Corte di Cassazione Civile sez. V, 13 gennaio 2017, n. 736

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dirizzo non coincida con quello della sede sociale della
società destinataria dell’atto impositivo, atteso che la
norma speciale deroga all’art. 145 c.p.c. (c.p.c., art.
145; l. 24 gennaio 1978, n. 27, art. 2) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartel-
la di pagamento, con cui il Ministero delle Finanze (oggi
Agenzia delle Entrate) ha contestato alla società contri-
buente l’omesso pagamento della tassa automobilistica
relativa agli anni 1994-1996 con avvisi notif‌icati in data
5 dicembre 1997 e 26 novembre 1999. Il ricorrente aveva
eccepito vizi formali della cartella nonché che il credito
tributario fosse prescritto. L’Agenzia delle Entrate nel co-
stituirsi ha evidenziato che la notif‌ica dei presupposti atti
d’accertamento era stata tempestiva, ed era andata a buon
f‌ine, e non essendo stati impugnati nei termini, la pretesa
f‌iscale si era resa def‌initiva, mentre in riferimento ai vizi
formali della cartella, non era stato chiamato in causa il
concessionario della riscossione. La ctp accogliendo le ra-
gioni dell’uff‌icio ha rigettato il ricorso, mentre la CTR ha
accolto l’appello della società contribuente, in quanto gli
atti d’accertamento erano stati notif‌icati presso una sede
operativa e non presso la sede legale, pertanto, la conse-
guente nullità della notif‌ica non poteva ritenersi sanata
dal raggiungimento dello scopo, che si sarebbe realizzato
solo con l’impugnazione degli avvisi da parte del legitti-
mo destinatario della notif‌icazione. L’uff‌icio ha proposto
ricorso davanti a questa Corte di Cassazione - notif‌icato
in rinnovazione con pec - sulla base di un unico motivo,
mentre la società contribuente non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente di data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplif‌icata. Con l’unico motivo di
ricorso, l’uff‌icio denuncia il vizio di violazione e falsa ap-
plicazione di legge, in particolare dell’art. 2 comma 5 della
legge n. 27 del 1978 e dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art.
360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, in virtù della nor-
ma di legge indicata in rubrica, le notif‌icazioni s’intendono
validamente eseguite, quando siano fatte alla residenza
risultante dalla carta di circolazione o dai registri d’imma-
tricolazione o dal pubblico registro automobilistico.
Il motivo è fondato.
Infatti, il menzionato disposto di legge (in tema di
modif‌iche al sistema sanzionatorio in materia di tasse au-
tomobilistiche), ritiene la notif‌ica “validamente eseguita
quando sia fatta alla residenza risultante dalla carta di
circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pub-
blico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma
dell’articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50, e dell’art. 146
del codice della navigazione, o dalla patente di guida”, e
trattandosi di norma speciale, può validamente derogare
alla norma generale di cui all’art. 145 c.p.c. che prevede
che la notif‌ica alle persone giuridiche si ha per perfezio-
nata quando è effettuata presso la sede legale. Nel caso di
specie, dalla sentenza impugnata risulta che la notif‌ica è
stata effettuata presso la sede locale di Udine (anziché, in
quella legale di Roma), e risulta, altresì, che sia stata ef-
fettuata nelle date indicate dall’uff‌icio (quindi, tempesti-
vamente, v. p. 1 della sentenza impugnata), mentre non ri-
sulta essere stato oggetto di controversia che tale indirizzo
fosse proprio quello corrispondente ai criteri alternativi
indicati dalla norma violata. Va, conseguentemente accol-
to il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex
art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della inti-
mata le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 13 GENNAIO 2017, N. 736
PRES. CHINDEMI – EST. BRUSCHETTA – P.M. GIACALONE (PARZ. DIFF.) – RIC.
DATTILO (AVV. PIVA) C. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV. GEN. STATO)
Veicoli y Imposta sulla circolazione degli autovei-
coli y Legittimazione sostanziale e processuale re-
lativamente ai tributi non erariali y Ripartizione
temporale tra Stato e Regioni.
. In tema di tasse automobilistiche trasferite alle Re-
gioni, con decorrenza dall’1 gennaio 1993, ex art. 23
del D.L.vo n. 504 del 1992, la legittimazione attiva so-
stanziale e processuale spetta, comunque, all’Agenzia
delle entrate sino a quando la loro amministrazione è
rimasta alla Stato e, cioè, sino all’1 gennaio 1999, data
a decorrere dalla quale sono stati trasferiti alle Regioni
a statuto ordinario, in base all’art. 17, comma 10, della
l. n. 449 del 1997, il loro accertamento e la loro riscos-
sione. (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23; d.l.vo 27
dicembre 1997, n. 449, art. 17) (1)
(1) Per qualche utile riferimento si rinvia a Cass. civ. 20 maggio 2015,
n. 10356, in questa Rivista 2015, 844.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza n. 322/01/12 depositata il 19
dicembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana rigettava l’appello di Dattilo Antonia contro la de-
cisione n. 73/02/10 della Commissione Tributaria di Lucca
che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il
diniego di condono di tasse automobilistiche 1994 accer-
tando però non dovute le sanzioni perchè intrasmissibili
in quanto la contribuente era erede del proprietario dei
veicoli. In particolare la CTR statuiva - a spiegazione del
rigetto dell’appello che «la sanatoria in questione era ap-
plicabile alla tassa auto solo quando in tal senso avesse
provveduto la legge regionale» e che «il contraddittorio
era stato correttamente instaurato con l’Agenzia che ge-
stiva tale entrata». La contribuente proponeva ricorso per
cassazione aff‌idato a quattro motivi, mentre l’intimata
Agenzia delle Entrate non presentava difese.

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