Corte di Cassazione Civile sez. III, 3 ottobre 2016, n. 19648

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
del bene, quando ormai esso viene utilizzato autonoma-
mente dagli autori della condotta delittuosa non esclude
affatto l’ormai intervenuta consumazione del reato.
Rispetto a tale cornice di riferimento, il ricorrente in-
siste nella presunta brevità del tempo intercorso prima
dell’arresto degli imputati.
Ma, al di là della genericità della deduzione, resta la
considerazione che l’autovettura, rubata presso l’area di
servizio dell’autostrada A4 in direzione Torino, venne poi
recuperata in Varedo.
3. Inammissibile è il secondo motivo, dal momento
che la motivazione fornita dalla Corte territoriale, quanto
all’uso di un mezzo fraudolento, muove razionalmente da
due premesse che il ricorrente non pone in discussione: il
fatto che l’autovettura fosse stata lasciata chiusa a chiave,
con l’utilizzo di un dispositivo elettronico a distanza, e il
rinvenimento della stessa senza segni di effrazione.
La correlazione tra tali dati e la conclusione dell’im-
piego di strumenti insidiosi idonei ad eludere gli accorgi-
menti predisposti dal soggetto passivo a difesa della res (si
veda, ad es., sez. VII, n. 8757 del 7 novembre 2014 - dep. 27
febbraio 2015, Bontempi, Rv. 262669) non palesa alcuna
manifesta illogicità, anche in assenza del rinvenimento di
strumenti adatti allo scopo nella disponibilità degli impu-
tati al momento dell’arresto.
4. Inammissibile è il terzo motivo, dal momento che il
numero impressionante di precedenti del Latri rende prive
di ogni illogicità le conclusioni della Corte d’appello quanto
alla signif‌icatività del reato del quale di discute a dimostra-
re la accentuata pericolosità sociale del ricorrente.
5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso propo-
sto nell’interesse del M. e di rigetto del ricorso proposto
nell’interesse del L. consegue, ex art. 616 c.p.p., la con-
danna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonchè al versamento, da parte del Milojevic,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in
ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare
in Euro 2.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 3 OTTOBRE 2016, N. 19648
PRES. SPIRITO – EST. AMENDOLA – RIC. DI LASCIO (AVV. DI LASCIO) C.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (AVV. FERDINANDI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubbli-
ca y Opere pubbliche y Strade y Autostrade y Dan-
ni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede
autostradale y Società concessionaria del servizio
y Obbligo di garantire la buona manutenzione della
strada e prevenire situazioni di pericolo y Conte-
nuto.
. In tema di danni cagionati dalla presenza di ostacoli
sulla sede autostradale, l’obbligo del concessionario
di garantire la buona manutenzione della rete viaria
e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo
le opportune protezioni e segnalazioni, non può esten-
dersi al controllo preventivo di tutti gli automezzi che
chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente
obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non
offrano suff‌icienti garanzie di stabilità e sicurezza del
carico, altrimenti compromettendosi l’obiettivo della
speditezza della circolazione, consustanziale alla rea-
lizzazione ed all’uso della via, salvo che l’anomalia del
mezzo o del suo carico non sia stata segnalata o sia vi-
sibile "ictu oculi", nel qual caso l’inerzia del gestore ri-
leva in termini di "culpa in omittendo". (c.c., art. 2043;
c.c., art. 2051; nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 14) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 22 ottobre 2014, n. 22344, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ. 24 febbraio 2011, n.
4495, in questa Rivista 2011, 695.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19028 del 2004 il Tribunale di Roma
rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da Se-
bastiano Di Lascio nei confronti di Autostrade per l’Italia
s.p.a.. L’attore aveva chiesto di essere ristorato dei pregiu-
dizi subiti dalla sua autovettura in un incidente occorsogli
mentre percorreva il tratto autostradale Roma - Firenze,
allorchè era andato a urtare contro un ostacolo metallico
che ostruiva la carreggiata in modo da rendere impossibile
qualsiasi manovra di emergenza.
Con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 21
maggio 2013, la Corte d’appello ha respinto il gravame pro-
posto dal soccombente.
Il ricorso di Sebastiano Di Lascio avverso detta deci-
sione è aff‌idato a due motivi, illustrati anche da memoria.
Si è difesa con controricorso Autostrade per l’Italia s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazio-
ne degli artt. 1176, 2043 e 2051 c.c., art. 67 c.p.c., ex art.
360, n. 3, c.p.c.
Deduce che erroneamente il giudice di merito aveva
escluso la natura contrattuale della responsabilità del pro-
prietario o concessionario dell’autostrada, laddove era ormai
pacif‌ico che il pedaggio costituiva il corrispettivo della pre-
stazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del per-
corso. Ne derivava che gravava sull’ente l’obbligo di porre in
essere ogni misura a tal f‌ine necessaria, a partire dal control-
lo preventivo degli automezzi che chiedevano di utilizzare
l’autostrada ai quali, ove non offrissero garanzie di stabilità
del carico, andava conseguentemente negato l’accesso.
1.2. Con il secondo mezzo, prospettando violazione de-
gli artt. 2043 e 2051 c.c., l’esponente si duole che la Corte
territoriale, dopo avere ricondotto la responsabilità della
società nell’ambito dell’illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c.
e avere anzi riconosciuto la possibilità di un’applicazione
della disciplina di cui all’art. 2051 c.c., non aveva ritenuto
necessaria, ai f‌ini della prova del caso fortuito, la dimo-
strazione dell’intervento, nella serie causale, di fattori
esterni ed estranei al suo dovere di custodia, considerando
invece a tal f‌ine suff‌iciente quella del diligente espleta-
mento dell’attività di vigilanza e controllo.

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