Corte di Cassazione Civile sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21801

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
era deceduta quel giorno stesso per “embolia polmonare
massiva”.
Quindi, il giudice di primo grado - dopo aver rilevato
che dall’autopsia era emersa la presenza di trombi al pol-
mone sinistro - ha ritenuto corretta la valutazione dell’a-
natomopatologo, nominato consulente dal P.M., secondo
cui tale embolia era “da ricondursi, etiopatogeneticamen-
te, al trauma subito al livello dell’arto inferiore sinistro il
21 maggio 2009 e alla immobilizzazione cui fu costretto
il soggetto in seguito all’evento”, anche perché nel corso
dell’autopsia era emersa pure una trombosi dei vasi venosi
profondi della gamba sinistra.
Il Tribunale di Pistoia ha dato atto che il consulente
tecnico della difesa - pur ritenendo a sua volta che la cau-
sa della morte era stata l’embolia polmonare dovuta ad
una trombosi conseguente alla frattura e alla immobiliz-
zazione provocate dall’incidente - aveva sostenuto che il
nesso causale tra la caduta e il decesso era stato interrot-
to dal sopravvenire di un’altra causa, cioè l’errore medico
(in quanto la donna non era stata curata con le terapie
necessarie per scongiurare il rischio di una trombosi, che
nel suo caso era elevatissimo, mentre la somministrazio-
ne di eparina a basso peso molecolare, come previsto dai
protocolli sanitari, avrebbe ridotto il rischio di morte dal
30% al 28%); ma ha signif‌icativamente osservato che an-
che il consulente delle difesa aveva riferito che le predet-
te terapie non avrebbero eliminato dei tutto il rischio di
morte, tanto che si era detto d’accordo con la conclusione
del consulente del P.M. secondo cui in casi simili l’evento
mortale era “latamente prevedibile ma non del tutto pre-
venibile”.
3.3. E la Corte territoriale, nel confermare la senten-
za di primo grado, ha ritenuto che l’eventuale errore dei
medici non aveva interrotto il nesso causale tra le lesioni
subite dalla B., provocate dal sinistro di cui l’imputato era
responsabile, e la sua morte, e tanto meno esso si poneva
come causa sopravvenuta da sola idonea a provocare l’e-
vento.
Il sinistro aveva cagionato all’anziana donna gravi
lesioni che sarebbero state suff‌icienti per provocarne la
morte, essendole state riscontrate una frattura occipita-
le, con emorragia cerebrale ed emorragia subaracnoidea
frontale, e la frattura del perone; l’intervento dei medici
avrebbe potuto forse evitare il decesso, ma persino il con-
sulente medico-legale nominato dall’imputato non aveva
potuto non riconoscere che, in una simile situazione di
lesività aggravata dall’età e dalle non perfette condizioni
di salute della paziente, persisteva un rischio di mortalità
pari al 28% anche in caso di applicazione delle migliori
terapie conosciute e con il pieno rispetto dei protocolli
medici.
3.4. Anche in punto di nesso causale, dunque, la sen-
tenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente,
essendo corredata da motivazione adeguata e conforme a
legge.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 OTTOBRE 2016, N. 21801
PRES. AMBROSIO – EST. TATANGELO – P.M. SOLDI (PARZ. DIFF.) – RIC.
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (AVV. PATTI) C. C.D. ED ALTRI
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R.
n. 602/1973 y Preavviso di fermo amministrativo y
Disposto dall’agente della riscossione y Legittimità.
. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati pre-
visto dall’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
f‌ino all’emanazione del decreto indicato nel comma
4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall’agen-
te della riscossione sui veicoli a motore del debitore
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
del Ministro delle f‌inanze 7 settembre 1998, n. 503, in
quanto applicabili. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, art. 86; d.m. 7 settembre 1998, n. 503; d.l.
30 settembre 2005, n. 203, art. 3) (1)
(1) Utili riferimenti in tema di preavviso di fermo amministrativo di
veicolo ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si rinvengono in
Cass. civ. 22 novembre 2011, n. 24646, in questa Rivista 2012, 449 e
Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010, n. 11087, ivi 2010, 709.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.C. agì in giudizio nei confronti dell’Agente della Ri-
scossione per la provincia di Enna (oggi Riscossione Si-
cilia S.p.A.), nonché degli enti impositori (i Comuni di
Catania, Acireale, San Gregorio di Catania e Valguarnera
Caropepe, nonché la Cassa Nazionale Forense) per otte-
nere la sospensione dell’eff‌icacia del preavviso di fermo di
un proprio veicolo e l’inibizione a procedere alla relativa
iscrizione presso il P.R.A. competente.
La domanda fu accolta dal Giudice di pace di Acireale,
con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Catania ha confermato nel merito la de-
cisione di primo grado ma, in parziale riforma di essa, ha
condannato l’agente della riscossione al pagamento delle
spese del doppio grado in favore dell’attrice.
Ricorre la Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di sei
motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede
gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «viola-
zione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 6 quater
TUSG e 12, comma 5, D.L.vo n. 546/92, e degli arti 17, 615
e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» .
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «violazio-
ne e/o falsa applicazione degli artt. 27, 615, 617 c.p.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia: «violazio-
ne e/o falsa applicazione degli artt. 345, 615, 617 e 618
bis c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3 c.p.c.»;
«nullità della sentenza e del procedimento per violazio-
ne dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1
n. 4 c.p.c. sulla cessazione della materia del contendere

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