Corte di Cassazione Civile sez. III, 20 maggio 2016, n. 10422

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 MAGGIO 2016, N. 10422
PRES. TRAVAGLINO – EST. TATANGELO – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. HDI
ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO (AVV. ROMAGNOLI) C. LILLO ED ALTRI
Responsabilità civile y Attività pericolose y Pre-
sunzione di colpa y Servizio ferroviario y Colpa pre-
sunta ex art. 2050 c.c. y Ammissibilità y Condizioni
y Fattispecie relativa a collisione tra un convoglio
ferroviario ed un’autovettura.
. La presunzione di colpa per l’esercizio d’attività peri-
colosa di cui all’art. 2050 c.c., con riguardo allo svolgi-
mento del servizio ferroviario, va riconosciuta quando il
danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specif‌ico aspet-
to o momento del servizio stesso, il quale presenti con-
notati di pericolosità eccedenti il livello normale del
rischio, sì da richiedere particolari cautele preventive.
(Nella specie, la S.C. ha ravvisato la pericolosità, in
concreto, del servizio nella mancata preventiva comu-
nicazione, all’addetta al passaggio al livello ove ebbe
luogo la collisione tra un convoglio ferroviario ed un’au-
tovettura, del transito di altro convoglio straordinario,
nonché nel carattere "aperto" del sistema di comunica-
zione radio tra gli operatori ferroviari, tale da indurre
tale addetta - ascoltando la conversazione tra i colleghi
preposti alla gestione di passaggi a livello "a monte" di
quello teatro del sinistro, che discutevano del ritardo
con cui viaggiava il predetto convoglio straordinario - a
ritenere, erroneamente, che la segnalazione riguardas-
se il treno di cui attendeva l’arrivo, tanto da alzare le
sbarre per consentire il passaggio delle vetture). (c.c.,
art. 2050) (1)
(1) Analogo principio si ritrova, pur con riferimento a fattispecie in
tema di svolgimento del servizio aereo, in Cass. civ. 18 marzo 2005, n.
5971, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 25 maggio 1997, ad un passaggio a livello cu-
stodito le cui sbarre erano state per errore sollevate prima
del tempo, un convoglio ferroviario investì l’autovettura
condotta da Giacomo Lillo, che recava a bordo il coniuge
Grazia Mongelli e le f‌iglie minori Maria Rosaria e Antoniet-
ta Lillo, causando gravi lesioni agli occupanti del veicolo.
Con distinti atti di citazione, il Lillo e la Mongelli,
quest’ultima anche quale genitore rappresentante della
f‌iglia minore Maria Rosaria Lillo (divenuta poi maggioren-
ne e costituitasi in proprio nel corso del giudizio di me-
rito), agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei
danni nei confronti dell’ente gestore della ferrovia (Ge-
stione Commissariale Governativa delle Ferrovie Sud Est,
cui nel corso del giudizio di primo grado sono subentrate
le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in
seguito anche: FSE S.r.l.). La Mongelli convenne anche
la società assicuratrice della responsabilità civile dell’en-
te, Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (poi
divenuta HDI Assicurazioni S.p.A.) che aveva frattanto
liquidato il danno subito dall’autovettura e da alcuni dei
passeggeri, ma in misura ritenuta non satisfattiva. Venne
altresì chiamata in causa e separatamente convenuta in
giudizio dall’ente convenuto, unitamente alla suddetta
compagnia assicuratrice, a scopo di manleva, l’assuntrice
del passaggio a livello, Angela Maria Di Maggio, indicata
come unica responsabile del sinistro. In tale giudizio ven-
nero chiamate in causa anche le società coassicuratrici
Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Axa Assicurazioni S.p.A..
Le cause vennero riunite e le domande estese dalla
Mongelli nei confronti di tutti i convenuti.
Il Tribunale di Bari accolse la sola domanda proposta
da Maria Rosaria Lillo, nei soli confronti di Angela Maria
Di Maggio, che condannò al pagamento dell’importo di €
56.245,32, oltre accessori. Rigettò tutte le altre domande
proposte.
Su gravame di Maria Rosaria e Giacomo Lillo nonché
della Di Maggio, la Corte di appello di Bari, in riforma
della decisione di primo grado, ha dichiarato il concorso di
responsabilità della Di Maggio e delle Ferrovie del Sud Est
e Servizi Automobilistici S.r.l., che ha condannato in soli-
do al risarcimento dei danni in favore sia della prima che
del secondo (liquidandoli in € 95.848,00 per il danno non
patrimoniale ed in € 9.300,00 per il danno patrimoniale, in
favore di Maria Rosaria Lillo, ed in € 64.503,00 per il danno
non patrimoniale ed in (165,00 per il danno patrimonia-
le, in favore di Giacomo Lillo). Ha altresì condannato le
compagnie assicuratrici, per le rispettive quote, a tenere
indenne le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. delle somme pagate in virtù della pronunzia. Ricor-
rono la HDI Assicurazioni S.p.A. e la Vittoria Assicurazioni
S.p.A., sulla base di due motivi. Resistono con controricor-
so Giacomo Lillo nonché le Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l., che propongono ricorso incidentale
sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
altri intimati (Angela Maria Di Maggio, Maria Rosaria Lillo
e Axa Assicurazioni S.p.A.).
Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Giacomo Lillo e le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automo-
bilistici S.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denun-
zia «violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 335,
343, 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.».
Secondo le società ricorrenti, FSE S.r.l. non avrebbe ri-
proposto nel corso del giudizio di secondo grado - a mezzo
di appello incidentale condizionato, come sarebbe stato
necessario secondo il prevalente indirizzo giurispruden-
ziale, ma in effetti neanche ai sensi dell’art. 346 c.p.c. - la
domanda di manleva originariamente proposta nei loro
confronti. Ne sarebbe derivata implicita rinunzia a tale
domanda, onde la sentenza impugnata, che la ha invece
accolta, andrebbe cassata senza rinvio sul punto.
Il motivo è fondato.
La domanda (condizionata) di garanzia proposta in pri-
mo grado da FSE S.r.l. nei confronti delle sue assicuratrici
per l’eventualità di accoglimento della domanda risarci-

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