Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 18 novembre 2016, n. 23564

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Ne segue che la sentenza di appello, decidendo in
modo difforme dai principi di diritto sopra enunciati, deve
essere cassata in parte qua.
p. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1226 c.c., nonchè
il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia (mancato riconoscimento del danno morale
soggettivo).
I ricorrenti assumono che il Giudice di appello avreb-
be immotivatamente omesso di pronunciare in ordine alla
liquidazione, in favore dei genitori, del “danno morale sog-
gettivo” (aff‌lizione, sofferenza) conseguente allo stato di
malattia psichica insorto a causa dell’illecito e dal quale
erano residuati postumi invalidanti permanenti liquidati
come “danno biologico psichico jure proprio”, atteso che
le Tabelle del 2005 contemplavano tale distinta voce,
prevedendo una liquidazione nella misura tra 1/4 ed 1/2
del danno biologico, danno ulteriore che era stato richie-
sto con il motivo di gravame incidentale in cui era stata
dedotto la omissione del Tribunale che aveva “omesso di
liquidare il danno morale connesso al solito stato psicopa-
tologico invalidante”.
2.1 Indipendentemente dall’errato riferimento alle
Tabelle 2005, non più applicabili in quanto sostituite da
quelle del 2009 aggiornate, il nucleo del motivo va indivi-
duato nella omessa considerazione da parte del Giudice di
appello del pregiudizio connesso alla intima sofferenza per
la lesione arrecata alla salute psichica dei superstiti (che
si aggiungeva quindi al danno biologico psichico liquida-
to in applicazione dei criteri tabellari 2005) atteso che le
precedenti Tabelle non prevedevano, diversamente dalle
nuove Tabelle 2009, la “personalizzazione” di tale voce di
danno mediante incrementi percentuali del valore-punto
del danno biologico, e che nè il Giudice di primo grado,
nè quello di appello avevano proceduto a considerare tale
danno come autonomo “danno morale soggettivo”.
2.2 Il motivo coglie nel segno, e la sentenza impugnata
deve e, pertanto essere cassata, dovendo procedere il Giu-
dice del rinvio a considerare anche tale specie di danno
secondo i nuovi criteri tabellari, dimensionando la liqui-
dazione alle circostanze di fatto in concreto riscontrate.
p. 3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di omessa
pronuncia su un punto decisivo (art. 112 c.p.c.); il vizio di
violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (mancata perso-
nalizzazione del danno non patrimoniale liquidato a S.R.).
I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non
avrebbe considerato, quali circostanze peculiari volte a ri-
chiedere un necessario adeguamento dell’importo risarci-
torio, il fatto che la sorella era molto legata affettivamente
con l’unico fratello.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto impinge nel me-
rito della valutazione istruttoria e, dunque, avrebbe dovu-
to essere censurato per cassazione in relazione al diverso
parametro di legittimità dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- come riformato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
- in relazione al quale, peraltro, difetta la indicazione del
“fatto storico decisivo”, attestante la diversa intensità e
qualità del rapporto affettivo tra sorella e vittima, che la
Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considera-
re, tenuto conto che al riguardo il Giudice di appello ha
preso in considerazione gli stessi indici sintomatici di
tale pregiudizio indicati nelle nuove Tabelle 2009 (aven-
do statuito che erano assenti “specif‌ici e positivi elementi
sintomatici di una particolare intensità del vincolo affet-
tivo”) ed avendo conseguentemente liquidato il danno in
funzione della età della vittima e di quella dei familiari
superstiti, nonchè della convivenza e del numero di detti
familiari, venendo pertanto a risolversi la censura nella
mera inammissibile richiesta di una nuova valutazione di
merito, preclusa alla Corte di legittimità, delle risultan-
ze acquisite al processo ai f‌ini della determinazione di un
maggiore importo risarcitorio.
p. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la viola-
zione degli artt. 90 e 91 c.p.c..
I ricorrenti sostengono che, attesa la fondatezza dei
precedenti motivi di ricorso, la Corte d’appello non avreb-
be dovuto compensare le spese del grado. Trattasi di una
doglianza che si risolve nella richiesta di rideterminazione
delle spese di lite del grado di appello, condizionatamen-
te all’accoglimento del ricorso per cassazione, e dunque
non integra un autonomo motivo di impugnazione della
sentenza di appello ex artt. 360 e 366 c.p.c., sul quale la
Corte deve pronunciare, atteso che il capo sulle spese di
lite della sentenza impugnata, non sopravvive in quanto
statuizione dipendente, alla cassazione delle statuizioni
principali della medesima sentenza.
p. 5. In conclusione il ricorso trova accoglimento quan-
to al primo e secondo motivo (inammissibili il terzo ed il
quarto motivo), la sentenza impugnata deve essere cas-
sata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa
ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze che prov-
vederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto
enunciati in motivazione, nonchè alla liquidazione delle
spese anche del giudizio di legittimità. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 18 NOVEMBRE 2016, N. 23564
PRES. MANNA – EST. FALASCHI – RIC. PROSPERINI (AVV. PROSPERINI) C.
EQUITALIA SUD S.P.A.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Fermo amministrativo di veicolo ex art. 86 D.P.R.
n. 602/1973 y Violazioni del Codice della strada y Op-
posizione y Competenza del giudice di pace y Sussi-
stenza y Fondamento.
. Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo con-
seguente a violazioni del codice della strada rientra
nella competenza per materia del giudice di pace, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 205, del D.L.vo
n. 285 del 1992, e 22-bis, della L. n. 689 del 1981, attri-
butivi allo stesso della cognizione, senza limiti di va-
lore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione

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