Corte di Cassazione Civile sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
2. La contestazione mossa all’imputato è quella di aver
fatto uso della targa falsa indicata in imputazione senza
essere concorso nella falsità, condotta questa che, con-
trariamente a quanto rilevato dal Razza, è stata ritenuta
correttamente integrante il reato di cui all’art. 489 c.p..
Invero il ricorrente contesta tale inquadramento giuridico
ritenendo che nella fattispecie in esame andava ricono-
sciuto il rapporto di specialità sussistente tra la norma di
cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100, comma 12 del
c.d.s., in virtù dell’elemento della circolazione invocando
all’uopo la pronuncia di questa Corte n. 9424 del 2012.
2.1. Tale richiamo non appare calzante nella fattispecie
in esame.
2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipo-
tesi previste dall’art. 100 del Codice della strada ai commi
12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione san-
ziona in via amministrativa (sez. V, n. 9424 del 3 febbraio
2012, Saponetto) l’atto di circolazione con veicolo munito
di targa non propria o contraffatta, laddove non sia conte-
stata all’agente la contraffazione, mentre la seconda, con
il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona
la contraffazione della targa quale certif‌icazione ammini-
strativa dei dati di immatricolazione del veicolo (sez. V, n.
25766 del 7 aprile 2015), ovvero l’uso di targhe manomesse
falsif‌icate o alterate, potendo anzi le due condotte concor-
rere (sez. V, n. 46326 del 6 novembre 2007).
2.1.2. Nella pronuncia invocata dal ricorrente la diffe-
renza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 (che riman-
da al codice penale), quanto all’utilizzo di targhe false, è
stata ravvisata esclusivamente nell’elemento della circo-
lazione, che renderebbe speciale la disposizione di cui al
comma 12 (sez. V, n. 9424 del 2012).
2.1.3. Tale valutazione, tuttavia, merita qualche pre-
cisazione. Invero, la circolazione costituisce elemento
caratterizzante e specializzante la fattispecie “ammini-
strativa” di cui al comma 12 dell’art. 100 del c.d.s., sempre
che l’automobilista non abbia alcuna volontarietà nella
circolazione del veicolo proprio con la targa contraffatta,
volontarietà ricavabile appunto dall’uso della targa ma-
nomessa, falsif‌icata o alterata. A tale conclusione deve
giungersi anche in considerazione della formulazione dei
commi 12 e 14, atteso che, ove la mera circolazione, senza
concorrere nella contraffazione, debba essere ritenuta, in
linea generale, elemento differenziatore e specializzante,
dovrebbe concludersi nel senso che l’ipotesi di uso di una
targa manomessa, falsif‌icata o alterata non sarebbe pres-
sochè mai perseguibile penalmente - a dispetto della sua
previsione - posto che normalmente l’uso della targa fal-
sa implica la circolazione dell’auto. Va ribadito in questa
sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all’art. 12 e e
di cui all’art. 14 dell’art. 100 concorrono nel senso che ove
emerga la volontarietà dell’utilizzo della targa contraffat-
ta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata
la fattispecie dell’uso della targa, penalmente rilevante ex
art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fat-
tispecie del codice penale.
2.1.4. Peraltro, in tema di reati contro la fede pubblica,
la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo
di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme
alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare
il reato è suff‌iciente la semplice esibizione del documento
falso, quale che sia il signif‌icato che il soggetto intenda
attribuire all’atto in esso contenuto (sez. V, n. 4647 del 19
novembre 2013).
2.2. Nel contesto descritto non appare illogica la va-
lutazione della Corte territoriale - non espressamente
contestata dal ricorrente - che in sostanza ha ricavato la
volontarietà dell’uso della targa contraffatta dal fatto che
l’imputato è il fratello dell’intestatario dell’auto con la tar-
ga falsa a lui in uso e dalle caratteristiche della falsa targa.
2.3. Il ricorso va, dunque, respinto e l’imputato va con-
dannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 7 FEBBRAIO 2017, N. 3121
PRES. SPIRITO – EST. SCRIMA – P.M. FRESA (PARZ. DIFF.) – RIC. PAMUKOV
(AVV. VENTURINI) C. ALLIANZ S.P.A. ED ALTRA
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Danno
biologico permanente y Liquidazione y Parametro
y Età del danneggiato al momento di cessazione
dell’invalidità temporanea y Necessità.
. Nella liquidazione del danno biologico permanente
occorre fare riferimento all’età della vittima non al
momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’in-
validità temporanea, perché solo a partire da tale mo-
mento, con il consolidamento dei postumi, quel danno
può dirsi venuto ad esistenza. (c.c., art. 1226; c.c., art.
2059; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)
(1) Principio conforme a quello già espresso da questa stessa Sezio-
ne con sentenza 21 giugno 2012, n. 10303, in questa Riivista 2012,
978. Si veda, inoltre, Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, che precisa:«il danno bio-
logico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla
cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contempo-
ranea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la
duplicazione dello stesso danno». Sulle nozioni di danno biologico
permanente e invalidità temporanea si veda AA.VV., Guida operativa
all’infortunistica stradale, Tribuna Juris, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2007 Pamukov Emil Dimitrov chiedeva al Tribunale
di Milano la condanna, in solido, di Maci Lucia e Allianz
S.p.a. (già RAS S.p.a.) al risarcimento dei danni da lui
subiti a seguito dell’investimento di cui era stato vittima
in data 2 marzo 2006, previa declaratoria di esclusiva re-
sponsabilità della Maci in relazione al predetto sinistro.
Si costituiva la sola società assicuratrice che contestava
la domanda in relazione al solo quantum debeatur. Il Tri-
bunale adito, con sentenza del 19 ottobre 2010, dichiarava
l’esclusiva responsabilità della Maci e la condannava, in
solido con l’Allianz S.p.a., al pagamento, in favore del Pa-
mukov, della somma di € 48.263,00, di cui € 63,00 a titolo

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