Corte di Cassazione Civile sez. trib., ord. 15 marzo 2017, n. 6693

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., ORD. 15 MARZO 2017, N. 6693
PRES. CHINDEMI – EST. BOTTA – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV. GEN.
STATO) C. GRANATI (AVV. ZUCCACCIA)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Condono f‌iscale y Condono ex art. 12
della L. n. 289/2002 y Ambito y Applicabilità alla tas-
sa automobilistica y Esclusione y Fondamento.
. In tema di condono, l’art. 12 della L. n. 289 del 2002
è applicabile esclusivamente a cartelle esattoriali rife-
ribili ad IRPEF, ILOR ed IRAP incluse in ruoli emessi
da uff‌ici statali e aff‌idati a concessionari del servizio
nazionale della riscossione, sicché non vi rientra la tas-
sa automobilistica, da ritenersi tributo proprio derivato
della Regione ex art. 23, comma 1, del D.L.vo n. 504 del
1992, la cui def‌inizione agevolata è condizionata all’e-
manazione di un provvedimento del legislatore regio-
nale ex art. 13 della L. n. 289 del 2002 o, comunque, di-
sciplinata dall’art. 5 quinquies del D.L. n. 282 del 2002,
convertito in L. n. 27 del 2003. (l. 27 dicembre 2002, n.
289, art. 12; l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13; d.l.vo
30 dicembre 1992, n. 504, art. 23; d.l. 24 dicembre 2002,
n. 282, art. 5 quinquies) (1)
(1) Sulla natura ed eff‌icacia del condono ex art. 12 della L. n. 289 del
2002, v. Cass. civ. 24 ottobre 2016, n. 21416, in Ius&Lex dvd n. 1/2017,
ed. La Tribuna e Cass. civ. 7 giugno 2016, n. 11669, ibidem, che ha
precisato come essa sia applicabile in relazione a cartelle esattoriali
relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uff‌ici statali e
aff‌idati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazio-
ne da parte del contribuente del provvedimento di diniego
di condono ex art. 12, legge n. 289 del 2002 dei carichi di
ruolo riferibili a tasse automobilistiche per gli anni 1994 e
1995, norma che il giudice d’appello ha ritenuto applicabi-
le nel caso di specie assorbita ogni altra questione;
2. Considerato che con l’unico motivo del ricorso prin-
cipale si denuncia violazione e falsa applicazione del com-
binato disposto di cui agli artt. 23, D.L.vo n. 504 del 1992,
12 e 13, legge n. 289 del 2002 e 5 quinquies, D.L. n. 282
del 2002, contestando la ritenuta applicazione della c.d.
“rottamazione dei ruoli”, prevista appunto dal citato art.
12, legge n. 289 del 2002, alle tasse automobilistiche di cui
nella fattispecie si tratta;
3. Considerato che il motivo è fondato nei sensi di cui
alle seguenti considerazioni:
a) questa Corte ha costantemente affermato che l’art.
12 della legge n. 289 del 2002 è applicabile esclusivamen-
te con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF
ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o
ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi
da uff‌ici statali e aff‌idati ai concessionari del servizio na-
zionale della riscossione: sicché la norma non può dirsi
applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse au-
tomobilistiche;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1993 l’art. 23, comma 1,
D.L.vo n. 504 del 1992 ha attribuito alle regioni a statuto
ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal
T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 5 febbraio 1953, n. 39 e successive mod., che ha assunto
contestualmente la denominazione di tassa automobili-
stica regionale, da ritenersi, secondo il giudice delle leg-
gi (Corte cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato
della Regione”: sicché, in assenza di uno specif‌ico prov-
vedimento del legislatore statale, la def‌inizione agevolata
della tassa automobilistica era condizionata all’emanazio-
ne di un provvedimento in tal senso del legislatore regio-
nale ai sensi dell’art. 13, legge n. 289 del 2002, provvedi-
mento che non è stato emanato;
c) in ogni caso una def‌inizione agevolata delle cartel-
le relative a tasse automobilistiche era stata disposta da
un’apposita norma dettata dall’art. 5 quinquies, D.L. n. 282
del 2002;
3. Considerato, pertanto, che il provvedimento di dinie-
go del condono chiesto dal contribuente ai sensi dell’art.
12, legge 27 dicembre 2002, n. 289 deve ritenersi legittimo
e che, di conseguenza, il ricorso principale deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria in diversa composizione, che provvederà an-
che in ordine alle spese della presente fase del giudizio;
4. Considerato che il ricorso incidentale deve essere
dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso, per espressa
asserzione del ricorrente incidentale, concerne le que-
stioni dichiarate assorbite dal giudice di merito: questa
Corte, infatti, ha stabilito, con orientamento costante, che
«è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizio-
nato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito ri-
proponga questioni su cui i giudici di appello non si sono
pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione
adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione
della sentenza, rimangono impregiudicate e possono es-
sere dedotte davanti al giudice di rinvio. dovevano essere
esaminate nel merito» (Cass. n. 547 del 2016; n. 4130 del
2012; n. 6572 del 1988). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 MARZO 2017, N. 6651
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. COMUNE DI CAPACCIO (AVV. GRIMALDI) C.
LIZIO
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Competenza y Violazione del Codice
della strada y Omessa comunicazione dei dati del
conducente, ex art. 126 bis c.d.s. y Opposizione a
sanzione amministrativa y Giudice competente y In-
dividuazione y Criteri y Luogo dove ha sede l’organo
accertatore, cui i dati andavano inoltrati y Fonda-
mento.
. L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa
per infrazioni al codice della strada (così come quel-

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