Corte di Cassazione Civile sez. I, 12 luglio 2016, n. 14180

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
LEGITTIMITÀ
giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a
rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il
lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con
la reclusione f‌ino ad un anno”, incriminando come delitto
la mancata prestazione o l’abbandono del luogo di svolgi-
mento dell’attività.
Siffatte previsioni e la natura giuridica dell’istituto del
lavoro di pubblica utilità quale pena, avente un contenuto
aff‌littivo perchè limitativo della libertà personale, impo-
nendo la prestazione di attività lavorativa gratuita in con-
dizioni e con obblighi prestabiliti da rispettare, inducono
ad una lettura coordinata dell’art. 56 col disposto degli artt.
186 e 187 c.d.s., dal momento che l’irrogazione di sanzione
detentiva per l’infrazione all’obbligo di prestare il lavoro
che intervenga dopo un periodo di regolare esecuzione e la
revoca “ex tunc” dell’ammissione al lavoro di pubblica uti-
lità con l’applicazione della pena in precedenza sostituita
danno luogo ad una gravosa duplicazione punitiva. In altri
termini, il comportamento del condannato inadempiente
che non si sia del tutto sottratto all’esecuzione dell’atti-
vità impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne
abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva
caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una
duplice reazione dell’ordinamento, da un lato la sanzione
penale per il reato commesso ai sensi dell’art. 56 D.L.vo n.
274/2000 e dall’altro il prolungamento della durata della
pena originaria sostituita per effetto della revoca. Per evi-
tare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone
nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto,
seppur temporalmente limitato, e che f‌inirebbe per con-
trastare la f‌inalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro
di pubblica utilità tende, deve affermarsi il seguente prin-
cipio di diritto “l’inosservanza degli obblighi inerenti il la-
voro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l’a-
dozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto
agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo
di lavoro espletato sino al momento della commessa tra-
sgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni
di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita se-
condo i criteri di cui al D.L.vo n. 274 del 2000, art. 58, di
scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle
forme ordinarie”.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di que-
sta Corte con orientamento che si condivide e riafferma
(Cass. sez. I, n. 42505 del 23 settembre 2014, Di Giannata-
le, rv. 260131).
Poiché il provvedimento in verif‌ica non si è attenuto
ai superiori criteri interpretativi, ma ha in via automatica
disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza
condurre alcuna indagine in merito ai complessivi com-
portamenti tenuti dal ricorrente, alla individuazione tem-
porale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul
periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in ciò in-
correndo in violazione di legge, lo stesso va annullato con
rinvio al G.i.p. del Tribunale di Roma per il rinnovato esa-
me della richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce
del principio di diritto sopra affermato. Nel resto il ricorso
è privo di fondamento e va dunque respinto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 12 LUGLIO 2016, N. 14180
PRES. SALVAGO – EST. TERRUSI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. AUTOSTRADA
DEL BRENNERO S.P.A. (AVV. PAOLUCCI) C. CHINAGLIA ED ALTRA (AMADEI)
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Im-
missioni y Azione contro le immissioni illecite y Con-
troversia sull’inosservanza da parte della P.A. del
"neminem laedere" nella gestione dei propri beni y
Giurisdizione ordinaria y Sussistenza y Fattispecie
in tema di immissioni acustiche in autostrada.
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Im-
missioni y Normale tollerabilità y Immissioni acusti-
che superiori alla normale tollerabilità y Illiceità y
Esigenze della produzione y Elevazione della soglia
di tollerabilità y Incisione del diritto alla salute y
Esclusione.
. L’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecni-
che o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestio-
ne dei propri beni può essere denunciata dal privato
davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la
condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma an-
che per ottenerne la condanna ad un "facere", tale do-
manda non investendo scelte ed atti autoritativi della
P.A., ma un’attività soggetta al principio del "neminem
laedere". (Nella specie, la S.C., confermando la senten-
za di merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda di condanna della Autostrada
del Brennero s.p.a. alla realizzazione di una barriera
antirumore). (c.c., art. 844; c.c., art. 2059) (1)
. In tema di immissioni acustiche (nella specie prove-
nienti da circolazione stradale), viene in rilievo l’art.
844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i
conf‌litti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari
contigue qualora le immissioni superino la normale tol-
lerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività
produttive, consente l’elevazione della soglia di tollera-
bilità, sempre che non venga in gioco il diritto fonda-
mentale alla salute, da considerarsi valore comunque
prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produ-
zione, in quanto funzionale al diritto ad una normale
qualità della vita. (c.c., art. 844; c.c., art. 2059) (2)
(1) In termini, anche se con riferimento a diversa fattispecie, v. Cass.
civ. 20 ottobre 2014, sez. un., 20 ottobre 2014, n. 22116, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
(2) Sostanzialmente nello stesso senso v. Cass. civ. 17 gennaio 2011,
n. 939, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Chinaglia Giuliano e Miria Scarpinelli, pro-
prietari di un immobile in S. Croce di Carpi, adiacente la
corsia nord dell’autostrada A/2, ottennero nei confronti
della S.p.a.
Autostrade del Brennero un provvedimento ex art. 700
c.p.c., teso a imporre la realizzazione di un’apposita bar-
riera antirumore.

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