Corte di Cassazione Civile sez. III, 10 gennaio 2017, n. 238

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3. I due motivi, da valutare unitariamente in quanto
connessi, sono fondati. Il giudice di merito ha accertato
l’esistenza di uno “scalino” fra carreggiata e ciglio erboso
occultato dalla folta vegetazione. Va premesso che le scar-
pate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei
fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerar-
si parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso
loro regime di demanialità, in forza della presunzione “iu-
ris tantum” posta dall’art. 22 della legge 20 marzo 1865 n.
2248 all. f., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui
si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la
cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità
della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759). In mate-
ria di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia eser-
citata dal proprietario o gestore della strada non è limitata
alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi
accessori o pertinenze (Cass. 12 maggio 2015, n. 9547).
Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale pro-
prietaria delle strade pubbliche, ha l’obbligo di provvedere
alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del
caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insi-
dia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona
non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass.
14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n. 22755). Indipen-
dentemente dalla questione dell’appartenenza della zona
corrispondente al ciglio erboso, l’esistenza dello scalino fra
carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione
costituisce pericolo occulto, non specif‌icatamente segna-
lato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di
manutenzione della pubblica amministrazione.
3.1. Il giudice di merito ha statuito nel senso che la ma-
novra del B. era evento di per sé suff‌iciente a causare l’e-
vento dannoso con azione causale autonoma. Allorquando
sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non
segnalato dall’Amministrazione proprietaria, in violazione
delle norme del codice della strada, il giudice, nell’accertare
la responsabilità nella verif‌icazione dell’evento dannoso, non
può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il
prof‌ilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo
valutare l’eventuale eff‌icacia causale, anche concorrente, che
abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministra-
zione nella produzione del sinistro (Cass. 13 aprile 2007, n.
8847). Il giudice di merito non ha effettuato tale valutazione.
In mancanza di essa non è possibile statuire, come ha fatto la
corte territoriale, nel senso dell’interruzione del nesso ezio-
logico tra la causa del danno ed il danno stesso per un com-
portamento colposo dell’utente danneggiato. Dovrà quindi il
giudice di merito valutare l’eventuale eff‌icacia causale, anche
concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa
dell’Amministrazione nella produzione del sinistro.
4. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza
e del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c. per violazione degli artt. 2043, 2051, 2735 e 2719 c.c.,
113 e 115 c.p.c., D.M. n. 223 del 1992.
Osserva il ricorrente che in relazione alla normativa ci-
tata sussiste la nullità della sentenza e del procedimento.
4. 1. L’accoglimento dei precedenti motivi determina
l’assorbimento del motivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 GENNAIO 2017, N. 238
PRES. CHIARINI – EST. ARMANO – P.M. FINOCCHI GHERSI (DIFF.) – RIC. C.G. C.
CATTOLICA ASSIC. S.P.A. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Mor-
te di una casalinga in conseguenza di sinistro stra-
dale.
. In caso di morte di una casalinga verif‌icatasi in con-
seguenza di sinistro stradale, i congiunti conviventi
hanno diritto al risarcimento del danno, quantif‌icabile
in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni
attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumi-
bilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché
non produttive di reddito, valutabili economicamente.
La prova che la vittima attendesse a tale attività può
essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ.
dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art.
2056; c.c., art. 2727) (1)
(1) In senso conforme alla prima parte della sentenza in epigrafe,
v. Cass. civ. 24 agosto 2007, n. 17977, in questa Rivista 2008, 238, con
ampia nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia; negli
stessi termini per quanto concerne la seconda parte, v. Cass. civ. 13
dicembre 2012, n. 22909, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
Sulla liquidazione del danno patrimoniale alla casalinga che, in se-
guito a sinistro stradale, abbia subito una riduzione della propria ca-
pacità lavorativa, v. Cass. civ. 20 luglio 2010, n. 16896, ivi 2010, 1003.
In dottrina, utili riferimenti si rinvengono in AA.VV., Guida operativa
all’infortunistica stradale, collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G., in proprio e nella qualità di esercente la patria
potestà sui minori C.e G., ha citato in giudizio C.M., in
proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul
minore C.A., per ottenere il risarcimento dei danni patiti
sia per il decesso della moglie O.C., che per i danni ripor-
tati in proprio e dalla f‌iglia G. a seguito di un incidente
con l’autovettura guidata da C.D. Esponeva che si trovava
alla guida dell’autovettura di sua proprietà, con a bordo la
moglie e la f‌iglia, quando questa venne travolta dall’auto-
vettura guidata da C.D., che a causa dell’elevata velocità
di guida, sbandando, invadeva l’opposta corsia di marcia,
decedendo egli stesso a seguito dello scontro.
Si costituiva in giudizio C.M., quale erede di C.D., in
proprio e per il f‌iglio minore C.A., instando per il rigetto
della domanda.
Si costituiva la società Cattolica Assicurazioni, assicu-
ratrice dell’autovettura del C.D., chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva di
C.D. e condannava gli eredi al risarcimento dei danni li-
quidati nella complessiva somma di Euro 639.018,29 oltre
accessori; rigettava la richiesta di danno patrimoniale
sofferto dai congiunti per la perdita della moglie e madre
sul rilievo della mancanza di prova. Avverso la sentenza di
primo grado proponeva impugnazione C.G., divenuto nelle

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