Corte di Cassazione Civile sez. un., 23 dicembre 2016, n. 26897

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
tenticata a cura del responsabile dell’uff‌icio o comando, o
da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente
aff‌idate a soggetti terzi, anche privati, le attività interme-
die di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla
consegna dei plichi al servizio postale” (Cass. n. 7177 del
10 maggio 2012, Rv. 622484). Nel caso in questione, infat-
ti, le attività delegate al soggetto terzo sono meramente
esecutive (stampa, imbustamento e consegna), dovendosi
considerare tali (e quindi delegabili) anche quelle di “per-
sonalizzazione della modulistica, in base alla tipologia dei
verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipa-
zione del soggetto privato alla formulazione del verbale
di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale
di accertamento rimessogli in formato digitale dall’uff‌icio
dell’organo accertatore” (Cass. n. 26431 del 26 novembre
2013 - Rv. 628543). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 23 DICEMBRE 2016, N. 26897
PRES. RORDORF – EST. BIANCHINI – P.M. FUZIO (CONF.) – RIC. SCHIFONE ED
ALTRI (AVV.TI CANIGLIA E SCHIFONE) C. COMUNE DI ORIA
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordina-
rio y Iscrizione di una strada nell’elenco delle vie
pubbliche o gravate da uso pubblico y Funzione di-
chiarativa della pretesa del Comune y Sussistenza
y Prova contraria y Ammissibilità y Conseguenze y
Proprietà pubblica o privata di una strada ed esi-
stenza di diritti di uso pubblico su strada privata
y Controversia relativa y Giurisdizione del giudice
ordinario y Sussistenza.
. L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbli-
che o gravate da uso pubblico riveste funzione pura-
mente dichiarativa della pretesa del comune, ponen-
do una semplice presunzione di pubblicità dell’uso,
superabile con la prova contraria della natura della
strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da
parte della collettività mediante un’azione negatoria di
servitù; ne consegue che la controversia circa la pro-
prietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardan-
te l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada
privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordi-
nario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e
dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della
pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda
abbia formalmente ad oggetto l’annullamento dei prov-
vedimenti di classif‌icazione della strada, atteso che il
“petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare
un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà,
natura di accertamento petitorio. (c.c., art. 949; l. 20
marzo 1865, n. 2248, art. 20) (1)
(1) Analogo principio è già stato espresso dalle SS.UU. con sentenza
27 gennaio 2010, n. 1624, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Michele Schifone e la sorella Laura Carla Schifone
citarono innanzi al T.A.R. per la Puglia - Lecce il Comune
di Oria, chiedendo che venisse accertato che erano pro-
prietari di una strada poderale, che il Comune aveva
iscritta nell’elenco delle strade pubbliche. Il giudice am-
ministrativo declinò la propria giurisdizione. Gli Schifone
proposero analoga domanda innanzi al Tribunale di Brin-
disi, che ritenne a sua volta di esser privo di giurisdizione.
Entrambe le sentenze passarono in giudicato. La sola Lau-
ra Carla Schifone ha allora proposto nuovamente innanzi
al T.A.R. la domanda già in precedenza avanzata innanzi
al detto giudice amministrativo il quale dichiarato l’inam-
missibilità del ricorso, stante la sussistenza di un giudica-
to sul punto.
2 - Laura Carla Schifone e gli eredi di Michele Schifo-
ne (Ilaria e Gianluca Schifone) hanno proposto ricorso ai
sensi dell’art 362, secondo comma n. 1 c.p.c., in presenza
di un conf‌litto reale negativo di giurisdizione; il Comune di
Oria non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Va affermata la giurisdizione ordinaria: il petitum
sostanziale, anche se la domanda ha - formalmente - ad
oggetto un annullamento dei provvedimenti di classif‌i-
cazione della strada, in realtà ha carattere preventivo e
natura di accertamento petitorio, e non è quindi diretto a
sindacare un provvedimento autoritativo della P.A. (di ca-
rattere ablatorio o con effetti comunque accertativi della
proprietà pubblica), non possedendo tali caratteristiche la
ridetta classif‌icazione che riveste un funzione puramente
dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una sem-
plice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la
prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza
di un diritto di godimento da parte della collettività me-
diante un’azione negatoria di servitù. Ne consegue che la
controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una
strada, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su una
strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e
dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pub-
blica amministrazione (così Cass. sez. un. n. 1624/2010).
§ 2 - In contrario non è neppure richiamabile l’art 34
del decreto legislativo n. 80 del 1998 in merito alla giu-
risdizione esclusiva in materia di atti e “comportamenti”
attinenti all’edilizia ed all’urbanistica, atteso che per ri-
entrare in tale giurisdizione esclusiva il governo del ter-
ritorio deve essere esercitato o con atti autoritativi o con
condotte materiali, in entrambi i casi idonei ad incidere
sullo statuto proprietario privato (aff‌ievolendolo in inte-
resse legittimo).
§ 3 - Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario; la causa va rinviata al Tribunale di Brindisi, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio di legittimità. (Omissis)

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