Corte di Cassazione Civile sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25868

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Né, si noti, vale in contrario il rilievo che il rimborso
delle spese forfettarie è stato reintrodotto dalla L. n. 247
del 2012, essendo tale legge entrata in vigore il 2 marzo
2013, in epoca cioè successiva all’emissione dell’impugna-
ta sentenza.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in re-
lazione, con rinvio al Tribunale di Verona, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 15 DICEMBRE 2016, N. 25870
PRES. PETITTI – EST. CORRENTI – RIC. PREFETTO DI BOLOGNA (AVV. GEN. STATO)
C. GANDOLFI
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Provvedimento di sospensione provvisoria dispo-
sta dal prefetto y Previa comunicazione di avvio del
procedimento y Necessità y Esclusione.
. In tema di violazioni delle norme del Codice della
strada, la sospensione provvisoria della patente di gui-
da disposta dal prefetto ex art. 223 del D.L.vo n. 285
del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza pre-
fettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente
e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza,
l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, ogget-
to di un particolare e celere "iter" procedimentale, che
riconosce all’amministrazione la facoltà di adottare
provvedimenti cautelari anche prima della comunica-
zione dell’avvio del procedimento agli interessati, così
escludendo anche la necessità di dare ingresso (e ri-
sposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni
degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua
delle regole generali f‌issate dagli artt. 3, 7, comma 1,
8 e 10, della L. n. 241 del 1990, 204 del cod. strada e
18 della L. n. 689 del 1981. (nuovo c.s., art. 204; nuovo
c.s., art. 223; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18; l. 7
agosto 1990, n. 241, art. 3; l. 7 agosto 1990, n. 241, art.
7; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 8; l. 7 agosto 1990, n. 241,
art. 10) (1)
(1) Si veda, in senso conforme, Cass. civ. 31 ottobre 2006, n. 23502, in
questa Rivista 2007, 658.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prefetto di Bologna propone ricorso per cassazione
contro Gandolf‌i Francesca, che non resiste con controri-
corso, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del
17 maggio 2014 che ha accolto l’appello della Gandolf‌i a
sentenza del G.P., sul rilievo che la stessa era stata assolta
in procedimento penale perchè la positività alla cocaina
riscontrata con l’esame delle urine poteva essere ricondu-
cibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per
cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione
psico-f‌isica. La sentenza impugnata statuisce che l’accer-
tamento avrebbe dovuto essere supportato con ulteriori
prelievi ematici e con altri liquidi biologici prelevati in
triplice provetta e con le garanzie di legge.
Il ricorso denunzia: I) violazione degli artt. 223, 187,
189 c.d.s. perchè il giudizio civile aveva ad oggetto soltan-
to la legittimità del provvedimento cautelare. La censura
è condivisibile nel riferimento alla natura cautelare del
provvedimento prefettizio di sospensione della patente.
Questa Corte non ignora che, innovando rispetto al pas-
sato, il nuovo codice della strada, specif‌icamente attribui-
sce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione
della patente di guida e prevede un regime particolare per
l’ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la
persona per violazione delle norme di circolazione strada-
le, un regime che in via di principio aff‌ida l’applicazione
della sanzione amministrativa al giudice penale chiama-
to a conoscere del reato connesso, ripristinando invece
la competenza propria dell’autorità amministrativa nel
caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel
giudice. Resta fermo, però, il principio che la sospensione
provvisoria della patente di guida è misura cautelare di
esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preven-
tiva , strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare
con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per
ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” proce-
dimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di
adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effet-
tuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento
agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare
ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costo-
ro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole
generali (artt. 3, 7, comma 1°, 8 e 10, legge n. 241/90, art.
Donde l’accoglimento del ricorso con decisione nel
merito mentre la singolarità della questione giustif‌ica la
compensazione delle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 15 DICEMBRE 2016, N. 25868
PRES. PETITTI – EST. CORRENTI – RIC. GRIMALDI (AVV.TI APICELLA E GRIMALDI)
C. UTG PREFETTURA SALERNO
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Emis-
sione y Violazioni del Codice della strada y Termi-
ne per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da
parte del prefetto, ex art. 204, comma 1 bis, c.s. y
Cumulabilità dei termini di 60 e 120 giorni previsti
dalla norma y Portata applicativa y Criteri y Rilevan-
za della trasmissione anticipata degli atti da parte
dell’organo accertatore y Esclusione.
. In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni di norme del codice della strada, cui sia
applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 151
del 2003, conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2003, la
nuova disposizione prevista dall’art. 204, comma 1-bis
del cod. strada - secondo cui i termini di cui agli artt.
203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, sono perentori

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