Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 30 settembre 2016, n. 19354

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
2. Le critiche, che si prestano a essere esaminate con-
giuntamente per la loro evidente connessione, sono infon-
date.
Mette conto evidenziare che il giudice di merito, di-
chiaratamente prescindendo "dall’inquadramento giuri-
dico della fattispecie", pur nella riconosciuta rilevanza di
tale prof‌ilo ai f‌ini del riparto dell’onere della prova, ha ri-
tenuto che la Società Autostrade avesse dimostrato di ave-
re espletato "con la diligenza adeguata alla natura e alla
funzione della cosa, in considerazione delle circostanze
del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza
e di manutenzione" su di essa gravanti. Ha poi aggiunto, a
ulteriore esplicitazione delle ragioni della scelta decisoria
adottata, che il posizionamento dell’ostacolo sulla sede
stradale lasciava presumere che il pericolo fosse insorto
poco prima del passaggio dell’attore sul relativo tratto
della carreggiata.
3. A fronte di tale percorso motivazionale, le critiche
dell’esponente, nella parte in cui sono volte a contesta-
re la qualif‌icazione in termini di illecito aquiliano della
responsabilità ascritta al gestore nonchè la ritenuta con-
gruenza della prova del caso fortuito, difettano di decisi-
vità. Non par dubbio, invero, che il decidente ha respinto
la domanda perchè, all’esito della valutazione di tutte le
circostanze emerse dalla compiuta istruttoria, quali l’e-
saustività dei controlli praticati dal gestore e gli indici de-
sumibili dall’analisi del teatro dell’incidente, si è convinto
della sostanziale imprevedibilità della presenza, sulla car-
reggiata autostradale, dell’ostacolo contro il quale andò a
impattare il ricorrente.
L’apprezzamento dell’ingombro metallico in termini
di causa eff‌iciente sopravvenuta e inimputabile, idonea a
causare l’evento - e quindi a recidere il nesso eziologico tra
il danno e l’attività concretamente esigibile dal gestore -
comporta che devono ritenersi assorbite tutte le questioni
in punto di distribuzione dell’onere della prova, come del
resto non ha mancato di evidenziare la Curia capitolina. E
invero, sia che si voglia declinare quell’attività in chiave
di vigilanza contrattualmente dovuta, sia che la si voglia
scrutinare in termini di custodia, la ritenuta non domina-
bilità del fattore di rischio rende del tutto ininf‌luenti le
critiche in ordine alla correttezza della evocazione della
fattispecie ipotetica di cui all’art. 2051 c.c., piuttosto che
di quella di cui all’art. 1218 c.c., risultando comunque di-
mostrate, secondo un giudizio insindacabile in sede di le-
gittimità (cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2013, n. 24549; Cass. civ.
5 gennaio 2010, n. 25; Cass. civ. 10 febbraio 2009, n. 3251),
le circostanze idonee a esonerare il debitore della presta-
zione da ogni responsabilità. Ed è signif‌icativo che nessun
impegno critico ha dedicato l’impugnante alla confutazio-
ne della tesi del decidente circa i tempi della caduta sulla
carreggiata del controverso ostacolo.
4. Quanto poi all’assunto secondo cui la società sarebbe
onerata del controllo preventivo di tutti gli automezzi che
chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente ob-
bligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offra-
no suff‌icienti garanzie di stabilità e di sicurezza del carico,
ritiene il collegio che all’obbligo del concessionario di ga-
rantire la buona manutenzione delle strade e di prevenire
situazioni di pericolo, predisponendo le opportune prote-
zioni e segnalazioni, non possa darsi l’estensione pretesa
dal ricorrente, trattandosi di adempimenti che f‌inirebbero
per compromettere l’obiettivo della speditezza della cir-
colazione, consustanziale alla realizzazione e all’uso di
siffatte strutture.
Altro sarebbe stato, naturalmente, ove l’anomalia del
carico dal quale ebbe, in tesi, a sfuggire l’ostacolo contro
il quale andò a impattare l’impugnante fosse stata spe-
cif‌icamente segnalata o fosse ictu oculi visibile, essendo
indubbio che l’allegazione e la prova di siffatte circostan-
ze - idonee a fare emergere la prevenzione del fattore di
rischio dal cono d’ombra del giuridicamente inesigibile -
avrebbe imposto una verif‌ica dell’evocata qualif‌icabilità
dell’inerzia della società in termini di culpa in omittendo
(cfr. Cass. civ. 22 ottobre 2014, n. 22344).
Ma tanto neppure è stato dedotto dal ricorrente nè, per
altro verso, emerge dalla sentenza impugnata il che oltre-
tutto evidenzia un prof‌ilo di inammissibilità delle esposte
critiche, per novità della questione.
Il ricorso è respinto.
L’impugnante rifonderà alla controparte vittoriosa le
spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato
proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone
di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base
al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione
dell’ulteriore contributo unif‌icato costituisce un atto do-
vuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo
- ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione - del rigetto integrale o della def‌inizione in
rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muo-
vendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica
di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento
dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 30 SETTEMBRE 2016, N. 19354
PRES. ARMANO – EST. ROSSETTI – RIC. FRANCIN (AVV. PESCE) C. ZURICH
INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY PLC (AVV.TI GELLI E GERMANO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione per il risarcimento dei danni y Richiesta di
risarcimento all’assicuratore ex art. 145 cod. ass. y
Contenuto y Elementi previsti dall’art. 148 cod. ass.
y Necessità y Limiti.
. La richiesta di risarcimento che la vittima di un sini-
stro stradale deve inviare all’assicuratore del responsa-
bile, a pena di improponibilità della domanda giudizia-
le ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto

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