Corte di Cassazione Civile sez. III, 9 agosto 2016, n. 16642

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine ai requisiti applicativi della misura
cautelare reale, in quanto il Tribunale aveva ritenuto sus-
sistente l’esigenza cautelare, ponendo a carico del terzo,
formale intestatario del mezzo, la dimostrazione della sua
buona fede.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione
e motivazione illogica in ordine al ritenuto legame tra il
bene sequestrato e l’asserito reato in ragione del fatto che
la appartenenza a terzo estraneo al reato costituisce causa
ostativa alla conf‌isca obbligatoria.
Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione
e motivazione illogica in ordine alla conf‌igurabilità del
sequestro preventivo ordinario in considerazione della in-
sussistenza del periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di
interesse all’impugnazione.
2. Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento, più
volte affermato dal giudice di legittimità, secondo il qua-
le, "l’imputato o l’indagato - che non sia titolare del bene
sottoposto a sequestro - intanto può impugnare, in quanto
vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del
gravame" (sez. V, n. 20118 del 20 aprile 2015, Rv. 263799;
sez. I, n. 15998 del 28 febbraio 2014, Rv 259601 sez. V, n.
10205 del 18 gennaio 2013, Rv. 255225; sez. II, n. 17584 del
10 gennaio 2013, Rv. 255963; sez. I, n. 7292 del 12 dicem-
bre 2013, dep. 14 febbraio 2014; sez. III, n. 10977 del 27
gennaio 2010, Rv. 246344; Rv. 259412; sez. I, n. 13037 del
18 febbraio 2009, Rv. 243554; sez. VI, n. 215 del 15 giugno
1998, Rv. 212233).
Il Collegio è consapevole che a tale orientamento ese-
getico se ne contrappone uno di segno contrario, in base
al quale all’indagato deve essere sempre riconosciuto inte-
resse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro,
indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti
alla sua disponibilità o a quella di terzi (sez. III, n. 1052
del 6 marzo 1996; sez. IV, n. 21724 del 20 aprile 2005; sez.
III, n. 10049 dell’1 febbraio 2005).
Tale indirizzo interpretativo non può essere condiviso,
in quanto esso omette di confrontarsi con i principi gene-
rali in tema d’impugnazione, in base ai quali il gravame
deve essere funzionale ad un risultato immediatamente
produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante.
L’art. 325 c.p.p. attribuisce la legittimazione a ricorrere
in cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli
artt. 322 bis e 324, al soggetto al quale le cose sono state
sequestrate, a colui che avrebbe diritto alla loro restituzio-
ne, all’imputato (e dunque anche all’indagato).
Il tenore letterale dell’art. 325 c.p.p. deve essere, peral-
tro, interpretato alla luce del principio generale dettato,
in materia di impugnazioni, dall’art. 568, comma 4, c.p.p.,
in base al quale deve sempre sussistere l’interesse in capo
all’impugnante.
Non è, quindi, consentita un’impugnazione volta sem-
plicemente ad ottenere l’astratta affermazione di un prin-
cipio di diritto oppure ad ottenere un vantaggio di terzi,
sia pure legati da particolari rapporti con l’impugnante.
Va rilevato, quindi, che l’interesse necessario per pro-
porre impugnazione non può essere riscontrato con rife-
rimento ad un qualsivoglia risultato, ma esso deve cor-
rispondere allo schema tipizzato dall’ordinamento con
l’impugnazione o con la richiesta di riesame.
Con specif‌ico riferimento al ricorso avverso un prov-
vedimento in materia di sequestro preventivo, l’interesse
va individuato pertanto nella restituzione della cosa come
effetto del dissequestro giacchè questo il risultato diretta-
mente contemplato dalla norma procedimentale.
2.2. Nella specie, l’indagato ricorre avverso un provve-
dimento di sequestro preventivo di un bene che assume
essere in proprietà e nella disponibilità di terzi; non pro-
spetta, inoltre, una relazione con il bene sequestrato che
sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.
Egli non ha, dunque, alcun interesse ad ottenere la re-
voca di tale sequestro.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella deter-
minazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese del procedimento conse-
gue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella
misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 AGOSTO 2016, N. 16642
PRES. CHIARINI – EST. CARLUCCIO – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. SHABA (AVV.
CORTAZZO) C. PROVINCIA DI SIENA (AVV. BONGIOVANNI)
Responsabilità civile y Animali y Animali selvatici
y Danni ad utenti della strada da parte di esemplari
di fauna selvatica y Poteri di protezione e gestio-
ne attribuiti alle Province toscane y Responsabilità
delle stesse y Limiti.
. In materia di responsabilità civile, i poteri di prote-
zione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle
Province toscane ai sensi della L.R. Toscana n. 3 del
1994, da cui discende la responsabilità delle medesi-
me per i danni cagionati da animali selvatici anche a
protezione degli utenti della strada per i rischi ricon-
ducibili al ripopolamento della fauna, non determina-
no l’assunzione di specif‌ici doveri di diligenza, al di là
di quello generale assolto con la segnaletica stradale,
non potendo discendere in capo all’ente delegato do-
veri diversi da quelli previsti da specif‌iche disposizioni
normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che, in relazione al
danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto
con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarci-
toria proposta nei confronti della Provincia di Siena,
risultando che questa si era attivata per l’installazione
lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, atte-
stante l’attraversamento di animali selvatici). (c.c., art.

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