Corte di Cassazione Civile sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18805

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 26 SETTEMBRE 2016, N. 18805
PRES. MANNA – EST. D’ASCOLA – RIC. BORSOTTI (AVV. DEFILIPPI) C. COMUNE DI
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Procedimento y Violazioni del Codice
della strada y Appello y Notif‌ica del gravame ad au-
torità diversa da quella costituita in primo grado y
Nullità y Condizioni.
. In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto
deleghi l’amministrazione comunale a partecipare al
relativo giudizio e la sentenza di primo grado errone-
amente indichi quest’ultima quale parte dal lato passi-
vo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega,
la notif‌ica dell’atto di appello effettuata nei confronti
dell’autorità delegata anziché di quella delegante deve
ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei
confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare
della posizione sostanziale controversa e giustif‌icata
da errore indotto dall’uff‌icio. (c.p.c., art. 160; nuovo
c.s., art. 205; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 6 luglio 2015,
n. 13919, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. civ. 6 maggio
2015, n. 9083, ibidem e Cass. civ. 21 marzo 2011, n. 6470, ibidem, tutte
concordi nell’affermare che la notif‌ica eseguita in luogo o a soggetti
diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notif‌ica stessa
solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di
quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notif‌ica è af-
fetta da semplice nullità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Giudice di pace di Borgomanero con sentenza del
16 maggio 2011 rigettava l’opposizione proposta da Fulvio
Borsotti avverso l’ordinanza ingiunzione relativa al verba-
le di contestazione n. 1494/09 della Polizia Locale di ca-
stelletto Ticino, relativo a violazione degli artt. 29, commi
1 e 3, 30 commi 1 e 8, del c.d.s.
La pronuncia veniva resa in contraddittorio con il co-
mune di Castelletto Sopra Ticino.
Borsotti proponeva appello con atto notif‌icato al Co-
mune, il quale si costituiva passiva.
Il tribunale inammissibile all’autorità eccependo la
propria carenza di legittimazione di Novara in data 17
luglio 2013 dichiarava l’appello perchè indirizzato al
Comune "anzichè prefettizia, emittente il provvedimento
sanzionatorio".
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notif‌i-
cato il 10/16 gennaio 2014, svolgendo tre motivi di ricorso.
Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è rimasto inti-
mato.
2) I tre motivi di ricorso mirano sotto diversi prof‌ili alla
cassazione della sentenza impugnata e quindi a far dichia-
rare ammissibile l’appello a suo tempo proposto.
In particolare il primo motivo deduce la scusabilità
dell’errore commesso e invoca l’art. 5 c.p., indicando altri
casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
l’erronea indicazione dell’organo legittimato comporta
una mera irregolarità nella formazione del rapporto pro-
cessuale, da sanare mediante rinnovazione dell’atto.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 156
e 160 c.p.c. e rileva che la notif‌ica dell’appello era stata
effettuata al difensore che aveva assistito in giudizio, in
quanto delegato, il Prefetto di Novara, che nel costituirsi
aveva rilevato il difetto di legittimazione del Comune ma
aveva concluso anche nel merito. Il terzo motivo lamenta
violazione degli artt. 24 e 111 Cost., consistita nel dinie-
go di accesso al doppio grado di giurisdizione che sarebbe
stato provocato dal rilievo del giudice di appello.
3) Il ricorso, da esaminare unitariamente, è fondato e
merita accoglimento.
Esso prende le mosse dalla considerazione che la stes-
sa sentenza impugnata, nel compensare le spese del grado,
ha rilevato che "l’errata individuazione della parte desti-
nataria del gravame è stata determinata dall’errore in cui
è caduto il giudice di primo grado che, in luogo di indicare
quale parte opposta la Prefettura, ha indicato il Comune,
mero delegato per la trattazione del procedimento".
Il ricorso sottolinea che anche la difesa del Comune,
nel sollevare in appello l’eccezione con cui aveva negato
la propria legittimazione, aveva rilevato che l’ente aveva
partecipato al giudizio quale delegato del Prefetto.
3.1) Emerge da queste risultanze che l’errore commes-
so dal Borsotti nel notif‌icare l’appello all’ente locale anzi-
chè al Prefetto, come rappresentato in giudizio, presso il
suo difensore costituito in primo grado è stato indotto da
un errore addebitabile alla sentenza di primo grado, che
indicava quale parte resistente il Comune in persona del
Sindaco "in persona del Sindaco pro tempore senza spe-
cif‌icare alcunchè in ordine al fatto che l’amministrazione
comunale fosse mera delegata del Prefetto locale.
Parte appellante è stata quindi indotta a notif‌icare alla
parte che risultava tale nella parte formale della sentenza,
non contraddetta in motivazione.
Ivi infatti si diceva (punto 1) che il ricorrente aveva
convenuto "in giudizio il Comune di Castelletto Sopra Ti-
cino" e (punto 5) che nel costituirsi in giudizio "la resi-
stente assumeva le conclusioni sopra sintetizzate. Non vi
era quindi alcuna precisazione del ruolo di delegato del
Sindaco comparente in giudizio.
3.2) Sarebbe stata regola di prudenza da parte dell’op-
ponente notif‌icare l’appello anche al Prefetto dal quale
proveniva l’ordinanza ingiunzione e che si era costituito
tramite l’amministrazione delegata, ma certamente il ri-
corrente era ancor maggiormente chiamato, dal tenore
assertivo della sentenza, a citare comunque l’ente locale,
quale suo contraddittore a torto o a ragione individuato
come tale dal giudice di pace.
Ne discende che non si era in presenza di una notif‌ica
inesistente, perchè fatta a una parte del tutto estranea al
giudizio, ma di una notif‌ica nulla, in quanto effettuata a un
soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione
sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilascia-
to proprio in quel processo, e inoltre giustif‌icata da errore
indotto dall’uff‌icio (cfr Cass. 6470/11; 13919/15; 9083/15).

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