Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 23 gennaio 2017, n. 1730

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
4. Con il terzo motivo, lamentando violazione e falsa
applicazione dell’art. 436 c.p.c., il ricorrente deduce che
la società assicuratrice ha proposto in secondo grado ap-
pello incidentale basato su due motivi, di cui solo il se-
condo parzialmente accolto, omettendo di notif‌icare al
Pamukov, presso il procuratore costituito dello stesso, la
memoria difensiva con cui era stato proposto il predetto
appello incidentale, con conseguente decadenza, a suo
avviso della controparte dall’appello incidentale, sicché
la Corte di merito non avrebbe potuto decidere su tale
impugnazione.
4. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto, alla luce
del principio, anche di recente affermato, secondo cui, nel
rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente
proposto, ove non sia stato notif‌icato, va dichiarato impro-
cedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della
ragionevole durata del processo, non può assegnare all’ap-
pellante un termine per provvedere a nuova notif‌ica, e la
suddetta improcedibilità è rilevabile d’uff‌icio trattandosi
di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Nella
specie, la S.C. ha escluso che potesse avere rilevanza il
fatto che la mancata concessione del nuovo termine fos-
se seguita alla condotta della controparte che, presente
all’udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della di-
scussione (v. Cass. 19 gennaio 2016, n. 837, v. anche Cass,
sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604; in senso contrario v. Cass.
8 febbraio 1999, n. 1081 e Cass. 22 maggio 2007, n. 11888).
5. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame del
quarto motivo con cui, lamentando "omessa o insuff‌iciente
motivazione circa un fatto controverso e violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 167 c.p.c.”, il ricorrente si duole
che la Corte di merito, nonostante la già denunciata deca-
denza dall’appello incidentale per difetto dei requisiti di
ammissibilità di tale impugnazione, ha accolto il secondo
motivo di detto gravame in relazione alle spese liquidate
con la sentenza di primo grado che, secondo l’appellante
incidentale, sarebbero state quantif‌icate in misura non
proporzionata né al valore della controversia né alle atti-
vità processuali svolte e comunque non sarebbero giustif‌i-
cabili in base alle effettive singole prestazioni.
6. In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo
motivo del ricorso, accolto il terzo e assorbito il quarto. La
sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al
motivo accolto, con conseguente declaratoria di improce-
dibilità dell’appello incidentale proposto.
7. Tenuto conto della particolarità della vicenda e delle
oscillazioni della giurisprudenza con riferimento ad alcu-
ne delle questioni esaminate, vanno integralmente com-
pensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio
di merito e del presente giudizio di legittimità.
8. Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamen-
to, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato,
in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 23 GENNAIO 2017, N. 1730
PRES. PETITTI – EST. FALASCHI – RIC. DUINO SCAVI S.R.L. (AVV.TI SCARPA E
CARUSO) C. COMUNE DI TRIESTE (AVV. FONTANELLI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Plurime violazio-
ni al Codice della strada y Contemporanea commis-
sione in luoghi diversi y Autorità territorialmente
competente ad elevare la contestazione y Indivi-
duazione in base al luogo di accertamento dell’in-
frazione y Fondamento.
. In presenza di plurime violazioni del codice della stra-
da, commesse in luoghi diversi in virtù della variabilità
del percorso di viaggio compiuto dal trasgressore, com-
petente ad elevare la contestazione, stante la natura
permanente della condotta censurata e nell’impossi-
bilità di applicare il criterio del luogo, diff‌icilmente
individuabile, di commissione degli illeciti (continuati
ovvero unico permanente), è l’autorità del luogo del re-
lativo accertamento. (nuovo c.s., art. 204 bis; d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495, art. 383) (1)
(1) Principio già affermato da Cass. civ. ord. 16 dicembre 2011, n.
27202, in questa Rivista 2012, 437.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 gennaio 2009 la Guardia forestale di Trieste,
a seguito di sequestro penale, consegnava alla Polizia Mu-
nicipale di Trieste i cronotachigraf‌i degli autocarri della
Duino Scavi S.r.l. per quanto di competenza, la quale prov-
vedeva alla loro analisi da cui emergevano plurime vio-
lazioni dell’art. 19 L. 727/1978, in riferimento all’art. 179
comma 10 c.d.s., per le quali venivano irrogate sanzioni
sia alla Duino Scavi s.r.l. sia ai rispettivi conducenti, nella
specie, in particolare, le sanzioni venivano irrogate con
riguardo ai verbali di accertamento nn. 312910, 312911,
312913, 312915, 312917, 312922, 312926, 312927, 312929,
312930, 312931 e 312941.
Il Giudice di Pace di Trieste, adito ai sensi dell’art. 204
bis c.d.s., nella resistenza del Comune di Trieste, rigettava
l’opposizione con sentenza n. 1028/11.
Contro tale decisione proponeva appello la Duino Scavi
s.r.l., e il Tribunale di Trieste, nella resistenza dell’appel-
lato, rigettava il gravame con condanna alle spese dell’ap-
pellante, con sentenza n. 872/2013.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, la Dui-
no Scavi S.r.l. propone ricorso aff‌idato a tre motivi:
1. Nullità della sentenza e del procedimento per omes-
sa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione
dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
In via subordinata, omesso esame circa un fatto decisi-
vo per il giudizio dedotto con il primo motivo.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201
c.d.s., e dell’art. 384 reg. att. c.d.s., in relazione dell’art.
360 n. 3 c.p.c.
Il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.

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