Corte di Cassazione Civile sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19986

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
(d) la decisione di Corte cost. 6 giugno 1989 n. 319,
pure richiamata dal Tribunale (con affermazione che la
Corte d’appello ha dichiarato di condividere) non si oc-
cupò affatto del nostro problema, limitandosi a dichiarare
inammissibile per difetto di rilevanza la prospettata que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 1916 c.c..
3.3. Inf‌ine, non pertinente appare la giurisprudenza ri-
chiamata dalla Corte d’appello in materia di regresso tra
coobbligati, in virtù della ontologica diversità tra regresso
(che costituisce un diritto nuovo scaturente dal pagamento
dell’obbligazione solidale) e surrogazione (che costituisce
invece una successione a titolo particolare nel credito).
4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Roma, la quale nel riesaminare la domanda
della Tirrena si atterrà al seguente principio di diritto:
L’assicuratore contro i danni che in esecuzione del
contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima
d’un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916
c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei
confronti dell’assicuratore della r.c.a. di quello.
5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liqui-
date dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 12 OTTOBRE 2016, N. 20594
PRES. MANNA – EST. CORRENTI – P.M. X – RIC. DIREZIONE PROV. LAVORO DI
BRESCIA C. C.M.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Violazione dell’art. 174,
commi 2 e 3, c.d.s. y Competenza della direzione
provinciale dell’Ispettorato del lavoro ad emettere
il relativo verbale di accertamento y Sussistenza.
. In materia di irrogazione di sanzioni per eccessiva
durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose, la direzione provinciale dell’Ispettora-
to del lavoro è competente ad emettere il relativo ver-
bale di accertamento in seguito all’esame dei registri di
servizio e dei dischi cronotachigraf‌i installati sull’auto-
veicolo. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 12; nuovo c.s.,
art. 174; reg. 15 marzo 2006, n. 561; reg. 20 dicembre
1985, n. 3820) (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme si vedano Cass. civ. 17 genna-
io 2011, n. 900, in questa Rivista 2011, 602 e la prima parte di Cass.
civ. 11 settembre 2003, n. 13364, ivi 2004, 281. Per utili riferimenti
in tema di violazione dell’art. 174 c.s., v. Cass. civ. 7 ottobre 2014, n.
21062, ivi 2015, 39 e Cass. civ. 18 marzo 2005, n. 5977, ivi 2006, 302.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione provinciale del lavoro di Brescia propone
ricorso per cassazione contro C.M. avverso la sentenza del
Tribunale di Brescia che ha annullato il verbale di accerta-
mento affermando l’incompetenza della Direzione provin-
ciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni
relative alla violazione dell’art. 174 c.d.s. a seguito dell’e-
same dei registri di servizio e dei dischi cronotachigraf‌i
installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio
di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la indi-
viduazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad
irrogare le sanzioni a violazioni del c.d.s.
Parte ricorrente denunzia violazione degli artt. 12 e
174 commi 2, 3 e 11 c.d.s. e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85
Ciò premesso si osserva:
L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachi-
graf‌i f‌inalizzato all’accertamento che siano rispettati i li-
miti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice
esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la
tutela del lavoratore.
I soggetti preposti a tale verif‌ica sono sia quelli normal-
mente indicati dal c.d.s. in ordine alla sicurezza della cir-
colazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo
delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accer-
tatore è legittimato alle relative contestazioni.
La contestazione, come accertata e non sostanzialmen-
te contestata, attiene a prof‌ili che riguardano sia la tutela
del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della
sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamen-
to è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono preposti a specif‌iche funzioni,
il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon
andamento della pubblica amministrazione, anche in re-
lazione alle competenze degli Ispettori del lavoro ricono-
sciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giuri-
sprudenza di legittimità, Cass. 7 maggio 2003, n. 13304).
Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispetti-
ve attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guar-
die particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16 dicembre1997,
n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19 maggio 1990) e
gli ispettori dell’Enel (Cass. 12 febbraio 1985) sono consi-
derati agenti di P.S. ed autorizzati ai relativi controlli. In
def‌initiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio
atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori
questioni. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 6 OTTOBRE 2016, N. 19986
PRES. VIVALDI – EST. SCARANO – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. G.B. (AVV.TI
TOMASELLI E DE SIO) C. ALLIANZ S.P.A. (AVV. SPADAFORA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Assicurato trasportato y Coniuge in regime di
comunione legale y Estensione del risarcimento y
Sussistenza.
. In tema di assicurazione obbligatoria per la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, il comproprietario trasportato ha diritto,
nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del
danno alla persona causato dalla circolazione del mez-
zo, anche se il sinistro si sia verif‌icato anteriormente
alla Legge 19 febbraio 1992, n. 142 con la quale l’Italia

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