Corte di Cassazione Civile sez. V, 13 gennaio 2017, n. 739

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
Si è consapevoli del diverso orientamento precedente,
che parte dalle Sezioni Unite n. 12014 del 1991 ed arri-
va f‌ino a Cass. n. 15357 del 2006 (pur esistendo, nell’arco
del periodo, pronunce contrastanti), secondo il quale in
tema di prescrizione, con riferimento alla assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per la circolazio-
ne dei veicoli, si è affermato che il regresso dell’impresa
designata, previsto dall’articolo 29, primo comma, della
legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del respon-
sabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato
nei casi contemplati dall’articolo 19, primo comma, lett.
a) e b), della stessa legge, fosse riconducibile nell’ambito
della surrogazione legale di cui all’articolo 1203 n. 5 c.c.,
in quanto si tradurrebbe nell’attribuzione del medesimo
diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l’impresa
nella medesima posizione sostanziale e processuale, con
conseguente affermazione dell’applicabilità del termine
biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.
Tuttavia, l’orientamento più recente deve essere con-
diviso, in consapevole superamento del precedente, sulla
base della considerazione dirimente che l’azione prevista
dal primo comma dell’art. 29 è accordata alla impresa de-
signata in via autonoma, dalla legge, ed è pertanto sog-
getta al termine di prescrizione decennale, a differenza
dell’azione prevista dal secondo comma, in cui essa, aven-
do pagato in riferimento all’ipotesi c) dell’art. 19 (impresa
assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa)
agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneg-
giato nei confronti della impresa posta in liquidazione co-
atta amministrativa.
La differenza delle due ipotesi, riprodotta nella sostan-
za, è oggi ben evidenziata dalla diversa rubrica dell’art.
292 del D.L.vo n. n. 209 del 2005. In ogni caso poi, anche
laddove si volesse ricondurre all’istituto della surroga la
posizione dell’impresa designata che ha indennizzato il
danneggiato, ed agisce in regresso verso il danneggiante,
essa si surrogherebbe nella posizione del danneggiato, per
cui è in ogni caso da escludere che si possa applicare la
prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c. e che si ri-
ferisce solo ai rapporti contrattuali tra assicurato e assi-
curatore. La sentenza impugnata resisterebbe comunque
alle critiche mosse, anche qualora si volesse accedere al
diverso inquadramento.
A ciò si aggiunga che in nessun contrasto si pone l’af-
fermazione in termini di ricostruibilità della obbligazione
della impresa designata, nelle prime due ipotesi di cui
all’art. 29, come una obbligazione autonoma, che trova
la sua fonte direttamente nella legge, che individua un
soggetto sul quale allocare il rischio del risarcimento del
danno a fronte di due situazioni in cui il danneggiato ri-
schierebbe altrimenti di vedere sacrif‌icato il suo diritto al
risarcimento, con quanto affermato da Cass. S.U. n. 8085
del 2007, che si riferisce alla diversa ipotesi di cui alla
lettera c) dell’art. 29, in cui il fondo esercita la propria
azione di rivalsa verso la società di assicurazioni posta in
liquidazione coatta amministrativa, surrogandosi nella po-
sizione del soggetto in favore del quale ha pagato.
In questo caso si ha in effetti una ipotesi di surrogazio-
ne legale, prevista dall’art. 29, secondo comma, della legge
24 dicembre 1969, n. 990, che dà luogo ad una vicenda di
tipo “lato sensu” successorio, riconducibile all’art. 1203,
n. 5, c.c., in virtù della quale l’impresa designata ai sensi
dell’art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto
al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento
dell’indennità in favore dell’assicurato, subentra nei diritti
vantati da questi ultimi nei confronti dell’impresa assicura-
trice posta in liquidazione coatta amministrativa. Per quel-
la, distinta ipotesi di surrogazione legale, le Sezioni Unite
distinguono poi - sempre ai f‌ini della prescrizione il caso in
cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacif‌ico ri-
conoscimento dei diritti del danneggiato o dell’assicurato,
in cui l’impresa designata ha l’onere di far valere la propria
pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro
il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente,
per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal
contratto di assicurazione, dal caso in cui il pagamento ab-
bia avuto invece luogo a seguito di un giudizio def‌inito con
sentenza di condanna. In quest’ultimo caso la prescrizione,
soggetta al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., rima-
ne interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell’art.
2945, secondo comma, c.c., e riprende a decorrere soltan-
to per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la
quale, accertando def‌initivamente il credito in contraddit-
torio con il commissario liquidatore, legittima l’impresa
designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della
soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 13 GENNAIO 2017, N. 739
PRES. CHINDEMI – EST. SOLAINI – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC. AGENZIA
DELLE ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. BBVA AUTORENTING S.P.A.
Veicoli y Imposta sulla circolazione degli autovei-
coli y Notif‌ica a società dell’avviso di accertamento
y Art. 2, comma 5, della L. n. 27/1978 y Norma spe-
ciale y Deroga all’art. 145 c.p.c.
. In tema di tasse automobilistiche, è validamente ef-
fettuata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. n. 27 del
1978, la notif‌ica dell’avviso di accertamento alla resi-
denza risultante dalla carta di circolazione, o dai regi-
stri di immatricolazione, o dal pubblico registro auto-
mobilistico, o dai registri tenuti a norma dell’articolo 5
della l. n. 50 del 1971 e dell’articolo 146 del codice della
navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale in-

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