Corte di Cassazione Civile sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3428

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3.5. In ordine alla qualif‌icazione della condotta nella
forma del tentativo, va ribadito che la calunnia è reato
istantaneo e che pertanto la eventuale ritrattazione è ini-
donea a farlo degradare all’ipotesi di delitto tentato e, pa-
rallelamente a conf‌igurare recesso attivo (tra tante, sez.
VI, n. 10896 del 16 ottobre 1995, Garganese, Rv. 203188;
sez. VI, n. 29536 del 2 luglio 2013, Drappa, Rv. 256152).
Né è sostenibile l’inidoneità della condotta al momento
in cui intervenne la confessione del Basile, non essendo
dirimente che il giudice di pace non abbia fatto alcun cen-
no alla disseminazione di tracce di reato, considerato che
non era questo il tema oggetto del processo.
3.6. La mancata concessione della circostanza atte-
nuante ai sensi dell’art. 62, primo comma, n. 6, c.p. in favo-
re del Basile è sorretta da un motivazione adeguata e non
illogica, avendo escluso la spontaneità della ritrattazione
(come in precedenza evidenziato).
Valgono anche per i ricorrenti le osservazioni già espo-
ste per il Fasano in ordine al sindacato di legittimità sul
trattamento sanzionatorio ed in particolare sulla riduzio-
ne della pena, sulla concessione dell’attenuante di cui
all’art. 62-bis c.p. e del benef‌icio della non menzione.
Nella specie, il giudizio sul punto effettuato dai Giudici
di merito risulta adeguatamente motivato, considerato tra
l’altro che in sede di appello i ricorrenti si erano limitati
ad una richiesta priva di ogni specif‌icazione delle circo-
stanze in grado di supportarla «in concreto» (a sostegno
della richiesta per la concessione delle attenuanti generi-
che si era dedotta la sola incensuratezza e la giovane età
del Coro e la ritrattazione del Basile).
Ad avviso della Corte di appello, la pena non era passi-
bile di attenuazione, considerate le modalità esecutive e i
motivi che avevano determinato i ricorrenti alla commis-
sione dei reati, non ravvisando a contrario elementi idonei
a sostenere la necessità della mitigazione della pena.
Quanto alla pena al benef‌icio della non menzione della
condanna di cui all’art. 175 c.p., considerata anche la
aspecif‌icità del motivo di appello, il diniego appare con-
gruamente motivato.
4. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro-
cessuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo
grado dalla parte civile, che si liquidano come da disposi-
tivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 FEBBRAIO 2016, N. 3428
PRES. SALMÈ – EST. SCARANO – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. DI FONZO
(AVV. PIMPINI) C. ALLIANZ S.P.A. ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Terzi trasportati y Fuoriuscita di un
veicolo dalla sede stradale y Condotta alternativa
del conducente per evitare l’evento o produrne al-
tro meno grave y Accertamento y Rilevanza y Sul pia-
no del nesso causale y Esclusione y Sul piano della
colpa y Conf‌igurabilità y Condizioni.
. In tema di danni da sinistro stradale, nell’ipotesi di le-
sioni patite dal terzo trasportato a seguito di una mano-
vra di emergenza che abbia comportato la fuoriuscita
del veicolo dalla sede stradale, l’apprezzamento della
possibilità, per il conducente, di tenere una condotta
alternativa idonea ad evitare l’evento dannoso, o a pro-
durne altro meno grave, non incide sull’accertamento
del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l’evento
dannoso, ma, eventualmente, sul piano della verif‌ica
della colpa del conducente, potendo in particolare
comportare - qualora la situazione di pericolo risulti
ascrivibile solamente al contegno di un terzo - l’opera-
tività dell’esimente dello stato di necessità ex art. 2045
c.c. (c.p., art. 41; c.c., art. 2045; c.c., art. 2054) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 19 luglio 2002,
n. 10571, in questa Rivista 2003, 530 e in Cass. civ. 30 agosto 1984, n.
4737, ivi 1985, 184.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 2012 la Corte d’appello di
Ancona ha respinto il gravame interposto dalla sig. Raffa-
ella Di Fonzo in relazione alla pronunzia Trib. Macerata 28
aprile 2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti
della società Lloyd Adriatico s.p.a. e del sig. Cosimo Arno di
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro av-
venuto il 2 gennaio 1986, lungo la SS 16 Adriatica direzione
di marcia Porto Civitanova - Recanati, allorquando l’auto-
vettura Opel Rekord, da quest’ultimo condotta e sulla quale
viaggiava in qualità di trasportata, per evitare l’autocarro
OM 70 alla cui guida si trovava il sig. Rosario Beccacece che
aveva invaso la sua corsia di marcia, con manovra di emer-
genza si spostava verso il margine destro della carreggiata
ed usciva di strada, f‌inendo in un canale di scolo delle acque
e andando ad urtare contro alcuni pali di cemento.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
la Di Fonzo propone ora ricorso per cassazione, aff‌idato ad
unico complesso motivo.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. (già
R.A.S. s.p.a., conferitaria dell’azienda Lloyd Adriatico
s.p.a.), che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia
«violazione e falsa applicazione» dell’art. 2054 c.c., in re-
lazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.; nonché «omes-
sa, insuff‌iciente o contraddittoria» motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1°
comma n. 5, c.p.c.
Si duole dell’erroneità dell’impugnata pronunzia,
per non essersi dalla corte di merito considerato che
l’«incertezza sulla ricorrenza della colpa in capo al condu-
cente dalla cui circolazione sia derivato un danno, ridonda
in danno del conducente e giammai del danneggiato (in
principio Cass., sez. III n. 12370/2006)».

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