Corte di Cassazione Civile sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 24999

Pagine234-235
234
giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contu-
macia costituisce una anomalia tale da rendere impossibile
stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggetti-
va impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al
contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non
può che essere intesa in senso favorevole all’imputato non
comparso e non dichiarato ritualmente contumace (sez. VI,
n. 15862 del 21 marzo 2006, Terlizzi, Rv. 234549).
5.3. Valutando, dunque, i periodi di valida sospensione
del termine di prescrizione, si deve trarre la conclusione
per cui il termine massimo di prescrizione era decorso alla
data del 25 febbraio 2015, ossia in data antecedente la pro-
nuncia della sentenza impugnata.
6. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di Manca Mariangela, es-
sendo il reato contestato estinto per prescrizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 6 DICEMBRE 2016, N. 24999
PRES. D’ASCOLA – EST. PICARONI – RIC. CARTIERE (AVV.TI CORDARO E
PAPARATTI) C. COMUNE DI MESSINA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Verbale y Vio-
lazioni del Codice della strada y Verbale redatto
con sistema meccanizzato o di elaborazione dati y
Notif‌ica al trasgressore con modulo prestampato
y Mancanza di attestazione di conformità dell’atto
notif‌icato al documento informatico y Irrilevanza.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, ove il verbale di contestazione sia
redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione
dati, la sua notif‌ica al trasgressore avviene, ex art. 385,
comma 3, del D.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo
prestampato recante unicamente l’intestazione dell’uf-
f‌icio o comando dell’organo accertatore, che è parif‌ica-
to "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica
del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza
della mancata attestazione di conformità dell’atto noti-
f‌icato al documento informatico. (nuovo c.s., art. 201;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385) (1)
(1) Conformemente si esprimono Cass. civ. 18 settembre 2006, n.
20117, in questa Rivista 2007, 372 e Cass. civ. 20 gennaio 2005, n.
1226, ivi 2005, 831.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che Rita Cartiere ricorre, con due motivi, per
la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, de-
positata il 22 agosto 2014, che ha confermato la sentenza
del Giudice di pace di Messina n. 3258 del 2011, di rigetto
dell’opposizione proposta dalla sig.ra Cartiere avverso il
verbale della Polizia Municipale del Comune di Messina
con cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, commi
1, lett. f), e 15, del D.L.vo n. 285 del 1992, per avere par-
cheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il
biglietto cosiddetto gratta e sosta;
che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tri-
bunale ha ritenuto che, ai f‌ini della validità formale del
verbale di contestazione, non fossero richieste l’attesta-
zione di conformità del verbale all’originale e la notif‌ica
del verbale in originale (“copia rosa”);
che il Tribunale ha poi osservato che la zona di par-
cheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile
dalle fotograf‌ie allegate agli atti, e tale segnalazione espli-
cava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (stri-
sce azzurre di delimitazione dei parcheggi);
che l’intimato Comune di Messina non ha svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplif‌icata;
che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o
falsa applicazione degli artt. 201, comma 1, del D.L.vo n. 285
del 1992, 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, 113, primo comma,
115, primo comma, 116, primo comma, e 277, primo comma,
c.p.c., 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981;
che la doglianza, con la quale è riproposta la questione
della nullità del verbale di contestazione per mancanza
di attestazione di conformità all’originale e per mancata
contestuale notif‌icazione di copia autentica del verbale
originale, è infondata;
che nel caso di specie, come attestato nel ricorso (pag.
3) il verbale di contestazione notif‌icato alla ricorrente era
formato con sistema meccanizzato;
che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada, nel caso di contestazione non im-
mediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 del D.L.vo
n. 285 del 1992 (Codice della strada), l’art. 385 del Rego-
lamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codi-
ce (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo
comma, che il verbale redatto dall’organo accertatore ri-
mane agli atti dell’uff‌icio o comando, mentre ai soggetti ai
quali devono essere notif‌icati gli estremi viene inviato uno
degli originali o copia autenticata a cura del responsabile
dello stesso uff‌icio o comando, e che allorquando il verbale
sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazio-
ne dati, esso viene notif‌icato con il modulo prestampato
recante l’intestazione dell’uff‌icio o comando predetti. Ne
consegue che il modulo prestampato notif‌icato al trasgres-
sore, pur recando unicamente l’intestazione dell’uff‌icio o
comando cui appartiene il verbalizzante, è parif‌icato per
legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia
autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da
fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze
possono essere contestate solo mediante la proposizione
della querela di falso (ex plurimis, Cass., sez. I, sentenza
n. 1226 del 2005);
che non è invalida la contestazione effettuata median-
te notif‌icazione del verbale redatto dal sistema informa-
tico, ancorché l’atto notif‌icato non rechi l’attestazione di
conformità al documento informatico (Cass., sez. I, sen-
tenza n. 20117 del 2016);
che, così integrata la motivazione del Tribunale, non
sussiste la denunciata violazione di legge;

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT