Corte di Cassazione Civile sez. II, 2 dicembre 2016, n. 24731

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
che con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa
applicazione degli artt. 7, commi 8, 9, 10 e 11, 37, comma
1, 38, comma 5,40, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 285
del 1992, 1 e 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981,
113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma,
e 277, primo comma, c.p.c., nonché della didascalia di cui
alla f‌igura II 444 degli allegati al titolo I del D.P.R. n. 495
del 1992;
che la ricorrente assume l’erroneità della ricognizio-
ne della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento
effettuata dal Tribunale, e l’omessa valutazione degli ele-
menti probatori dedotti in appello, evidenziando che nella
specie risultava assente la segnaletica orizzontale di colo-
re azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e la presenza
della segnaletica verticale non era suff‌iciente ad indicare
che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa;
che la doglianza è infondata;
che il Tribunale ha rilevato, dalla documentazione fo-
tograf‌ica prodotta dalla ricorrente, la presenza in loco di
cartello verticale che segnalava la zona a traff‌ico limitato
e i parametri - fasce orarie ed importo - della tariffa appli-
cata alla sosta dei veicoli;
che la suff‌icienza del cartello orizzontale a documen-
tare la disciplina dell’area risulta conforme alla giurispru-
denza di questa Corte, secondo cui la segnalazione vertica-
le prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti
contraddittoria perchè siano assenti o sbiaditi i segnali
sull’asfalto (Cass., sez. II, sentenza n. 21883 del 2009);
che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in
mancanza di difesa della parte intimata;
che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamen-
to, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 2 DICEMBRE 2016, N. 24731
PRES. MAZZACANE – EST. PICARONI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. F.LLI
RICCERI S.R.L. (AVV. TAMBERI) C. ABBUNDO (AVV. TIEZZI)
Vendita y Garanzia per i vizi della cosa venduta y
Esclusione della garanzia y Vizi facilmente ricono-
scibili y Apparenza e riconoscibilità dei vizi y Ac-
certamento y Incensurabilità in cassazione y Fatti-
specie relativa ad autoveicolo venduto come nuovo
ma, in realtà, coinvolto, precedentemente alla com-
pravendita, in un sinistro stradale.
. L’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei
vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezza-
mento di fatto, come tale sottratto al sindacato in sede
di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedi-
mento logico seguito o ai principi di diritto eventual-
mente presupposti. (Nella specie, la S.C. ha conferma-
to la decisione di merito che ha accolto la domanda di
risoluzione del contratto di compravendita di un auto-
veicolo venduto come nuovo ma, in realtà, coinvolto,
precedentemente alla compravendita, in un sinistro
stradale, come emergente dalle anomalie riscontrate
dall’acquirente il giorno successivo alla consegna, av-
venuta in tarda serata e, perciò, con tempistica tale da
rendere detti difetti non riconoscibili). (c.c., art. 1491;
c.p.c., art. 360) (1)
(1) In termini, v. la remota Cass. civ. 23 luglio 1983, n. 5075, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notif‌icato: Abbun-
do Massimiliano conveniva in giudizio la F.lli Ricceri s.r.l.
davanti al Tribunale di Grosseto esponendo di aver ac-
quistato presso la convenuta, concessionaria Alfa Romeo,
un’automobile nuova che, ad un più attento esame svolto
il giorno successivo alla consegna (avvenuta in tarda sera-
ta), aveva rivelato la presenza di anomalie da cui si presu-
meva che il veicolo era stato precedentemente coinvolto
in un probabile incidente. Chiedeva pertanto che fosse
dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento
della venditrice, con condanna della società Ricceri s.r.l.
alla restituzione del prezzo; in subordine, chiedeva che il
prezzo stesso fosse congruamente ridotto.
Si costituiva la F.lli Ricceri s.r.l. sostenendo che l’auto-
vettura venduta non era nè usata nè incidentata, richie-
dendo pertanto il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza in data 8 marzo 2005 il Tribunale di
Grosseto dichiarava la risoluzione del contratto e condan-
nava la convenuta alla restituzione della somma di Euro
22.207,65, oltre interessi e spese di causa. Osservava il pri-
mo giudice che dall’istruttoria era emerso che effettiva-
mente l’automobile venduta presentava una serie di difetti
(portiera anteriore sinistra riverniciata, pannello interno
montato e rimontato, parafango non collimante con il co-
fano) rinvenuti subito dopo l’acquisto e perciò presuntiva-
mente già esistenti al momento della consegna del mezzo.
Riteneva che i vizi accertati, valutati in relazione ad un’au-
to nuova, fossero tali da incidere in modo apprezzabile sul
suo valore e che ricorressero pertanto le condizioni per
l’accoglimento della domanda di risoluzione.
2. La società F.lli Ricceri proponeva impugnazione
davanti alla Corte di appello di Firenze deducendo tre di-
stinte censure. Si costituiva in giudizio l’attore appellato
chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con sentenza n. 1632/2011 (depositata il 15 dicembre
2011) la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugna-
zione e di conseguenza confermava integralmente la sen-
tenza di primo grado, condannando la società appellante
al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
A sostegno della propria decisione la Corte f‌iorentina
evidenziava che Abbundo aveva mostrato i vizi dell’auto-
mobile ai due testimoni sentiti in primo grado, il giorno
successivo o al massimo due giorni dopo l’acquisto del
mezzo, motivo per cui si doveva ragionevolmente esclude-
re che in quel breve lasso di tempo egli avesse danneggiato
e subito dopo riparato l’autoveicolo, mentre era plausibile

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