Corte di Cassazione Civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
si individua nella Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione, aff‌inchè provveda ad un nuovo esame della
domanda di rivalsa alla luce del principio di diritto sopra
esposto.
Resta assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo
del ricorso.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina
delle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 NOVEMBRE 2016, N. 24234
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. MANCINI (AVV.
VAGLIO) C. ROMA CAPITALE (AVV. MURRA)
Spese giudiziali civili y Compensazione y Compen-
sazione delle spese per gravi ed ecezionali ragioni y
Formulazione introdotta dalla L. n. 69/2009, "ratio-
ne temporis" applicabile y Presupposti y Fattispecie
relativa a giudizio di opposizione a sanzione ammi-
nistrativa per violazione del Codice della strada.
. In tema di compensazione delle spese processuali, ri-
corrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art.
92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta
dalla L. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile),
quando la decisione sia stata assunta in base ad atti
o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a
fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle que-
stioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specif‌ico,
ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o con-
solidato all’epoca della insorgenza della controversia,
in presenza di modif‌iche normative o pronunce della
Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unio-
ne Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla
materia. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto illegittima
la compensazione delle spese operata dalla sentenza
di merito che, in un giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa per violazione del Codice della strada,
aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nel prov-
vedimento di revoca della contravvenzione in sede di
autotutela in data antecedente alla prima udienza di
comparizione). (c.p.c., art. 91; c.p.c., art. 92) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 16 marzo 2016, n. 5267, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ. 14 luglio 2016, n. 14411,
ibidem. Si veda, inoltre, Trib. civ. Lecce 16 novembre 2016, n. 4862,
pubblicata in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Mancini con ricorso del 19 settembre 2009
proponeva opposizione avverso verbale di accertamento
di violazione dell’art. 7 comma 9 e 14 del c.d.s. emesso dal
comune di Roma. Eccepiva il ricorrente l’illegittimità del
verbale opposto, dato che lo stesso era titolare del permes-
so di accesso alla zona ZTL, e chiedeva, pertanto, che il
provvedimento impugnato venisse dichiarato nullo, con
rimborso delle spese del giudizio da distrarsi in favore del
difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il Comune di Roma deducendo che il Pre-
fetto di Roma adito dall’opponente aveva disposto l’archi-
viazione del verbale opposto e, pertanto, chiedeva che
venisse dichiarata cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese considerata l’inammissibilità
del ricorso in opposizione stante il ricorso al Prefetto. Il
Giudice di pace di Roma con sentenza n. 39136 del 2010 di-
chiarava cessata la materia del contendere e compensava
le spese di giudizio. Il Tribunale di Roma pronunciandosi
su appello di Antonio Mancini, il quale lamentava la pro-
nuncia di compensazione delle spese di giudizio, contuma-
ce il Comune di Roma, con sentenza n. 8070 del 2013 con-
fermava la sentenza impugnata. Nulla per le spese nella
contumacia dell’appellato. Secondo il Tribunale di Roma,
nel caso in esame, considerata la cessazione della mate-
ria del contendere, le spese andavano liquidate in ragione
della soccombenza virtuale. Ciò posto considerato che il
Prefetto aveva annullato il verbale di accertamento in data
antecedente la prima udienza di comparizione, che due
giorni dopo la notif‌ica del verbale opposto l’ATAC aveva co-
municato al Mancini che stante l’erronea elevazione della
contravvenzione dovuta ad un disguido aveva provveduto
a comunicare all’Uff‌icio contravvenzione la proposta di ar-
chiviazione, la compensazione disposta dal Giudice di pace
risultava correttamente fondata. La cassazione di questa
sentenza è stata chiesta da Antonio Mancini con atto di ri-
corso aff‌idato a tre motivi. Roma Capitale ha resistito con
controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti
hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Antonio Mancini denuncia:
a) Con il primo motivo di ricorso l’omessa motivazio-
ne in ordine ai gravi ed eccezionali motivi in violazione
degli artt. 91 e 92, 118, comma 2, disp., 132 comma 2 n. 4
c.p.c., 111 Cost. sulla mancata liquidazione delle spese del
giudizio di primo grado e di quello di appello in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il Tribunale
di Roma nel confermare la pronuncia di compensazione
delle spese di giudizio non avrebbe esplicitato le gravi ed
eccezionali ragioni che l’avrebbero indotto a compensare
le spese, non potendosi ravvisare le stesse nella “revoca
del verbale impugnato in data antecedente alla prima
udienza di comparizione, né tanto meno nella comunica-
zione dell’ATAC che stante l’erronea elevazione della con-
travvenzione dovuta ad un disguido avevano provveduto
a comunicare all’uff‌icio contravvenzioni la proposta di
archiviazione. Per altro, la comunicazione di cui si dice,
specif‌ica il ricorrente, era diretta al sig. Sperati, titolare
della licenza di autonoleggio, ma non proprietario dell’au-
tovettura contravvenzionata e non al ricorrente, oltre a
non riguardare lo specif‌ico verbale impugnato. La manca-
ta specif‌icazione delle ragioni che giustif‌icherebbero la di-
sposta compensazione delle spese integrerebbe, secondo il
ricorrente, un vizio di motivazione della sentenza. b) Con
il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o fal-
sa applicazione degli artt. 91, 92, 118, comma 2 disp. att.,
132 comma 2 n. 4 c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360

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