Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 6 marzo 2017, n. 5534

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 6 MARZO 2017, N. 5534
PRES. PETITTI – EST. COSENTINO – RIC. C.A. (AVV. PESSIONE) C. PREFETTURA DI
TORINO (AVV. GEN. STATO)
Veicoli y Targa y Targa temporanea tedesca y Circo-
lazione sul territorio italiano y Condizioni.
. Alla luce dell’accordo transfrontaliero tra Italia e
Germania pubblicato sulla Gazzetta Uff‌iciale numero
87 del 15 aprile 1994 e delle circolari ministeriali n.
300/A/3/44559/123/2/27/3 del 31 ottobre 2003, n. 692/
M383 del 10 marzo 2004 e n. 300/A/3/44559/123/2/27/3
del 16 giugno 2004, si è posta la questione se la cir-
colazione sul territorio italiano dei veicoli con targa
temporanea tedesca debba ritenersi ammessa alla sola
condizione che tali veicoli provengano, a f‌ini di impor-
tazione, direttamente dalla Germania. Non esistendo
precedenti di questa Corte si è resa opportuna la rimes-
sione della causa alla pubblica udienza. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 93) (1)
(1) Questione nuova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
il ricorrente chiede la cassazione della sentenza del Tribu-
nale di Torino che, confermando la sentenza di primo grado, ha
rigettato l’opposizione dal medesimo avanzata avverso un ver-
bale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino
concernente la violazione del disposto dell’articolo 93, comma
7, cod. strada, da lui asseritamente commessa circolando sul
territorio italiano con un veicolo munito di targa temporanea
tedesca apposta sul veicolo ancorché il medesimo non prove-
nisse direttamente dalla Germania a f‌ini di importazione.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che, in virtù dell’ac-
cordo transfrontaliero tra Italia e Germania pubblicato
sulla Gazzetta Uff‌iciale numero 87 del 15 aprile 1994 e
della successiva circolare del Ministero delle Infrastruttu-
re e Trasporti n. 692/M383 del 10 marzo 2004, la circolazio-
ne sul territorio italiano dei veicoli con targa temporanea
tedesca debba ritenersi ammessa alla sola condizione che
tali veicoli “provengano, a f‌ini di importazione, diretta-
mente dalla Germania, come ancora ribadito con la circo-
lare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3/44559/123/2/27/3
del 16 giugno 2004” (pag. 5 della sentenza); condizione,
argomenta il Tribunale, non ricorrente nella specie, nel-
la quale doveva ritenersi provato che l’opponente facesse
uso di targhe temporanee tedesche “per circolare sul ter-
ritorio nazionale e non al f‌ine della mera importazione del
mezzo” (ancora pag. 5 della sentenza);
la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione
dall’opponente, sulla scorta di tre motivi, il primo relativo
all’errore in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che
la circolazione sul territorio italiano con targa tempora-
nea tedesca fosse consentito al solo f‌ine di importazione,
il secondo relativo una denuncia di omessa pronuncia ed
il terzo relativo alla regolazione delle spese;
la Prefettura di Torino ha resistito con controricorso;
considerato che: le circolari ministeriali n.
300/A/3/44559/123/2/27/3 del 31 ottobre 2003, n. 692/M383
del 10 marzo 2004 e n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16
giugno 2004 si occupano, la prima offrendo una soluzione
negativa e le seconde due offrendo una soluzione positiva,
della questione se le targhe temporanee possano essere o
meno equiparate alle targhe rosse, le sole espressamente
contemplate nell’accordo italo-germanico;
le suddette circolari riguardano quindi l’individuazione
del tipo di targa tedesca con la quale si può circolare in Ita-
lia ma non si occupano della def‌inizione del tipo di circola-
zione che è possibile effettuare in Italia con targa tedesca;
secondo la sentenza gravata l’unica circolazione con-
sentita è quella a f‌ini di importazione, vale a dire si può
circolare in Italia con targa temporanea tedesca solo per
raggiungere, dal conf‌ine, l’importatore che dovrà immatri-
colare la macchina;
sulla questione posta con il primo motivo di ricorso -
ossia se la tesi su cui si fonda la sentenza gravata trovi ri-
scontro nel testo dell’accordo italo germanico, ove si parla
di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento” - non esistono
precedenti di questa Corte;
si palesa pertanto opportuna la rimessione della causa
alla pubblica udienza;
tale remissione non può ritenersi preclusa dall’assenza
di una disposizione che preveda esplicitamente la possi-
bilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chia-
mata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio,
giacché nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni
ordinarie della diposizione dettata per la sezione di cui
al primo comma dell’articolo 376 c.p.c. dall’ultimo comma
dell’articolo 380 bis c.p.c. (“Se ritiene che non ricorrano le
ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1)
e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla
pubblica udienza della sezione semplice”) ed anzi tale ap-
plicazione analogica appare imposta dal principio per cui
il Collegio non può essere vincolato - nell’apprezzamento
della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e
della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato
in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata
dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte del
primo comma dell’articolo 377 c.p.c..(Omissis)

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