Corte di Cassazione Civile sez. II, 30 settembre 2016, n. 19586

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
LEGITTIMITÀ
è stato predisposto ex ante ed in via generale ben prima
che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione
da parte del lavoratore Meneghello; si tratta invece di un
meccanismo generalizzato di controllo, come emerge an-
che dal ricorso, che unitamente al sistema patrol manager
che era in uso nell’azienda indipendentemente da sospet-
ti o reclami di clienti; i sindacati avevano autorizzato tale
sistema per ragioni di sicurezza in quanto richiesto dalla
questura di Rovigo presumibilmente anche nell’interesse
dell’incolumità dei lavoratori, ma si era escluso che lo stes-
so potesse essere utilizzato per controllare la loro attività
lavorativa. In secondo luogo questa Corte ha già affermato
il principio che si condivide e cui si intende dare continuità
secondo il quale "l’effettività del divieto di controllo a di-
stanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per in
cosiddetti controlli difensivi trovino applicazione le garan-
zie dell’art. 4 secondo comma legge n. 300/70; ne consegue
che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare
impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati
relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non
possono essere utilizzati per provare l’inadempimento con-
trattuale del lavoratori medesimi" (Cass. n. 16622/2012;
cfr. nonchè in senso conforme Cass. n. 4375/2010). In ter-
zo luogo appare evidente che il controllo permesso dal si-
stema GPS sulle autovetture della società permetteva un
controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa,
non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro; non si
può, infatti accedere, alla tesi per cui fossero in gioco il
patrimonio e l’immagine dell’azienda posto che eventuali
pregiudizi agli stessi sarebbero in realtà derivati solo dalla
non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e non
già da una condotta specif‌ica quale appropriazioni indebite
del patrimonio aziendale, furti, lesione della riservatezza
di dati societari etc. Diversamente opinando si f‌inirebbe
per estendere senza ogni ragionevole limite il concetto di
controlli "difensivi" perchè quasi sempre la violazione de-
gli obblighi contrattuali dei dipendenti può generare danni
alla società (ed alla sua reputazione) che però costituisco-
no il "rischio naturale" correlato all’attività imprenditoria-
le che la legge non consente di limitare attraverso sistemi
invasivi della dignità dei lavoratori e comunque senza au-
torizzazione sindacale.
Con il quarto motivo si allega l’omesso esame circa un
fatto decisivo del giudizio e cioè l’avvenuta segnalazione
di una condotta illecita del cliente "Rosa Carni" e l’omessa
valutazione della testimonianza del teste R.A..
Il motivo appare infondato per quanto sopra indicato
in relazione al terzo motivo: non possono considerarsi "di-
fensivi" meccanismi di controllo generalizzati e controlli
che sono stati predisposti prima ancora dell’emergere di
qualsiasi sospetto; inoltre i controlli sono stati effettuati
sulla prestazione lavorativa in sè. Il motivo peraltro non
è coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c.,
n. 5, che autorizza a denunciare un vizio di motivazione
solo allorchè un "fatto" decisivo per decidere la contro-
versia nella sua globalità non sia stato esaminato, mentre
le ragioni del controllo operato sula prestazione lavora-
tiva della parte intimata sono già state compiutamente
esaminate nella sentenza impugnata (cfr. Cass. SS.UU n.
8053/2014).
Con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa ap-
plicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè dell’art. 3 L. n. 604/66:
i fatti contestati, anche solo quelli relativi al cliente "Rosa
Carni" era molto grave e tale da determinare la rottura del
vincolo f‌iduciario tra le parti.
Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello
ha escluso che sussistesse la prova dei fatti contestati al
dipendente posto che tale prova era stata raggiunta attra-
verso meccanismi illeciti di controllo a distanza sull’attivi-
tà lavorativa e quindi in violazione dell’art. 4 L. n. 300; solo
nel caso del cliente "Rosa Carni", ipotizzando un controllo
difensivo, si poteva dirsi raggiunta la prova delle Infrazio-
ni relative a tale specif‌ica situazione che però apparivano
non particolarmente gravi e tali da poter essere sanzionate
con l’applicazione dell’art. 101 CCNL (omissione parziale
della prestazione richiesta) che non prevede una sanzione
espulsiva. Pertanto la gravità del comportamento così
come provato è stata valutata dalla Corte di appello con
motivazione congrua, logicamente coerente ed ancorata
agli elementi processuali emersi; mentre le censure ap-
paiono di merito e dirette ad una "rivalutazione del fatto"
mirate cioè a sostituire la valutazione di parte ricorrente
a quelle dei Giudici di appello), non coerenti con la nuova
formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c ed anche f‌inalizzate a
rimettere in gioco considerazioni sulla liceità dei controlli
effettuato che deve escludersi per quanto prima esposto.
Il motivo proposto con ricorso incidentale espressa-
mente def‌inito "condizionato" all’accoglimento del ricorso
principale deve intendersi assorbito.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso e dichiara-
re assorbito quello incidentale. Le spese di lite - liquidate
come al dispositivo - seguono la soccombenza.
La Corte ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente in via principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso articolo 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 SETTEMBRE 2016, N. 19586
PRES. MAZZACANE – EST. ABETE – P.M. CELESTE (PARZ. DIFF.) – RIC. DI
GREGORIO (AVV. CIUCCI) C. D’ORTENZIO ED ALTRI
Possesso y Azione di rentegrazione da spoglio y
Atto di spoglio y Spoglio e molestia y Criterio di-
scretivo y Qualif‌icazione della vicenda concreta y
Valutazione discrezionale del giudice di merito y
Incensurabilità in cassazione y Fattispecie in tema
di apposizione, lungo una strada, di una catena ma-
nualmente amovibile.
. In tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio
e molestia riguarda la natura dell’aggressione all’altrui

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