre per cassazione il Masella, aff‌idandosi a due
motivi; resiste la sola Sara Assicurazioni a mezzo di con-
troricorso.

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