Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485

Pagine127-134
127
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
Il motivo 1.1. deve essere accolto ed il motivo 1.2 deve
essere rigettato con la stessa motivazione di cui in prece-
denza per il ricorso principale a cui ci si riporta.
13. Con il motivo rubricato 1.3 si impugna il punto 3.11
della sentenza si censura la statuizione relativa all’inam-
missibilità del motivo di impugnazione avente ad oggetto
il danno biologico, il danno morale ed il danno per spese
mediche sostenute per la f‌iglia C.G.
Il motivo è stato formulato con la stessa tecnica e con-
tiene le medesime censure proposte da C.G. e deve essere
rigettato con la stessa motivazione di cui al rigetto del mo-
tivo corrispondente del ricorso principale.
14. Con il motivo di impugnazione rubricato 1.4 si cen-
surano i punti punto 3.2., 3.2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.10.1.
Il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibi-
lità dei motivi di appello con i quali egli aveva richiesto
l’adeguamento delle somme riconosciute a titolo di risar-
cimento dei danni ai valori vigenti secondo le tabelle del
2007, anno di pubblicazione della sentenza di primo grado,
e ciò in relazione alle spese di rottamazione dell’auto in-
cidentata punto 3.2; alla richiesta di adeguamento delle
somme per spese mediche punto 3.5; di adeguamento
della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno
morale a causa della morte della moglie punto 3.4; per il
rimborso delle spese funerarie punto 3.6.
In relazione ai punti 3.10, 3.10.1 il ricorrente censura
la decisione che ha dichiarato infondata per mancanza
di prova la richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali
subiti per il decesso della moglie che svolgeva attività di
casalinga.
15. Il motivo è fondato solo in relazione all’impugnazio-
ne dei punti 3.10, 3.10.1 della sentenza.
Infatti questa Corte ha affermato che ai f‌ini della liqui-
dazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro do-
mestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui,
la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere
ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla sem-
plice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta
a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima,
benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico.
Cass. sent. n. 22909 del 13 dicembre 2012.
In caso di morte di una casalinga verif‌icatasi in con-
seguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi
hanno diritto al risarcimento del danno, quantif‌icabile in
via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni atti-
nenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente
fornite, essendo queste prestazioni, benché non produtti-
ve di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell’i-
potesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collabora-
tori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano
di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto
a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.
Cass., sentenza n. 17977 del 24 agosto 2007.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità pacif‌ica-
mente ha dato rilievo dal punto di vista del danno patrimo-
niale all’attività svolta dalla donna nell’ambito domestico.
In relazione alla prova si osserva che questa può essere
fornita anche in via presuntiva.
Gli altri prof‌ili del motivo sono inammissibili perché
non censurano adeguatamente la valutazione di non spe-
cif‌icità della Corte di appello e fanno riferimento incom-
prensibilmente anche per i danni da rottamazione auto-
vettura, spese funerarie e spese mediche alle tabelle in
vigore presso il Tribunale di Roma nel 2007 dei cui valori
chiedono l’applicazione.
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà
alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassa-
zione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 DICEMBRE 2016, N. 25485
PRES. SPIRITO – EST. OLIVIERI – P.M. FRESA (CONF.) – RIC. S.D. ED ALTRI (AVV.TI
RIVELLESE E CANNIZZARO) C. FONDIARIA SAI S.P.A. ED ALTRA
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Danno derivante dalla circolazione stra-
dale y Tabelle del Tribunale di Milano y Variazione
intervenuta dopo la pubblicazione della pronuncia
di primo grado y Applicazione in grado di appello
delle Tabelle vigenti al tempo della decisione di
primo grado y Danno da perdita o riduzione del rap-
porto parentale y Esclusione y Legittimazione del
danneggiato ad impugnare la relativa sentenza y
Sussistenza.
. Nel caso in cui, dopo la pubblicazione della pronun-
cia di primo grado, sia intervenuta una variazione dei
criteri di liquidazione del danno non patrimoniale in-
dividuati nelle tabelle generalmente in uso negli uff‌ici
giudiziari di merito e che prevedano modalità diverse
di commisurazione del medesimo danno tali da com-
portare un incremento dell’importo risarcibile, il dan-
neggiato è legittimato ad impugnare la sentenza dedu-
cendo che il “quantum” liquidato in prime cure non
comprende il ristoro del danno da perdita o riduzione
del rapporto parentale, o che l’importo liquidato per il
danno da morte del congiunto è inferiore al valore mi-
nimo determinato nelle nuove Tabelle. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) In motivazione si precisa che: “la variazione dei criteri tabellari,
non incide sulla validità o sugli effetti del rapporto di diritto sostan-
ziale dedotto in giudizio, ma è immanente all’esercizio del potere
discrezionale - riservato al giudice - di liquidazione equitativa del
danno di natura non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c., diretto a realizzare nel caso concreto i principi di adeguatezza e
proporzionalità, intesi come tendenziale integrale ristoro del danno
patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche, principi che
risultano violati ove la liquidazione equitativa venga effettuata in
base a criteri tabellari obsoleti in quanto superati dai nuovi ritenuti
maggiormente adeguati a garantire una “equa” corrispondenza tra
l’equivalente ed il valore non patrimoniale leso.”. Nel senso che se
le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale
da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introdu-
zione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha
l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione,
v. Cass. civ. 11 maggio 2012, n. 7272, in questa Rivista 2012, 750. Si

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT