Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
golarmente in funzione. L’eventuale violazione della norma
di cui all’articolo 169 del D.P.R. 1992 n. 495, (che prevede
il periodo di funzionamento dell’impianto) può determina-
re semmai la responsabilità, sotto vari prof‌ili, dell’autorità
amministrativa ma non già escludere l’illecito amministra-
tivo dell’utente della strada. Resta così assorbito il secondo
prof‌ilo denunciato (effetti della mancata contestazione del
funzionamento del semaforo in un’ora non consentita).
2.3 - Parimenti infondato è il terzo motivo. I giudici
di merito hanno valutato il contenuto di tutti gli atti resi
disponibili dall’autorità amministrativa (e, per quanto
rilevato con il rigetto del primo motivo di ricorso, rego-
larmente depositati in giudizio) e non solo il verbale. Al
riguardo, la sentenza impugnata così si esprime "Nel me-
rito è da rilevare che la violazione contestata è stata ac-
certata attraverso la diretta percezione degli accertatori
che hanno inseguito l’odierno appellante, che non si era
arrestato all’alt intimatogli. La circostanza è risultata pro-
vata attraverso la produzione del verbale e le conferme de-
rivanti dalle controdeduzioni degli organi accertatori. (...)
Nè del resto il ricorrente ha fornito alcun indizio in senso
contrario a quanto accertalo dagli operatori". La specif‌ica
modalità di rilevazione dell’illecito consente di escludere
anche l’erronea diretta percezione da parte degli agenti.
2.4 - Anche il quarto motivo è infondato. La percezione
degli agenti sulla velocità tenuta dal veicolo rispetto alle
circostanze di tempo e di luogo, risulta specif‌icamente le-
gata all’inseguimento effettuato dopo il mancato rispetto
dell’alt. L’inseguimento ha consentito agli agenti, di indi-
viduare la velocità tenuta dal veicolo inseguito proprio
attraverso la rilevazione della velocità del proprio veicolo.
2.5 - Tutte le questioni avanzate col quinto motivo risul-
tano manifestamente infondate, posto che le complessive
argomentazioni svolte si fondano sulla dedotta assimila-
zione tra l’illecito amministrativo in questione e l’illecito
penale, posto che il primo avrebbe, in tesi, un’aff‌littività
paragonabile a quella di un illecito penale, per il quale
invece restano applicabili diversi principi anche quanto
al concreto svolgimento dell’attività difensiva, specie con
riguardo alle prove.
Al riguardo è utile richiamare, i recenti arresti in ma-
teria, sia di questa Corte che della Corte costituzionale,
sempre più orientati a mantenere salda la distinzione
normativa tra illecito penale e illecito amministrativo
(riservata alla legittima discrezionalità del legislatore
fondata su una pluralità di ragioni) anche quanto alle
relative conseguenze, dovendosi in ogni caso operare una
puntuale valutazione dell’illecito amministrativo in esame
ai f‌ini di una possibile sua assimilazione all’illecito penale.
Nel caso in questione, risulta palese la limitata aff‌littività
della sanzione amministrativa prevista in relazione alla
gravità dell’illecito, aff‌littività che non ne consente alcuna
assimilazione all’illecito penale.
3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i pre-
supposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ul-
teriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quel-
lo dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1
bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 LUGLIO 2016, N. 15761
PRES. AMENDOLA – EST. AMBROSIO – RIC. CIRILLO (AVV. DI LASCIO) C. COMUNE
DI TARANTO (AVV. LA PLACA)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Strada aperta al pubbli-
co transito y Responsabilità dell’ente proprietario
ex art. 2051 c.c. y Condizioni y Rilevanza della con-
dotta della vittima y Limiti y Fattispecie.
. L’ente proprietario di una strada aperta al pubbli-
co transito si presume responsabile, ai sensi dell’art.
2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di
pericolo immanentemente connesse alla struttura ed
alla conformazione della strada e delle sue pertinenze,
indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte
discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può in-
f‌luire la condotta della vittima, la quale, però, assume
eff‌icacia causale esclusiva soltanto ove sia qualif‌icabile
come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità
fattuali congruamente prevedibili in relazione al conte-
sto, potendo, in caso contrario, rilevare ai f‌ini del con-
corso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo
che lo stato di una strada comunale - risultata "molto
sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche
e rappezzi" - costituisse esimente della responsabili-
tà dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a
causa di una delle buche presenti sul manto stradale,
atteso che il comportamento disattento dell’utente non
è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibi-
le). (c.c., art. 1227; c.c., art. 2051) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 13 gennaio 2015, n. 287, in que-
sta Rivista 2015, 437 e Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, ivi 2014,
306. In dottrina, v. E. COLOMBINI, Danni da dissesto stradale, ivi
2016, 559.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cirillo Francesca ricorre per cassazione, articolando
un unico motivo, avverso la sentenza n. 44 del 21 genna-
io 2013, notif‌icata il 15 aprile 2013, con la quale la Corte
di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, rigettando
l’appello dell’odierna ricorrente, ha confermato la senten-
za del Tribunale di Taranto di rigetto della domanda pro-
posta dalla Cirillo nei confronti del Comune di Taranto per
il risarcimento dei danni riportati in data 26 luglio 2006 a
seguito della caduta causata dalla presenza di una buca
sulla via Borraccino in località Talsano-Taranto.
Ha resistito il Comune di Taranto, depositando contro-
ricorso.
È stata depositata memoria da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello - premesso, in fatto, che la situa-
zione dei luoghi, quale emergente dalle foto in atti, evi-
denziava una strada molto sconnessa, con buche e rappez-
zi e, persino, un cartello che faceva divieto di transito ai

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