Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 7 febbraio 2017, n. 3146

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
rispetto a quella contenuta nel citato art. 75, comma 2, dal
momento che le due fattispecie incriminatrici hanno per
oggetto il medesimo interesse giuridico, volto a far sì che il
sorvegliato speciale si conformi alle prescrizioni tipiche del
regime cui è assoggettato, fra le quali rileva anche quella di
rispettare le leggi regolanti la circolazione stradale.
Il riferimento, contenuto nell’ordinanza, al principio
affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
concorso formale fra reato previsto dall’art. 9 della legge,
secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 e qualunque
altro reato, in ragione della diversità dei beni giuridici
protetti dalle norme incriminatrici, non era rilevante nel
caso concreto perché tale principio si riferisce a reato,
commesso da sorvegliato speciale, che può essere com-
messo dalla generalità dei consociati; non anche a reato
commesso dal solo sorvegliato speciale. La conseguenza
è che deve escludersi la conf‌igurabilità del concorso for-
male fra la contravvenzione prevista dall’art. 73 e il delitto
previsto dall’art. 75, comma 2, del D.L.vo n. 159 del 2011.
3. Nel corso della discussione orale il Procuratore ge-
nerale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei motivi di ricorso sopra riassunti, è innan-
zitutto da ricordare che, in linea di principio, secondo con-
solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
è conf‌igurabile il concorso formale (art. 81, primo comma,
c.p.) fra delitto di cui all’art. 9, comma 2, della legge n.
1423 del 1956 (il cui precetto è oggi riprodotto nell’art.
75, comma 2, del D.L.vo n. 159 del 2011), consistente nella
violazione della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi, derivante da decreto impositivo della
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno,
e qualunque altro reato con la medesima condotta con-
sumato dal sorvegliato speciale (in questo senso cfr., fra
le molte, Cass. Sez. I, n. 26161 del 20 giugno 2012, P.G. in
proc. Albini, Rv. 253090; Cass. Sez. I, n. 4893 del 15 gennaio
2009, P.G. in proc. Rullo, Rv. 243350; Cass. Sez. I, n. 39909
del 18 ottobre 2007, Greco, Rv. 237910; Cass. Sez. IV, n.
32915 del 12 maggio 2004, Lippolis, Rv. 229077).
Quanto ai rapporti fra il precetto recato dall’art. 73 del
D.L.vo n. 159 del 2011 (guida senza patente, o con paten-
te revocata o sospesa, commessa da persona sottoposta a
misura di prevenzione personale) e quello contenuto nel
successivo art. 75, comma 2, dello stesso decreto (inos-
servanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggior-
no), la giurisprudenza di legittimità è del pari costante nel
ritenere che la condotta di chi, soggetto a provvedimento
def‌initivo della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con l’obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno,
guidi un veicolo senza patente, o dopo che la patente sia
stata revocata o sospesa, integra tanto la contravvenzione
prevista dal citato art. 73 che il delitto previsto dal succes-
sivo art. 75, comma 2, del decreto del 2011, tutelando le
due disposizioni di legge interessi giuridici fra loro affatto
diversi (cfr., in questo senso, Cass. Sez. VI, n. 13427 del 17
marzo 2016, Pantaleo, Rv. 267214; Cass. Sez. I, n. 17728 del
2 aprile 2014, Di Grazia, Rv. 259735; Cass. Sez. VI, n. 48465
del 20 novembre 2013, P.M. in proc. Gríeco, Rv. 257712).
Il sorvegliato speciale che conduca un veicolo senza
patente (nel caso di specie, con patente revocata il 12 no-
vembre 2013) viola quindi tanto il precetto specif‌ico che
tale comportamento vieta (art. 73) quanto quello, generi-
co, di vivere onestamente e di rispettare le leggi derivan-
te dal decreto (nel caso concreto, emesso il 16 dicembre
2015) che lo ha assoggettato a tale misura personale di
prevenzione (art. 75, comma 2): l’ambito di applicazione
delle due disposizioni di legge non è, per quanto detto,
sovrapponibile e rispetto alle stesse non trova, dunque,
applicazione l’art. 15 c.p..
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’or-
dinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle
citate disposizioni di legge.
Il ricorso contro tale provvedimento è pertanto da ri-
gettare; con conseguente condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 7 FEBBRAIO 2017, N. 3146
PRES. SPIRITO – EST. TATANGELO – RIC. B.M. (AVV.TI CAMPANELLI E RUSSO) C.
I.M. (AVV.TI D’ANDRIA E ZONNO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Art. 149 cod. ass. y Ambito
di applicazione y Collisione che abbia riguardato
più di due veicoli y Limiti.
. La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art.
149 del codice delle assicurazioni private (decreto legi-
slativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche
in caso di collisione che abbia riguardato più di due
veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre
al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti que-
sti rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori
veicoli responsabili del danno. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) Con questa interessante pronuncia la S.C. amplia il campo di
applicazione del sistema di risarcimento diretto facendovi rientrare
anche gli incidenti che vedono coinvolte più di due auto a condizione
che il responsabile sia uno solo. Le conclusioni cui perviene la S.C.
si basano sull’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 1, lett. d,
del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private) che stabilisce testualmente
che la procedura di risarcimento diretto è applicabile in caso di «col-
lisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a mo-
tore identif‌icati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria
dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai
loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.M. agì in giudizio nei confronti di I.M. e la propria
compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa

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