Corte di Cassazione Civile sez. un., ord. 8 novembre 2016, n. 22650

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
n. 28708; Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3538; Cass., ord.
14 aprile 2014, n. 8676; Cass., ord. 8 agosto 2014, n.17837;
Cass., ord. 5 settembre 2014, n. 18816; Cass., ord. 12 no-
vembre 2014, n. 24045; Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11382).
Piuttosto va fatta applicazione del seguente principio
di diritto, affermato in un caso analogo al presente: "pur
dovendo qualif‌icarsi come ordinaria azione di accerta-
mento negativo e non come opposizione esecutiva, l’op-
posizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione a cartelle di
pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative
per violazioni del codice della strada va proposta, per ra-
gioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria,
al giudice di pace in applicazione dei criteri degli artt. art.
6, comma 3 e 7 del D.L.vo 10 settembre 2011, n. 150" (così
Cass. 10 maggio 2016, n. 9447).
L’istanza di regolamento di competenza va accolta e va
dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di
regolamento di competenza d’uff‌icio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., ORD. 8 NOVEMBRE 2016, N. 22650
PRES. RORDORF – EST. AMBROSIO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. DE RACO
(AVV. SORACE) C. COMUNE TAURIANOVA (AVV. IAMUNDO)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo y Domanda risarcitoria per installazioni
operate dal Comune sulla pubblica via y Finalità
correlata alla circolazione stradale y Mancanza di
provvedimento y Irrilevanza y Fattispecie relati-
va a domanda risarcitoria proposta da chi ritenga
lesa la propria attività commerciale per effetto
dell’installazione sulla pubblica via, da parte di un
Comune, di opere (f‌ioriere, dissuasori di sosta e
portarif‌iuti) preclusive anche di una breve fermata
delle auto.
. La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa
la propria attività commerciale per effetto dell’avve-
nuta installazione sulla pubblica via, da parte di un
comune, senza la preventiva emissione di un formale
provvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di opere
(f‌ioriere, dissuasori di sosta e portarif‌iuti) preclusive
ivi anche di una breve fermata delle auto per l’effet-
tuazione di acquisti, è devoluta alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo, ponendosi comunque
in discussione l’esercizio di una potestà pubblicistica
rientrante nelle competenze municipali in materia di
gestione del territorio e, in specie, della circolazione
stradale. (nuovo c.s., art. 5; d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104,
art. 7; d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, art. 133; c.c., art.
2043) (1)
(1) Sulla devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo
delle controversie relative a domande risarcitorie in materia urba-
nistica ed edilizia, si veda Cass. civ., sez. un., ord. 3 febbraio 2016, n.
2052, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ., sez. un.,
2 luglio 2015, n. 13568, in questa Rivista 2015, 821, in relazione a
domanda risarcitoria proposta avverso un Comune per omesso sgom-
bero di questuanti dalla pubblica via.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vincenzo De Raco ha proposto regolamento di giuri-
sdizione in relazione al giudizio da esso ricorrente propo-
sto innanzi al Giudice di pace di Palmi (iscritto al N.R.G.
193/2015) nei confronti del Comune di Taurianova per il
risarcimento dei danni, in ragione di € 1.000,00, che assu-
me essergli derivati nel maggio 2014 a causa dell’installa-
zione da parte del suddetto Comune, sulla via Roma, nel
tratto antistante la rivendita di tabacchi edicola, di cui è
titolare, di n. 16 f‌ioriere, dissuasori di sosta e di n. 3 por-
tarif‌iuti, senza l’emissione di alcuna ordinanza. In partico-
lare il ricorrente - precisato che su tale tratto era vietata
la sosta, mentre doveva ritenersi consentita la fermata e
che, in conseguenza dell’installazione delle f‌ioriere, non
era più consentito alla sua clientela di effettuare una bre-
ve fermata per effettuare i propri acquisti - ha lamentato
di avere subito un danno ingiusto, rappresentato da un
vistoso calo del volume di affari e ha chiesto che venga
dichiarata la giurisdizione del G.O., deducendo che, erro-
neamente, il Tribunale di Palmi, adito in via preventiva ex
art. 700 c.p.c. al f‌ine di ottenere la rimozione delle f‌ioriere,
ha ritenuto che la giurisdizione appartenesse al G.A. con
ordinanza, confermata in sede di reclamo.
Si è costituito il Comune di Taurianova per resistere
con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai
sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sulla base delle conclusioni
scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di di-
chiarare la giurisdizione del G.A.
È stata depositata memoria di replica da parte del ri-
corrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacif‌ico - e comunque verif‌icabile in atti, stante la
qualità di giudice del fatto della Cassazione in sede di rego-
lazione della giurisdizione - che la contestata installazione
delle f‌ioriere e dei vasi gettacarte è avvenuta a seguito di
determina n. 21 del 24 marzo 2014 dalla quale risulta che la
Commissione Straordinaria del Comune di Taurianova «al
f‌ine di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni che tran-
sitano lungo la via Roma nel tratto privo di marciapiede...»
aveva richiesto al settore Area Vigilanza che fosse istituito
un percorso pedonale (marciapiede a raso) delimitato con
delle f‌ioriere, dissuasori di sosta e vasi gettacarte; che tale
determina era stata preceduta dalla nota n. 4628 (nota di
indirizzo, raccomandata a mano) del 25 febbraio 2014 della
Commissione straordinaria che qualif‌icava come urgente
l’installazione delle f‌ioriere per le indicate f‌inalità; che, in-
f‌ine, con determina n. 28 del 6 maggio 2014 veniva liquida-
ta la fattura relativa all’acquisto delle f‌ioriere, di dissuasori
e dei vasi gettacarte.
1.1. Orbene il ricorrente, muovendo dal presupposto
che manchi un’attività di natura provvedimentale e, in par-

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