Corte di Cassazione Civile sez. III, 17 gennaio 2017, n. 930

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
permanente occultamento alla vista della porta di ac-
cesso e soprattutto della vetrina (la condotta de qua è
stata contestata come protrattasi per tre mesi circa), ha
in sostanza precluso, oltre che l’utilizzabilità dello spa-
zio antistante, in tal modo indebitamente trasformato ad
uso di propria esclusiva utilizzazione, la stessa funzione
dell’esercizio commerciale causandone in def‌initiva un
indebito mutamento (vedi in tal senso, implicitamente,
in motivazione, sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, dep. 6
giugno 2014, Dematté, Rv. 260584).
6. Sono inammissibili il secondo e terzo motivo, con-
giuntamente esaminabili, con i quali si censura essen-
zialmente la motivazione in ordine agli elementi indi-
cativi dell’attribuibilità dei fatti all’odierno ricorrente.
Infatti la sentenza impugnata ha ricordato, con riguardo
al reato di cui all’art. 513 c.p., la deposizione testimonia-
le di Cantoni Sergio, secondo cui anche Rodigari Savio,
insieme a Valerio e Vincenzo, aveva manovrato i mezzi f‌in
sull’uscio del proprio esercizio commerciale (già la sen-
tenza di primo grado, del resto, aveva riferito della inte-
stazione in particolare del veicolo AC135FN all’imputato,
e delle condotte di parcheggio attribuite soprattutto a
Rodigari Valerio e Savio dal teste Bonfanti) mentre, con
riferimento al reato di cui all’art. 392 c.p., ha posto in ri-
lievo sempre il narrato della persona offesa Cantoni, con-
fermato sul punto dalle dichiarazioni dei testi Bonfanti
e Suma, circa le minacce rivoltegli anche da Rodigari
Savio. Sicché, se anche si volesse ritenere, quanto a tale
secondo reato, stante il mero formale riferimento all’art.
392, comma 1, c.p., contestata unicamente la condotta
posta in essere mediante minaccia e non anche mediante
violenza alle cose senza considerare che nel corpo della
descrizione del fatto, quale dato di necessaria decisività
(cfr. sez. III, n. 5469 del 5 dicembre 2013, dep. 4 febbra-
io 2014, Russo, Rv. 258920) è chiaramente contestata la
“condotta di cui al capo precedente” (e, dunque, anche la
violenza alle cose), il reato di ragion fattasi sarebbe co-
munque attribuibile, sulla base della motivata afferma-
zione della sentenza, anche al ricorrente. Resta da dire
che, sul punto, i motivi di ricorso si sono limitati, in guisa
evidentemente inammissibile, a confutare le conclusioni
della sentenza senza censurare la logicità o congruenza
delle stesse ma pretendendo, in def‌initiva, una diversa
lettura del compendio probatorio.
7. È inf‌ine inammissibile anche il quarto motivo. Va
infatti ribadito come non sia impugnabile con ricorso per
cassazione la statuizione pronunciata in sede penale re-
lativa alla concessione e quantif‌icazione di una provvisio-
nale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, me-
ramente delibativa e non necessariamente motivata (tra
le tante, da ultimo, sez. III, n. 18663 del 27 gennaio 2015,
dep. 6 maggio 2015, D.G., Rv. 263486).
8. Il ricorso deve essere in def‌initiva rigettato conse-
guendone la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché alla rifusione delle spese del
grado sopportate dalle costituite parti civili Cantoni Sergio
Claudio e Alpi s.r.l liquidate come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 GENNAIO 2017, N. 930
PRES. CHIARINI – EST. RUBINO – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. GIUNGATO (AVV.
CAVUOTO) C. ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. SPADAFORA)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Impresa designata y
Azione ex art. 29, comma 1, L. n. 990/1969 (applica-
bile “ratione temporis”) y Prescrizione y Ordinaria
decennale y Necessità y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a mo-
tore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma 1,
della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis")
è accordata all’impresa designata direttamente dalla
legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneg-
giato, ed è pertanto soggetta non già al termine di pre-
scrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a
quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione
decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella
prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’im-
presa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicu-
rato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile
alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c.,
ed è conseguentemente soggetta al termine breve di
prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio
dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto
di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione
coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di
giudizio def‌inito con sentenza di condanna, cui si appli-
ca l’art. 2953 c.c.. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29; c.c., art. 1203; c.c.,
art. 2946; c.c., art. 2947; c.c., art. 2952; c.c., art. 2953)
(1)
(1) Analogamente, v. Cass. civ. 19 giugno 2013, n. 15303, in questa
Rivista 2014, 38. In senso difforme si veda Cass. civ., 6 luglio 2006, n.
15357, ivi 2007, 156 che considera l’impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada vincolata al termine prescrizio-
nale biennale nell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del
responsabile del sinistro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Allianz Ass.ni S.p.a., quale impresa designata dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la liquidazio-
ne dei sinistri per la Regione Puglia, otteneva un decreto
ingiuntivo nei confronti di Giungato Giuseppe, per recu-
perare in via di rivalsa quanto erogato al danneggiato a
seguito di un sinistro del 2002 del quale era stato ritenuto
responsabile il ciclomotore del Giungato, che viaggiava
privo di copertura assicurativa.
La sentenza di primo grado accoglieva l’opposizione del
Giungato, accogliendo l’eccezione di prescrizione breve da
questi sollevata, ritenuta applicabile all’azione di regresso
prevista dall’art. 29 della legge n. 990 del 1969.
La sentenza di appello, qui impugnata, in riforma della
sentenza di primo grado rigettava l’opposizione del Giun-
gato, ritenendo si applicasse la prescrizione decennale,

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