Corte di Cassazione Civile sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20381

Pagine345-348
345
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
ipotizzate come commesse il (omissis), il (omissis) ed il
(omissis) (p. 2 della sentenza).
3. Mediante ricorso per cassazione il difensore dell’im-
putato denunzia violazione di legge, sotto un duplice
prof‌ilo: per avere omesso il Tribunale per i minorenni di
valutare la ricorrenza nel caso di specie di cause di non
punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; e per inosservanza
del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, e D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, art. 116, comma 15, sotto il prof‌ilo dell’erro-
neo apprezzamento circa la sussistenza di recidiva osta-
tiva alla declaratoria di intervenuta depenalizzazione, in
quanto T.C. è stato - sì - denunziato per guida senza paten-
te ma non è mai stato condannato.
Si chiede, in def‌initiva, alla Corte di cassazione di di-
chiarare il non doversi procedere (così alla p. 2 del ricor-
so) nei confronti dell’imputato per essere il fatto non più
previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve, anzitutto, osservarsi che, come noto, la con-
travvenzione di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art.
116, comma 15, è stata trasformata in illecito amministra-
tivo dal D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1, (in
vigore dal 6 febbraio 2016), purchè si verta nell’ipotesi-
base prevista dal cit. art. 116, comma 15, primo periodo,
(che era) punita con l’ammenda; mentre permane la illi-
ceità penale “Nell’ipotesi di recidiva nel biennio (in cui)
si applica altresì la pena dell’arresto f‌ino ad un anno”, che
è prevista dalla seconda parte della disposizione richia-
mata.
Tanto si ricava dal D.L.vo n. 8 del 2016, art. 1, commi 1
e 2, secondo cui: “Non costituiscono reato e sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la
sola pena della multa o dell’ammenda”; e “La disposizione
del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che,
nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva,
sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie au-
tonome di reato”.
2. Ciò posto, evidente è la svista in cui incappa, sotto un
duplice prof‌ilo, il giudice di merito.
2.1. In primo luogo perchè trae la supposta recidiva da
fatti storici temporalmente collocabili, nella loro verif‌ica-
zione fenomenica, prima di quello per cui si procede ma
non giudicati con sentenza, con ciò ponendosi in contra-
sto con il consolidato orientamento di legittimità, secon-
do il quale “In tema di guida senza patente, ai f‌ini della
conf‌igurabilità della circostanza aggravante della “recidi-
va nel biennio”, rileva la data del passaggio in giudicato
della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a
quello per il quale si procede e non la data di commissio-
ne dello stesso” (così sez. IV, n. 40617 del 30 aprile 2014,
Mauro, Rv. 260304; in termini identici, sez. IV, n. 25988 del
5 marzo 2013, Pavanello, Rv. 257186; sez. IV, n. 18184 del
15 febbraio 2013, Borella, Rv. 255821; sez. IV, n. 15913 del
7 febbraio 2013, Pizzamei, Rv. 255020; sez. IV, n. 48276 del
17 ottobre 2012, Gardelli, Rv. 253923).
2.2. In secondo luogo, perchè le esigenze di certezza
del diritto espressamente valorizzate nella parte motiva
delle richiamate sentenze del giudice di legittimità deb-
bono necessariamente fondarsi su un accertamento giu-
diziale stabile, quale è quello derivante da una sentenza
passata in giudicato, e non già su una mera ipotesi tutta da
dimostrare, quale è l’atto di esercizio dell’azione penale da
parte del Pubblico Ministero.
Essendo stata, dunque, erroneamente ritenuta sussi-
stente l’ipotesi di recidiva nel biennio di cui al D.P.R. n.
285 del 1990, art. 116, comma 15, secondo periodo la sen-
tenza impugnata va annullata senza rinvio, con la formula
“perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
3. L’art. 8 del citato decreto legislativo ha introdotto
una deroga al principio di irretroattività di cui alla L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 1: ha previsto, cioè, che le di-
sposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichi-
no anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purchè, a
tale data, il procedimento penale non sia stato def‌inito con
sentenza o con decreto penale irrevocabili.
4. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come
reato, ma soltanto come illecito amministrativo, il giudice
non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità ammini-
strativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme
transitorie analoghe a quelle di cui alla L. n. 689 del 1981,
artt. 40 e 41 (sez. un., n. 25457 del 29 marzo 2012, Cam-
pagne Rudie, Rv. 252694); nel caso in esame il D.L.vo n. 8
del 2016, art. 9, comma 1, prevede che “Nei casi previsti
dall’art. 8, comma 1, l’autorità Giudiziaria (...) dispone la
trasmissione all’autorità amministrativa competente degli
atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto
o estinto per altra causa alla medesima data”).
Discende la necessità di trasmissione di copia della
presente sentenza, non essendo prescritto l’illecito, che
risale al (omissis), al Prefetto di Napoli per quanto di
competenza.
5. Procedendosi a carico di minore all’epoca dei fatti,
è obbligatorio l’oscuramento dei dati personali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 OTTOBRE 2016, N. 20381
PRES. VIVALDI – EST. GRAZIOSI – RIC. DI MARCO (AVV. MARTINELLI) C. UFFICIO
CENTRALE ITALIANO UCI ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Sopravvenienza di
nuove "tabelle milanesi" dopo la camera di consi-
glio per la decisione della causa y Riconvocazione
della stessa y Necessità y Esclusione.
. In tema di risarcimento del danno alla salute, la so-
pravvenienza di nuove tabelle, tra quelle periodica-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT