Corte di Cassazione Civile sez. VI, 28 settembre 2016, n. 19053

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dica la Suprema Corte se la pronuncia di compensazione
delle spese nei confronti della parte totalmente vittorio-
sa, a causa della soccombenza virtuale della controparte
costituisce o meno violazione delle norme e dei principi
di diritto comunitario. In def‌initiva, il ricorso va accolto,
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al
Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato, an-
che per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 18 OTTOBRE 2016, N. 44126
(UD. 19 APRILE 2016)
PRES. CAVALLO – EST. MAGI – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. AZZARONE
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità y
Provvedimenti del sindaco y Provvedimento sinda-
cale di rimozione di un cartello avente la dicitura
"passo carrabile" illegalmente apposto y Inosser-
vanza y Applicabilità dell’art. 650 c.p. y Natura sus-
sidiaria.
. In tema di inosservanza di provvedimento dell’auto-
rità, la disposizione di cui all’art. 650 cod. pen. è nor-
ma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo
quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità
non sia sanzionata da alcuna norma, penale o proces-
suale o amministrativa. (In applicazione del principio
la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di con-
danna dell’imputato, in quanto la condotta in conte-
stazione - inosservanza di un provvedimento sindacale
di rimozione di un cartello avente la dicitura "passo
carrabile" illegalmente apposto - costituisce violazione
sanzionata amministrativamente dall’art. 22 del codice
della strada). (c.p., art. 650; nuovo c.s., art. 22) (1)
(1) Sulla natura sussidiaria dell’art. 650 c.p. si veda Cass. pen., sez.
I, 30 novembre 2005, n. 43398, in Riv. pen. 2006, 1251. Si vedano,
inoltre, per ulteriori riferimenti sul reato de quo: Cass. pen., sez. I,
30 gennaio 2015, n. 4445, ivi 2015, 914 e Cass. pen., sez. I, 27 febbraio
2013, n. 9397, ivi 2014, 107.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2014 il Tribu-
nale di Foggia ha affermato la penale responsabilità di
Azzarone Pasquale in relazione al reato di cui all’art. 650
c.p., per fatto avvenuto il 27 giugno 2012 in Vieste (con
condanna alla pena di Euro 206,00 di ammenda).
La condotta tenuta dall’imputato concerne la inosser-
vanza di un provvedimento sindacale con cui era stata or-
dinata la rimozione di un cartello avente la dicitura "passo
carrabile" apposto illegalmente su un cancello che immet-
teva nella proprietà dell’imputato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione - con personale sottoscrizione - Azzarone Pasquale
deducendo erronea applicazione di legge.
Il ricorrente evidenzia che la condotta è assoggettata a
sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 22 c.d.s., il che im-
pedisce di ritenere applicabile, in riferimento al principio di
specialità, la previsione incriminatrice di cui all’art. 650 c.p..
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Costituisce approdo incontroverso nella presente sede
di legittimità la natura "residuale e sussidiaria" della
previsione incriminatrice di cui all’art. 650 c.p., in ragio-
ne della quale la sanzione penale opera solo in assenza
di altri strumenti giuridici di "assicurazione" degli effetti
del provvedimento in rilievo, anche con natura di sanzione
amministrativa (tra le altre, sez. I, n. 43398 del 25 ottobre
2005, rv. 232745).
Nel caso in esame è dunque fondata la deduzione di-
fensiva, posto che la condotta risulta ricompresa nella di-
versa previsione di legge dell’art. 22 c.d.s., con correlata
sanzione amministrativa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 28 SETTEMBRE 2016, N. 19053
PRES. ARMANO – EST. FRASCA – RIC. MICHETTI C. TRAVERSI
Competenza civile y Connessione di cause y Giudi-
zi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati in
un sinistro stradale y Pendenza dinanzi al giudice di
pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale
y Connessione per titolo y Rimessione di entrambe
le cause innanzi al tribunale y Esclusione y Ragioni
y Conseguenze.
. In tema di danni da circolazione stradale, ove due sog-
getti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introdu-
cano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al
giudice di pace (in quanto rientrante nella sua compe-
tenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art.
7, comma 2, c.p.c.), e l’altra davanti al tribunale (giac-
chè riconducibile alla sua competenza per materia per-
chè eccedente quel limite), la connessione per il titolo
esistente fra le due domande non consente al giudice di
pace di rimettere al tribunale la causa pendente innan-
zi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma
solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni di-
verse, se entrambe le cause potevano essere proposte
dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale,
davanti al quale sia stata riassunta la causa a segui-
to di pronuncia del giudice di pace declinatoria della
propria competenza, può sollevare il conf‌litto ai sensi
dell’art. 45 c.p.c.. (c.c., art. 2054; c.p.c., art. 7; c.p.c.,
art. 9; c.p.c., art. 40; c.p.c., art. 45) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 6 agosto 2004, n. 15302, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Si vedano, inoltre, Cass. civ.
9 novembre 2012, n. 19588, in questa Rivista 2013, 381 e Cass. civ. 18
dicembre 2008, n. 29580, ivi 2009, 424, nel senso che se due distin-
ti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi separate domande
di risarcimento del danno, fondate sui medesimi fatti materiali, il
giudice adìto per secondo può ordinare la riunione della causa a
quella pendente dinanzi al giudice adìto per primo, anche in deroga
all’ordinaria competenza per territorio, ove sussista il c.d. nesso di
pregiudizialità reciproca per incompatibilità.

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