Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1295

Pagine312-318
312
giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le con-
clusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di
seguito si riporta: “Va preliminarmente osservato che i tre
motivi posti a fondamento del ricorso ruotano intorno a
una complessiva questione: incompetenza della Polizia
Municipale di Trieste ad elevare la contestazione per la
non determinabilità del luogo di commissione delle vio-
lazioni, con conseguente nullità della procedura di infra-
zione.
I plurimi motivi devono, pertanto, essere trattati con-
giuntamente, vista la palese comunanza di contenuti,
giacchè il ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza
ex art. 360 numeri 4-5 c.p.c., per violazione dell’art. 112
c.p.c., nella sostanza insiste nel rilevare la carenza del po-
tere esercitato dal pubblico uff‌iciale del Comune di Trie-
ste sotto il prof‌ilo territoriale.
Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.
Il giudice del gravame, con argomentazioni congrue ed
esaurienti, è pervenuta alla decisione di affermare la com-
petenza per territorio della Polizia Municipale di Trieste
espressamente sancita, sottolineando come l’indicazione
del luogo dell’accertamento, in luogo di quello della vio-
lazione, fosse sostitutivo alla luce della ratio dell’art. 383,
comma 1 del regolamento.
Tale orientamento della Corte è consolidato in nume-
rose pronunce (ex plurimis Cass. n. 462/2016, Cass. n.
3536/2006, Cass. n. 4459/2003).
Questa stessa Corte ha poi con Ordinanza n. 27202 del
2011 affermato il principio, già più volte sancito, secondo
cui, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di vio-
lazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come
nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei
viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorren-
te, la condotta contestata è di natura permanente poichè
svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il
criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati
o dell’unico permanente), diff‌icilmente individuabile, non
può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo
accertamento (v. in tal senso Cass. nn. 9708/01 che ha esa-
minato fattispecie analoga a questa in esame).
Del resto, quanto alla censura di cui all’art. 112 c.p.c.,
si osserva che per questa Corte quella per cui il principio
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come
il principio del tantum devolutum quantum appellatum,
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in
base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a
quella prospettata dalle parti, qualif‌icando diversamente
i fatti dedotti. In altri termini la corrispondenza tra chie-
sto e pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c.,
riguarda il petitum e va determinato con riferimento al
bene della vita che l’attore intende conseguire ed alle ec-
cezioni che in proposito siano state sollevate dal convenu-
to (Cass. 24 marzo 2011 n. 6757). La sentenza impugnata
non sembra discostarsi dai principi enunciati, avendo ri-
tenuto garantito il diritto di difesa con l’indicazione del
luogo dell’accertamento. Nè la ricorrente spiega le ragioni
per le quali non sarebbe stato assicurato detto diritto.
Alla luce di tali considerazioni risulta superata l’ul-
teriore censura relativa alla competenza della Polizia
Municipale ad emanare i provvedimenti sanzionatori de
quibus”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione
di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche da
parte ricorrente, sono condivisi dal Collegio, rilevando che
peraltro dalla stessa esposizione del ricorso (v. pag. 25)
emerge che l’eccezione di incompetenza è stata formulata
dalla ricorrente avanti al giudice di prime cure solo alla
prima udienza, quindi tardivamente e di conseguenza il
ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono
il principio della soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del
2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricor-
so, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 GENNAIO 2017, N. 1295
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. CILLI ED ALTRO
(AVV. CERELLA) C. ZOCCO ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Concorso di
colpa y Risarcimento del danno y Concorso del fatto
colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. y Nozione y
Fatto incidente nell’eziologia dell’evento dannoso
y Necessità y Assunzione del rischio di verif‌icazione
di conseguenze dannose y Rilevanza y Condizioni y
Fattispecie in tema di trasportato su autovettura
guidata da un conducente in stato di ebbrezza.
. Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai f‌ini
dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., deve
connettersi causalmente all’evento dannoso, non po-
tendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostru-
zione della serie causale giuridicamente rilevante, né
potendosi collegare direttamente la condotta colposa
del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue
che non ogni esposizione a rischio da parte del danneg-
giato è idonea a determinarne un concorso giuridica-
mente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che
tale condotta costituisca concreta concausa dell’even-
to dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito che aveva escluso il concorso colposo
del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per
avere accettato di farsi trasportare su un’autovettura
guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul
rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era
stata integralmente ascritta al conducente dell’altro
veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT