Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 6 marzo 2017, n. 5530

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 6 MARZO 2017, N. 5530
PRES. PETITTI – EST. COSENTINO – RIC. MARGARINI (AVV. MARGARINI) C.
MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Sistema Sa-
fety Tutor y Segnaletica che avvisi gli utenti della
strada della rilevazione a distanza della velocità
dei veicoli y Esistenza y Fatto notorio y Esclusione.
. L’esistenza di una segnaletica che avvisi gli utenti
della strada della rilevazione a distanza della velocità
dei veicoli non può assurgere a fatto notorio quando ne
sia a conoscenza solo una comunità ristretta di perso-
ne. (Nella fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso di un
automobilista che aveva proposto opposizione a verbale
di eccesso di velocità in autostrada accertato mediante
Tutor, eccependo la mancata dimostrazione dell’esi-
stenza di una segnaletica che avvisasse gli utenti della
strada della presenza del rilevatore di velocità) (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; c.p.c., art. 115) (1)
(1) In genere, sulla nozione di fatto notorio, v. Cass. civ. 19 aprile
2001, n. 5809, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ.,
sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16165, ibidem. Per utili ragguagli in
tema di funzionamente del sistema c.d. Tutor, v. Cass. civ. 12 giugno
2012, n. 9554, in questa Rivista 2012, 739.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fabio Margarini ha proposto ricorso, sulla scorta di tre
motivi, per la cassazione della sentenza con cui il Tribu-
nale di Lodi, confermando la sentenza del Giudice di pace
Codogno, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avver-
so il verbale del 28 aprile 2009 con cui la Polizia stradale
di Milano gli aveva contestato, sulla scorta di una accerta-
mento effettuato mediante tutor, la violazione dell’articolo
142, ottavo comma, c.d.s., per eccesso di velocità sull’auto-
strada A1 nel territorio del Comune di Livraga; il Ministero
dell’Interno ha resistito con controricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va giudicato ultroneo il richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 contenu-
to nella memoria depositata dal ricorrente in prossimità
dell’adunanza della camera di consiglio; nel ricorso, in-
fatti, non è stato specif‌icamente impugnato il capo della
sentenza del tribunale - sul quale si è conseguentemente
formato il giudicato - che ha dichiarato l’eccezione dell’op-
ponente relativa alla mancata verif‌ica periodica della ta-
ratura del dispositivo di misurazione della velocità inam-
missibile (perchè tardivamente proposta) e, comunque,
infondata (alla stregua del l’esame dei documenti prodotti
dall’Amministrazione);
i primi due motivi di ricorso censurano la sentenza gra-
vata - il primo sotto il prof‌ilo della violazione degli articoli
142, comma 6 bis, c.d.s., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e il secondo
nuovamente sotto il prof‌ilo della violazione dell’articolo
115 c.p.c., oltre che sotto il prof‌ilo dell’insuff‌icienza mo-
tivazionale per aver disatteso l’eccezione dell’opponente
relativa alla mancata dimostrazione dell’esistenza di una
segnaletica che avvisasse gli utenti della strada della ri-
levazione a distanza della velocità dei veicoli; i motivi,
da esaminare congiuntamente, vanno giudicati fondati in
relazione alla dedotta censura di violazione di legge; l’af-
fermazione della sentenza gravata secondo cui il giudice
di pace avrebbe argomentato correttamente l’esistenza di
cartelli sulla carreggiata ricorrendo al fatto notorio, giac-
ché «tutti gli utenti della strada lombardi, infatti, sanno
che sulla principale arteria autostradale italiana (la A1)
in uno dei tratti di maggiore rilevanza intensità del traff‌ico
(Milano-Bologna) esistono cartelli verticali che segnala-
no la rilevazione della velocità tramite SafetYTutor, sicché
l’autorità non doveva dare la specif‌ica prova dell’esistenza
di cartelli che tutti sanno presenti» (pag. 3 della senten-
za), contrasta con il disposto del secondo comma dell’ar-
ticolo 115 c.p.c., che consente al giudice di porre a fonda-
mento delle decisioni, senza bisogno di prova, le nozioni di
fatto che rientrano nella comune esperienza; il tribunale
ha infatti adottato una inesatta nozione di notorio, giac-
ché l’articolo 115, secondo comma, c.p.c. fa riferimento
ad eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio
perchè tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria,
oppure un evento bellico) non hanno bisogno di essere
provati nella loro specif‌icità, e non prevede che, ai f‌ini
probatori previsti da detta norma, si possa generalizzare
una situazione particolare (cfr. Cass. 2379/06); anche se la
considerazione della notorietà può essere limitata ad una
cerchia sociale o territoriale ristretta (tra le tante, Cass.
16165/01), per tale deve intendersi un insieme di perso-
ne aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far
assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente
esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il na-
turale parametro della nozione in oggetto (Cass. 5809/01),
e tale comunità ristretta non può ravvisarsi con carattere
territoriale (come ritenuto nel riferimento del tribunale
agli «utenti della strada lombardi») per far assurgere al
notorio specif‌iche caratteristiche di una sede stradale
che, come un’autostrada, è per def‌inizione destinata ad un
traff‌ico non locale;
l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso implica
l’assorbimento del terzo, dovendo il giudice di rinvio pro-
cedere ad una nuova regolazione delle spese giudiziali in
relazione all’esito f‌inale della controversia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 FEBBRAIO 2017, N. 9391
(UD. 13 DICEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. RANALDI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. S.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alco-
limetrici y Rif‌iuto di prestare il consenso informato
all’accertamento del tasso alcoolemico y Reato di

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