Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 ottobre 2016, n. 21957

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 OTTOBRE 2016, N. 21957
PRES. AMBROSIO – EST. TATANGELO – RIC. ILLUZZI C. ROMA CAPITALE ED ALTRA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Esecuzione esattoriale y Cartelle di pagamento per
violazioni del Codice della strada y Verbali di accer-
tamento mai notif‌icati o notif‌icati oltre il termine
ex art. 201 c.d.s. y Opposizione y Qualif‌icazione y Ri-
messione della questione alle SS.UU.
. Va rimessa alle Sezioni Unite la questione - su cui sus-
siste contrasto - relativa alla qualif‌icazione - come op-
posizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero come
opposizione “recuperatoria” ex art. 22 della L. n. 689
del 1981 - dell’iniziativa volta a contestare la cartella
di pagamento notif‌icata dall’agente per la riscossione
sulla base di verbali di accertamento di infrazioni del
codice della strada mai notif‌icati o notif‌icati oltre il
termine ex art. 201 cod. strada. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 201; c.p.c., art. 615; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Illuzzi ha agito in giudizio nei confronti
dell’Agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia
di Roma Equitalia Sud S.p.A., nonché dell’ente imposito-
re (Comune di Roma Capitale), proponendo opposizione
all’esecuzione in relazione ad una cartella di pagamento
notif‌icagli in virtù di un credito per sanzioni amministrati-
ve derivanti da violazioni del Codice della strada.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giu-
dice di pace di Roma.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di pri-
mo grado.
Ricorre l’Illuzzi, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria de-
positata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «falsa ap-
plicazione dell’art. 23 e ss. L. 689/1981 (peraltro abrogato
tella di pagamento impugnata è stata notif‌icata il 24 set-
tembre 2012), per ingiusta disapplicazione art. 615 c.p.c. I
comma in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3».
Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell’art.
615 c.p.c., contestando (tra l’altro) il diritto di procedere
ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione, e assu-
mendo che questi fosse sprovvisto di titolo esecutivo, dal
momento che i verbali di accertamento delle infrazioni al
Codice della strada posti a base della cartella di pagamen-
to opposta non gli erano stati mai notif‌icati, e dunque il di-
ritto di credito al pagamento delle relative sanzioni si era
estinto e i verbali stessi non avevano mai assunto valore di
titolo esecutivo. Il giudice di pace ha dichiarato inammis-
sibile l’opposizione, in quanto irrituale e tardiva, ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, e il tribunale ha
confermato la decisione, ritenendo che in siffatta ipotesi
l’unica opposizione proponibile è quella c.d. “recuperato-
ria” ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, che va
quindi proposta nel termine (di trenta o sessanta giorni,
in base alla disciplina temporalmente vigente) dalla noti-
f‌ica della cartella di pagamento, il che nella specie certa-
mente non era avvenuto.
Sulla questione giuridica posta dal ricorso vi è difformi-
tà di orientamenti nella giurisprudenza della Corte.
In base ad alcune pronunzie (soprattutto della se-
conda sezione civile, nell’ambito della quale l’indirizzo
appare consolidato) l’opposizione proposta avverso la
cartella di pagamento notif‌icata dall’agente della riscos-
sione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al
codice della strada, e volta a contestare che detti verbali
non siano stati notif‌icati affatto, o non lo siano stati nel
termine previsto dall’art. 201, comma 1, C.d.S. (circo-
stanza che determina l’estinzione dell’obbligo di pagare
la somma dovuta per la violazione, ai sensi del comma 5
del medesimo art. 201 C.d.S., e comunque impedisce al
verbale di acquisire il valore di titolo esecutivo che ne
giustif‌ica l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 203, comma
3, C.d.S.), costituisce contestazione dell’inesistenza del
titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione esattoriale,
e quindi va qualif‌icata come opposizione all’esecuzione
ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto diretta a negare l’e-
sistenza del titolo esecutivo (dovendosi considerare che
l’opposizione è in tal caso proponibile «nelle forme ordi-
narie», ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo n. 46 del 1999, che
esclude l’applicabilità ai crediti non tributari dell’art. 57,
comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, e cioè della disposi-
zione che impedisce la proposizione delle opposizioni ai
sensi dell’art. 615 c.p.c. nella riscossione esattoriale), e
pertanto non è soggetta a termini. In questo senso, tra
le altre (Si tratta di provvedimenti spesso non massima-
ti): Sez. II, Ordinanza n. 4814 del 25 febbraio 2008; Sez.
II, Sentenza n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più

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