Corte di Cassazione Civile sez. lav., 1 dicembre 2016, n. 24567

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
Nè appare censurabile il ragionamento del giudice di
merito laddove ritiene che, stante il brevissimo lasso di
tempo intercorso tra la consegna dell’auto e la verif‌ica
della sussistenza dei vizi da parte dei testi addotti dall’ac-
quirente, era del tutto inverosimile che in tale limitatis-
simo periodo di tempo l’auto fosse stata danneggiata per
effetto della circolazione avvenuta da parte dell’attore e
che fosse stata altresì riparata, evidenziando quindi quei
difetti di cui hanno fatto menzione i testi.
Quanto al secondo ed al terzo motivo riguardanti la valu-
tazione della riconoscibilità dei vizi da parte dell’acquirente
e della gravità dell’inadempimento ai f‌ini della risoluzione,
è suff‌iciente richiamare la consolidata giurisprudenza di
questa Corte circa i limiti del sindacato di legittimità.
Ed infatti si è sostenuto (cfr. Cass. n. 5075/1983) che
l’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi
della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento
di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legitti-
mità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico
seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti
(vedi negli stessi termini Cass., n. 2139/76; n. 2321/74, Rv.
n. 370709). Inoltre si è anche affermato che (cfr. Cass. n.
6401/2015) in materia di responsabilità contrattuale, la
valutazione della gravità dell’inadempimento ai f‌ini della
risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai
sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la
cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice del merito, risultando insindacabile in sede di le-
gittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune
da vizi logici e giuridici.
Orbene, posti tali principi, ai quali il Collegio intende
assicurare continuità, la sentenza impugnata ha motiva-
to in termini esaurienti e senza incorrere in vizi logico
- giuridici, sia riguardo alla non riconoscibilità dei vizi,
non particolarmente visibili nell’occasione temporale in
cui veniva ritirata l’automobile (peraltro di sera), sia con
riguardo al giudizio circa la non scarsa rilevanza dell’ina-
dempimento del venditore alla luce del sicuro deprezza-
mento dell’autoveicolo acquistato nuovo.
I motivi di ricorso perciò si appalesano volti a richie-
dere alla Corte di Cassazione una rivalutazione nel merito
delle conclusioni assunte dai giudici di merito, senza che
vi sia alcun difetto di insuff‌icienza della motivazione.
7. Per i motivi di cui sopra il ricorso proposto dalla
società F.lli Ricceri s.r.l. va rigettato.
8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della parte ricorrente, con attribuzione al
difensore antistatario.
9. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui
al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussisten-
za dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 1 DICEMBRE 2016, N. 24567
PRES. DI CERBO – EST. SPENA – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. CONTINI ED ALTRI
(AVV.TI PELLEGRINO E PIVA) C. BIZZARRI ED ALTRI
Responsabilità civile y Padroni, committenti e
imprenditori y Fatto illecito del dipendente y Re-
sponsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. y
Azione di regresso per l’intera somma pagata y Am-
missibilità y Fondamento y Fattispecie relativa alla
corresponsabilità solidale di un datore di lavoro
nei confronti di un terzo per un incidente strada-
le causato dal lavoratore subordinato, conducente
del mezzo.
. In tema di responsabilità per illecito extracontrat-
tuale, ove il datore di lavoro, proprietario del veicolo,
sia corresponsabile solidalmente nei confronti di un
terzo, ex artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., per un in-
cidente stradale causato dal lavoratore subordinato,
conducente del mezzo, il principio in forza del quale
nell’obbligazione solidale da fatto illecito l’onere di
ciascun obbligato nei rapporti interni è proporzionale
alla rispettiva colpa - sancito dall’art. 2055, comma 2,
c.c. - comporta che il proprietario del veicolo, datore di
lavoro, può esperire, nello stesso ma anche in separato
giudizio, azione di rivalsa contro il conducente dipen-
dente, autore del fatto dannoso, per l’intera somma pa-
gata al terzo danneggiato. (c.c., art. 2049; c.c., art. 2054;
c.c., art. 2055; c.c., art. 1294; c.c., art. 1299) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 27 luglio 2011, n. 16417, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In dottrina, v. A. CARRATO, La
responsabilità solidale nelle violazioni amministrative, ivi 2017, 107.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trova il suo antefatto nel giudica-
to intervenuto sulla domanda di risarcimento del danno
proposta davanti al Tribunale di Parma nell’anno 1992 (ci-
tazione del 9 marzo 1992) dagli eredi di Giorgioni Davide
(la moglie Carpanoni Teresa ed i f‌igli Agostino e Fausto) ,
deceduto nel sinistro stradale verif‌icatosi in Parma-Strada
Statale 9 in data 20 luglio 1989 allorquando il motoveicolo
Kawaski da lui condotto investiva a forte velocità la moto-
falciatrice condotta dal signor Bizzarri Ioris, che effettua-
va l’attraversamento della statale.
Gli eredi del Giorgioni avevano agito nei confronti degli
eredi del Bizzarri - la moglie Ziliotti Lilia ed i f‌igli Marco
e Giuliana - nonché del proprietario del mezzo e datore di
lavoro del Bizzarri, signor Contini Francesco.
Con il giudicato (sentenza della Corte d’appello di Bo-
logna nr. 474/2000) veniva accertata la responsabilità con-
corrente ed in eguale misura (50%) dei due conducenti
dei veicoli coinvolti e condannati gli eredi di Bizzarri loris
(pro quota ed intra vires) e di Contini Francesco, decedu-
to in corso di causa, al risarcimento del danno in favore
degli eredi di Giorgioni Davide.
Gli eredi di Contini Francesco - Contini Enrico, Leo-
poldo e Francesca Maria - provvedevano alla esecuzione

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