Corte di Cassazione Civile sez. un., ord. 17 gennaio 2017, n. 960

Pagine224-225
224
giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
bilità della domanda di indennizzo diretto proposta dalla
B. nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.a., aff‌inché in
sede di rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del
seguente principio di diritto: “la procedura di indennizzo
diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazio-
ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguar-
dato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in
cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti
questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori
veicoli responsabili del danno”.
2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rin-
vio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistra-
to, anche per le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., ORD. 17 GENNAIO 2017, N. 960
PRES. CANZIO – EST. BIELLI – RIC. MAUTONE C. REGIONE CAMPANIA ED
EQUITALIA SUD S.P.A.
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordi-
nario y Concessionaria dell’ACI y Somme riscosse
a titolo di tasse automobilistiche e non riversate
alla Regione y Cartella esattoriale y Controversia y
Giurisdizione y Del giudice ordinario y Fondamento.
. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la
cognizione della controversia relativa all’impugnazio-
ne di cartella esattoriale recante la richiesta di paga-
mento delle somme che la concessionaria dell’ACI ha
riscosso per conto della Regione a titolo di tasse auto-
mobilistiche, e che, incorrendo in un inadempimento
dell’appalto del servizio di riscossione, non ha integral-
mente riversato, trattandosi di un diritto esercitato
nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, estraneo
all’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto
tributario. (d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; l. 27
dicembre 1997, n. 449, art. 17; l. 23 dicembre 1998, n.
448, art. 31) (1)
(1) In senso analogo, con riferimento alla natura non tributaria del
rapporto tra una banca e l’Agenzia delle Entrate, v. Cass. civ., sez.
un., 5 maggio 2014, n. 9567, in Ius&Lex, dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ordinanza n. 3641/10/2015, depositata il 6 lu-
glio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Na-
poli (hinc: «CTP») ha proposto d’uff‌icio regolamento di
giurisdizione in ordine alla controversia pendente tra la
ricorrente Rosa Melania Mautone e le resistenti Regione
Campania e S.p.a.. Equitalia Sud, quale agente della ri-
scossione per la provincia di Napoli, assumendo di essere
priva di giurisdizione in ordine al rapporto controverso.
La CTP espone, in punto di fatto, che: a) la Giunta della
Regione Campania aveva emesso una ordinanza-ingiun-
zione nei confronti della Mautone, quale concessionaria
ACI per la zona di Castelvolturno per conto della Regione
Campania, chiedendo il pagamento sia delle tasse auto-
mobilistiche incassate per l’anno 2004 e non riversate alla
Regione, sia delle penali per omesso versamento; b) su
opposizione della Mautone - la quale aveva giustif‌icato il
mancato versamento con la rapina subita dall’incaricato
del trasporto valori - il Tribunale di Napoli, con sentenza
n. 8873/2013, non impugnata, aveva revocato l’ordinanza-
ingiunzione e condannato la ricorrente al pagamento di €
23.802,79, oltre interessi legali, quale differenza tra quan-
to dovuto e quanto effettivamente versato; c) nelle more,
la suddetta S.p.a., sulla base dell’ordinanza-ingiunzione,
aveva emesso nel confronti della Mautone una cartella di
pagamento per complessivi € 96.984,95 a titolo di mancato
riversamento delle sopra indicate tasse automobilistiche,
sanzioni ed interessi; d) la destinataria della cartella l’a-
veva impugnata davanti al Tribunale di Napoli adducendo
che l’importo richiesto non era dovuto, perchè: d.1. - in
parte era stato pagato a seguito di escussione di apposi-
ta polizza f‌ideiussoria; d.2. - in parte era stato corrispo-
sto con il riversamento delle somme sfuggite alla rapina;
d.3. l’ordinanza-ingiunzione era stata revocata dal giudice
con sentenza; d.4. - la penale non andava applicata, data
la causa di forza maggiore dell’inadempimento; e) il Tri-
bunale di Napoli, con sentenza n. 7391/2014, depositata il
16 maggio 2014, aveva declinato la propria giurisdizione
affermando che questa spettava al giudice tributario, in
quanto le tasse automobilistiche costituivano pretesa di
natura tributaria; f) la Mautone aveva riassunto la causa
davanti alla CTP, chiedendo l’annullamento della cartella,
e la resistente Regione Campania aveva preliminarmente
eccepito il difetto di giurisdizione della CTP.
Su queste premesse, il giudice tributario osserva che:
a) il credito fatto valere con la cartella di pagamento trae
origine dal rapporto tra l’ente impositore (Regione) ed il
soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse automobi-
listiche - come regolato da apposita convenzione (appalto
di servizi) stipulata in base agli artt. 17, comma 10, della
1998 ed al D.M. n. 1300 del 1999) - e, dunque, non ha natu-
ra tributaria, non attenendo al rapporto tra soggetto attivo
e soggetto passivo del tributo (la CTP richiama le decisioni
sul tema emesse dalle sezioni unite della Corte di cassa-
zione n. 9567 del 2014 e n. 1148 del 2000); b) l’atto presup-
posto dalla cartella è costituito dall’ordinanza-ingiunzione,
revocata con sentenza non impugnata e passata in giudica-
to, recante anche la condanna della Mautone al pagamento
della «residua somma» di € 23.802,79, oltre interessi legali;
c) la natura privatistica del credito indicato nella cartella
comporta la giurisdizione del giudice ordinario. Solleva,
pertanto, conf‌litto negativo di giurisdizione, ai sensi del
comma 3 dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La questione proposta attiene all’individuazione
della giurisdizione in ordine alla controversia nascente
dall’impugnazione di una cartella di pagamento recante la
richiesta di pagamento sia delle tasse automobilistiche in-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT