Corte di Cassazione Civile sez. VI, 9 agosto 2016, n. 16853

Pagine955-958
955
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
LEGITTIMITÀ
nicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal
senso si è espressa da tempo la giurisprudenza ammini-
strativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del
2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti,
con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013;
- che le spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza;
- che sussistono i presupposti per il versamento, da par-
te del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri-
buto unif‌icato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 9 AGOSTO 2016, N. 16853
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – RIC. VOTTA (AVV. GOBBI) C. PREFETTO DI
TORINO (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Opposizione y Deposito
dei documenti connessi all’impugnazione y Termine
ex art. 7, comma 7, D.L.vo n. 150/2011 y Natura y
Ordinatoria y Deposito di altri documenti y Termine
perentorio di cui all’art. 416 c.p.c.
. In tema di procedimento di opposizione al verbale di
accertamento della violazione del codice della strada,
il termine di cui all’art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 150
del 2011, per il deposito della documentazione stretta-
mente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di
espressa previsione, perentorio, a differenza di quello
previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, per il richia-
mo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli al-
tri documenti depositati dall’Amministrazione. (c.p.c.,
art. 416; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Sulla natura non perentoria del termine assegnato all’ammini-
strazione per depositare i documenti relativi all’infrazione, f‌issato
in dieci giorni prima dell’udienza di comparizione dall’articolo 23,
secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile “ratione
temporis”, v. Cass. civ. ord. 24 marzo 2015, n. 5828, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna. Mentre, sulla natura perentoria del termine
di cui all’art. 416 c.p.c. si veda Cass. civ. 18 maggio 2015, n. 10102,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - William Votta impugna la sentenza 24 ottobre 2013
n. 6265/2013, non notif‌icata, del Tribunale di Torino, che
ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice
di pace che, a sua volta, aveva respinto la sua opposizio-
ne alla sanzione amministrativa relativa alla violazione
dell’art. 141, comma 3, e 146, comma 3, c.d.s..
2. - In fatto, la sentenza impugnata chiarisce che l’o-
dierno ricorrente aveva eccepito avanti al giudice di pace,
nella vigenza del D.L.vo n. 150 del 2011, l’insussistenza
della/e violazione/i, l’insuff‌icienza di prove della responsa-
bilità, l’inapplicabilità (ex artt. 4 e 5, L. n. 2248 del 1865,
all. E). della sanzione di cui all’art. 146, comma 3, c.d.s.
sulla base della segnalazione emessa da un semaforo in
funzione in un orario vietato dall’art. 169 reg. att. c.d.s..
3. - Precisa il ricorrente di aver prospettato in appello
la inammissibilità e l’inutilizzabilità dei documenti tar-
divamente prodotti dalla Prefettura nonchè questione di
legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 10 (per
contrasto con la Convenzione Europea per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali - C.E.D.U.),
artt. 24, 25, 111 e 113, degli artt. 2699 e 2700 c.c., nella ipo-
tesi della adesione alla giurisprudenza nazionale, secondo la
quale ad un verbale di contestazione deve essere riconosciu-
to il valore di piena prova, f‌ino a querela di falso, nonostante
questo comporti l’applicazione d’una sanzione alla quale la
Corte di Strasburgo attribuisce un "carattere penale".
4. - Il ricorrente fa presente di aver riproposto le stesse
questioni prospettate nell’appello rigettato dal Tribunale.
5. Formula cinque motivi. Resiste con controricorso la
parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo si deduce: «Violazione degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. e art. 345, comma 3, c.p.c. nonchè
falsa applicazione dell’art. 7 D.L.vo n. 150/2011, e dell’art.
416, comma 3, c.p.c. (art. 360, nn. 4 e 3, c.p.c.)».
Il giudice dell’appello ha errato a non ritenere fondato
il motivo di impugnazione col quale era stata denunciata
la inammissibilità e l’inutilizzabilità dei documenti tardiva-
mente prodotti dalla Prefettura (pure con fax), sulla base
dei quali era stata ritenuta provata la contestata infrazione.
La costituzione della Prefettura era avvenuta in violazione
dei termini di cui all’art. 416 c.p.c., applicabile per effetto
dell’art. 7 D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, in materia di op-
posizione al verbale di accertamenti di violazione del Codi-
ce della Strada di cui all’art. 204 bis D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285. I documenti, inammissibili in primo grado (tra gli
altri l’informativa degli agenti accertatori in data 11 dicem-
bre 2012), dovevano ritenersi "nuovi" in appello. Il giudice
dell’impugnazione li aveva invece posti a base della sua
decisione (avendo fatto riferimento all’inseguimento del
veicolo effettuato dagli agenti e non risultante dal verbale).
1.2 - Col secondo motivo si deduce: «Violazione degli
artt. 112 e 115 c.p.c., con conseguente violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 4 e 5 L. n. 2248 del 1865, all. E,
e dell’art. 169 reg. att. c.d.s. nonchè omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra
le parti (art. 360, nn. 4, 3 e 5, c.p.c.)». Il ricorrente ave-
va «eccepito la "violazione dell’art. 169 reg. att. c.d.s.", la
"falsa applicazione dell’art. 115, comma (rectius comma
1 - N.d.R.) c.p.c.", nonchè la "omessa motivazione circa un
punto decisivo della controversia," in quanto il giudice di
prime cure, da un lato, non aveva assolutamente verif‌icato
se il funzionamento del semaforo in questione, alle 23:45,
fosse legale e, quindi, comunque conforme al dettato
dell’art. 169 reg. art. c.d.s. (che consente deroghe al divie-
to di funzionamento tra le 23:00 e le 7:00 solo in presenza
di particolari condizioni), e, dall’altro, non aveva debi-
tamente tenuto conto del fatto che, a voler considerare
"costituita" la Prefettura di Torino, quest’ultima, malgrado
la puntuale censura in tal senso non aveva smentito l’ille-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT