Corte di Cassazione Civile sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18174 (ud. 8 giugno 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 16 SETTEMBRE 2016, N. 18174
(UD. 8 GIUGNO 2016)
PRES. PETITTI – EST. PICARONI – RIC. ZAMBANO (AVV. BRUCCOLERI) C.
PROVINCIA DI UDINE (AVV. AITA)
Patente y Revisione y Sanzione accessoria della
perdita dei punti y Comunicazione preventiva y Ne-
cessità y Esclusione y Fondamento.
. Il provvedimento di revisione della patente di guida,
atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presup-
pone l’avvenuta comunicazione all’interessato delle
variazioni di punteggio che lo riguardano poiché il con-
travventore può conoscere subito, attraverso il verbale
di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi
confronti, la misura accessoria della loro decurtazione
e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato
della propria patente con le modalità indicate dal Di-
partimento ministeriale per i trasporti terrestri. (nuo-
vo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 128) (1)
(1) In argomento, utile è la lettura della Circolare (Min. trasp.) 8
maggio 2013, n. 11490, Art. 126 bis c.s. - Accesso ai corsi di recupero
punti, pubblicata in questa Rivista 2013, 687, nella quale si prevede
che debba essere consentito l’accesso ai corsi di recupero dei pun-
ti della patente di guida anche a coloro che, pur in assenza della
comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di
decurtazione del punteggio, comprovino l’avvenuta conoscenza della
decurtazione stessa già operata dagli Organi accertatori nei loro ri-
guardi tramite il report del Portale dell’automobilista o il numero
verde.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il sig. Domenico Tullio Zambano ricorre,
con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del
Tribunale di Udine, depositata il 20 maggio 2014, che, pre-
via dichiarazione di nullità della sentenza n. 601 del 2013
del G.d.P. di Udine, ha respinto l’opposizione avverso il
provvedimento di revisione della patente di guida emesso
dalla Provincia di Udine in data 3 settembre 2012;
- che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il
Tribunale riteneva inapplicabili al procedimento di oppo-
sizione a sanzione amministrativa gli artt. 7 e 8 della legge
n. 241 del 1990, ed escludeva che la previa comunicazio-
ne delle variazioni di punteggio della patente di guida, da
parte dell’Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla gui-
da, costituisse presupposto del provvedimento di revisione
della patente;
- che la Provincia di Udine resiste con controricorso.
- Considerato che il ricorso è aff‌idato a quattro motivi,
con i quali si deduce: 1) falsa applicazione dell’art. 126 bis,
commi 2, 3 e 6, del D.L.vo n. 285 del 1992, e si contesta
la mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del
1990; 2) violazione dell’art. 126-bis, comma 3, del D.L.vo
n. 285 del 1992, e si assume che la previa comunicazione
delle variazioni del punteggio , da parte dell’Anagrafe na-
zionale, costituisca presupposto indefettibile del provve-
dimento di revisione della patente; 3) violazione dell’art.
115 c.p.c., per avere il giudice d’appello affermato che sus-
siste un onere di contestazione del saldo-punti risultante
dall’Anagrafe nazionale; 4) violazione degli artt. 2697 c.c.
e 115 c.p.c., con riferimento alla presunzione di conoscen-
za della decurtazione dei punti-patente;
- che le doglianze risultano complessivamente infon-
date;
- che il provvedimento di revisione, con il quale viene
ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida
di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto az-
zeramento dei punti, partecipa della medesima natura del
procedimento di applicazione della sanzione accessoria
della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di
norme di comportamento nella circolazione stradale (ex
plurimis, Cass., sez. un., sentenza n. 15573 del 2015);
- che deve essere pertanto confermato l’orientamento
consolidato di questa Corte che esclude l’applicazione de-
gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento
di applicazione delle sanzioni in oggetto, in quanto pro-
cedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla
legge n. 689 del 1981 (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez.
II, sentenza n. 4363 del 2015);
- che nel sistema delineato dall’art. 126-bis del D.L.vo
n. 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria
della decurtazione dei punti dalla patente di guida è con-
seguenza dell’accertamento costituito dal verbale di con-
testazione della violazione del codice della strada, che
deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2);
- che il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive
che ogni variazione di punteggio è comunicata agli inte-
ressati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e
inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare
in tempo reale lo stato della propria patente con le moda-
lità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti
terrestri;
- che la comunicazione della variazione di punteggio
a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto
provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è
costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordi-
nanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministra-
tivo, confermi il verbale anche per la parte concernente
la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di
trasparenza dell’attività amministrativa;
- che il provvedimento di revisione della patente, che
è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’
esso fondato sulla def‌initività dell’accertamento delle
violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato
l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone
l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio,
tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso
il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà
applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti,
e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti;
- che il sistema cosi delineato garantisce la possibilità
del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento,
per evitare la revisione;
- che, sulla base della ricostruzione operata, è altresì
evidente che ai f‌ini della iscrizione ai corsi di recupero
del punteggio non possa essere richiesta la previa comu-

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