Corte di Cassazione Civile sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19922

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
LEGITTIMITÀ
automobilisti, costringendo questi ultimi, come si è visto,
ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto fron-
tale e mantenendo, invece, la propria direzione di marcia
senza effettuare alcuna manovra di emergenza: il che, nel
percorso motivazionale della sentenza impugnata, concor-
re a rendere ragione della riconoscibilità, in capo all’im-
putato, di «un atteggiamento psichico che indichi una
qualche adesione all’evento per il caso che esso si verif‌ichi
quale conseguenza non direttamente voluta dalla propria
condotta» (sez. un., n. 38343 del 2014 cit.). Il punto meri-
ta di essere rimarcato: adesione all’evento e probabilità di
sua verif‌icazione sono riconoscibili, nell’iter motivazionale
della sentenza impugnata, (anche) alla luce del dato, ap-
pena richiamato, ossia del fatto che Beti aveva obbligato i
vari automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare
improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, mentre lui
manteneva la propria direzione di marcia senza effettuare
alcuna manovra di emergenza. L’imputato, dunque, aveva
avuto modo di confrontarsi reiteratamente con lo specif‌ico
tipo di evento poi verif‌icatosi (la collisione con le auto che
viaggiavano nella corretta direzione di marcia), evento,
pertanto, concretizzatosi, nella sequenza degli accadimen-
ti ricostruita dalla Corte di merito, non all’improvviso e
nonostante manovre dell’agente tese ad evitarlo, ma come
frutto di un «atteggiamento di scelta antigiuridica» (sez.
un., n. 38343 del 2014 cit.), ossia come decisione di agire
(di proseguire la guida a forte velocità, contromano e senza
effettuare alcuna manovra di emergenza) “costi quel che
costi”. Il dato relativo alla condotta tenuta dall’imputato
rispetto agli automobilisti che gli venivano incontro (non
adeguatamente valorizzato dalla sentenza della Corte di
assise di appello annullata) è stato sottolineato (perf‌ino
dal punto di vista graf‌ico) dalla sentenza impugnata, as-
sumendo signif‌icativo rilievo nel percorso motivazionale:
esso, tuttavia, non ha formato oggetto di specif‌ica disamina
critica da parte del ricorso, che, sotto questo prof‌ilo, risulta
del tutto inidoneo a disarticolare il ragionamento svolto dal
giudice del rinvio.
A fronte poi delle pacif‌iche possibili conseguenze ne-
gative anche per l’imputato in caso di collisione con altre
autovetture, rileva ancora la sentenza impugnata in rela-
zione all’indice connesso alle conseguenze negative anche
per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture,
Beti, pur avendo ben chiara la previsione di un evento
foriero di gravi conseguenze per l’incolumità e potendosi
astenere dal perseverare in una condotta di guida altamen-
te pericolosa, «si è invece determinato ad agire comunque,
anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di
una o più persone di talché l’incidente mortale, pur pale-
sandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato
da lui pienamente voluto», conclusione, questa, ribadita
anche con riguardo alla c.d. “prima formula di Frank”. In
linea con il principio di diritto secondo cui ricorre il dolo
eventuale quando l’agente si sia rappresentato la signif‌ica-
tiva possibilità di verif‌icazione dell’evento concreto e ciò
nonostante si sia determinato ad agire anche a costo di
causare l’evento lesivo (sez. un., n. 38343 del 2014 cit.), la
motivazione della sentenza impugnata non è inf‌iciata dal-
le ulteriori deduzioni del ricorrente. Esclusa univocamen-
te dal tenore complessivo della motivazione, qualsiasi im-
propria sovrapposizione rispetto al tema dell’imputabilità,
la sentenza impugnata ha risposto, nei termini indicati, al
quesito fondamentale individuato dalla sentenza di annul-
lamento di questa Corte, laddove le censure proposte dal
ricorso fanno leva sull’assunto che lo stato di urbiachezza
in cui si trovava l’imputato precludesse la rappresentazio-
ne del contesto in cui egli agiva e la conseguente decisione
di agire nonostante tutto: assunto confutato dal giudice
del rinvio sulla base di una motivazione esente da vizi logi-
ci ed ancorata a plurimi dati probatori concernenti diret-
tamente le condizioni psicologiche dell’imputato (prima
e immediatamente dopo il fatto) e circostanze ritenute
dimostrative, sulla base di una puntuale ricostruzione ar-
ticolata alla stregua dei criteri indicativi delineati dalle
Sezioni unite di questa Corte, della riconoscibilità in capo
all’imputato al momento del fatto del dolo eventuale.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricor-
rente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 5 OTTOBRE 2016, N. 19922
PRES. NOBILE – EST. BRONZINI – P.M. CERONI (DIFF.) – RIC. FIDELITAS S.P.A.
(AVV.TI PATERNÒ, DE LUCA TAMAJO, MORONE, SALIMBENI E TOFFOLETTO) C.
MENEGHELLO (AVV.TI CESTER E ROSSI)
Lavoro subordinato y Diritti ed obblighi del da-
tore e del prestatore di lavoro y Libertà e dignità
del lavoratore y Apparecchiature di controllo y C.d.
sistemi difensivi y Garanzie procedurali y Applicabi-
lità y Fattispecie in tema di sistema satellitare gps.
. L’effettività del divieto di controllo a distanza dell’at-
tività dei lavoratori richiede che anche per i c.d. con-
trolli difensivi trovino applicazione le garanzie dell’art.
4, comma 2, della L. n. 300 del 1970; ne consegue che
se, per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può instal-
lare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino
anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipenden-
ti, tali dati non possono essere utilizzati per provare
l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo l’utilizzo
dei dati rilevati dal sistema di controllo satellitare GPS,
istallato sulle vetture in uso ai dipendenti di un istituto
di vigilanza, nonché dal sistema c.d. "patrol manager",
per la verif‌ica dell’effettività delle visite presso i clien-
ti). (l. 30 maggio 1970, n. 300, art. 4) (1)
(1) Sostanzialmente negli stessi termini, v. Cass. civ. 1° ottobre 2012,
n. 16622, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente
il reclamo proposto dalla società Fidelitas s.p.a. avverso la
sentenza del Tribunale dl Padova del 12 dicembre 2014 che

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