Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 marzo 2017, n. 7902

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata
e logica, le risultanze conf‌luenti nella ritenuta responsabi-
lità, in considerazione della condotta minacciosa dell’im-
putato che, avvicinatosi all’agente di polizia municipale,
gli aveva strappato dalle mani la penna con la quale stava
compilando l’avviso di contestazione rivolgendogli parole
minacciose - “che sapeva dove abitava...di stare attento in
quanto gliel’avrebbe fatta pagare” -, con il chiaro intento di
opporsi al compimento dell’atto di uff‌icio in corso. Contro
le logiche argomentazioni delle decisioni vengono formula-
te non già precise contestazioni di illogicità argomentativa,
ma doglianze di merito, proponendo una versione asseri-
tamente più persuasiva di quella dispiegata nella senten-
za impugnata a proposito della condotta dell’imputato,
in quanto risoltasi in espressioni di ingiuriosa volgarità.
Le argomentazioni difensive sf‌idano addirittura la logica
comune nella parte in cui, evocando il vizio di violazione
di legge, richiamano gli adempimenti di cui agli artt. 383
D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 200 e 201 c.d.s., onde
inferire che la minaccia all’agente era intervenuta dopo il
compimento dell’atto dell’uff‌icio, poiché è evidente che la
sentenza impugnata, nell’evocare le operazioni materiali
successive all’emissione del provvedimento, aveva sempli-
cemente inteso ribadire che il verbale di contravvenzione
non era stato formalmente emesso.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento, nonché ravvisandosi prof‌ili di colpa
(v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitati-
vamente f‌issata in ragione dei motivi dedotti. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 MARZO 2017, N. 7902
PRES. SPIRITO – EST. SCODITTI – RIC. LA SPADA ED ALTRI (AVV. BONANNO
FELDMANN) C. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Parte convenuta quale erede del danneggiante
deceduto y Sentenza relativa y Eff‌icacia di giudica-
to nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale
attore per il risarcimento del danno vantato iure
proprio y Nei confronti della medesima controparte
dell’altro giudizio y Esclusione.
. La pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del
danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti
convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a
seguito del sinistro, non è suscettibile di acquistare ef-
f‌icacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte
agisca quale attore per il risarcimento del danno vanta-
to iure proprio nei confronti della medesima contropar-
te dell’altro giudizio. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 471; c.c.,
art. 1306; c.c., art. 2909; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 164)
II
CORTE DI APPELLO CIVILE DI CATANIA
SEZ. II, 31 OTTOBRE 2013, N. 1858
PRES. D’ALESSANDRO – EST. MURANA – RIC. LA SPADA ED ALTRI (AVV.
BONANNO FELDMANN) C. GRASSO ED ALTRA (AVV. RUSSO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Domanda di risarcimento danni iure proprio for-
mulata dagli eredi della vittima y Giudicato forma-
tosi in precedente giudizio y Responsabilità esclu-
siva del congiunto nella causazione del sinistro y
Eff‌icacia di giudicato anche nel successivo giudizio
y Sussistenza y Conseguenze y Improponibilità della
domanda.
. È improponibile la domanda di risarcimento danni
iure proprio formulata dagli eredi della vittima di un
sinistro stradale, qualora si sia formato giudicato nel
senso dell’esclusiva responsabilità del congiunto in
relazione a precedente sentenza del Giudice di pace.
(Nella fattispecie secondo gli eredi la notif‌icazione
dell’atto di citazione innanzi al Giudice di pace era
inesistente perchè effettuata nei loro confronti imper-
sonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio
del defunto, pertanto l’eventuale inesistenza della noti-
f‌icazione non comportava l’inesistenza della sentenza,
ma solo la nullità deducibile nei modi e nei termini pre-
visti per l’impugnazione, sicché la sentenza era suscet-
tibile di passare in giudicato) (c.c., art. 2909; c.p.c., art.
286; c.p.c., art. 303; c.p.c., art. 328)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Salvatore La Spada, Cosima Venera Lapis, Agata La
Spada e Marilisa La Spada convennero in giudizio innanzi
al Tribunale di Giarre Giuseppe Grasso e Fondiaria - SAI
s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni a titolo iure
proprio conseguenti alla morte del congiunto Giancarlo
La Spada, avvenuta mentre costui, alla guida di ciclomo-
tore, si scontrava con il veicolo di proprietà e condotto
dal Grasso. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avver-
so detta sentenza proposero appello gli originari attori.
Con sentenza di data 31 ottobre 2013 la Corte d’appello
di Catania dichiarò improponibile la domanda. Osservò la
corte territoriale che si era formato giudicato nel senso
dell’esclusiva responsabilità del La Spada in relazione a
sentenza del Giudice di pace che aveva condannato Nuova
Maa Assicurazione e gli «eredi di Giancarlo La Spada» al
risarcimento del danno in favore di Giuseppe Grasso e che,
con riferimento al motivo di appello secondo cui la notif‌i-
cazione dell’atto di citazione innanzi al Giudice di pace
era inesistente perchè effettuata nei confronti degli eredi
di Giancarlo La Spada impersonalmente e collettivamen-
te presso l’ultimo domicilio del defunto, l’eventuale ine-
sistenza della notif‌icazione non comportava l’inesistenza

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