Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20740

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2016, N. 20740
PRES. CHIARINI – EST. ROSSETTI – P.M. RUSSO (PARZ. DIFF.) – RIC. TIRRENA
ASSIC. S.P.A. IN L.C.A. (AVV. TORRISI) C. FONDIARIA SAI S.P.A. ED ALTRI (AVV.TI
DI STEFANO E BORGIA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Surrogazione dell’assicuratore y Nei confronti del
responsabile e del suo assicuratore y Sussistenza.
. L’assicuratore contro i danni che in esecuzione del
contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vit-
tima d’un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex
art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile,
ma anche nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. di
quello. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1916; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 144) (1)
(1) La S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui
il trasferimento di un diritto, per legge o per negozio, compor-
ta il trasferimento delle azioni a tutela di esso previste. Si veda-
no, in tal senso: Cass. civ. 10 gennaio 2012, n. 51, in questa Ri-
vista 2012, 319 e Cass. civ. 19 luglio 2004, n. 13342, ivi 2005, 135.
Nel senso invece di ritenere che la surrogazione spetti solo nei con-
fronti dei “terzi responsabili” del danno, e tra questi non rientri l’as-
sicuratore del responsabile, v. la remota Cass. civ. 22 dicembre 1976,
n. 4710, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, relativa, tuttavia, a
fattispecie diversa da quella di un sinistro stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27 settembre 1983 sull’autostrada “A8” si verif‌icò
un sinistro stradale che provocò danni alle strutture au-
tostradali, e la chiusura temporanea del tratto interessato
dall’incidente.
La società Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a.
(che in seguito sarà posta in liquidazione coatta ammi-
nistrativa; d’ora innanzi, per brevità, “la Tirrena”), assicu-
ratore contro i danni della società Autostrade, indennizzò
quest’ultima e nel 1986 agì in surrogazione nei confronti
dei proprietari (che nella specie erano anche conducenti)
dei mezzi coinvolti nel sinistro, nonché dei rispettivi assi-
curatori della responsabilità civile obbligatoria.
In particolare la Tirrena convenne dinanzi al Tribunale
di Roma:
(a) D.B.A. e la Lloyd Adriatico s.p.a., rispettivamen-
te conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a.
dell’autocisterna ATC Fiat 170;
(b) M.G. e la RAS s.p.a., rispettivamente conducente
e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. dell’autoveicolo
BMW 520;
(c) G.L. e la Cidas s.p.a. (che in seguito muterà ragione
sociale dapprima in Fondiaria - SAI s.p.a., e quindi in Uni-
polSai s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sempre comunque
“la UnipolSai”), rispettivamente conducente e proprieta-
rio, ed assicuratore della r.c.a. del veicolo OM 79.
La società attrice chiese la condanna in solido dei con-
venuti alla rifusione di quanto pagato alla propria assicu-
rata Autostrade s.p.a..
2. Dopo venti anni di giudizio, il Tribunale di Roma con
sentenza 16 marzo 2006 accolse la domanda nei confronti
dei responsabili civili, ma la rigettò nei confronti dei ri-
spettivi assicuratori della r.c.a..
Il Tribunale ritenne che la Tirrena non potesse surro-
garsi nei diritti della propria assicurata Autostrade verso
gli assicuratori della r.c.a. dei responsabili del sinistro, per-
chè l’art. 1916 c.c. accorda l’azione di surrogazione soltanto
nei confronti dei “terzi responsabili” del sinistro, tra i quali
non rientrano gli assicuratori della r.c.a. del danneggiante.
3. La sentenza del Tribunale venne appellata dalla Tir-
rena.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 12 settembre
2012 n. 4273, rigettò il gravame. Il giudice di secondo gra-
do condivise la valutazione in diritto compiuta dal Tribu-
nale, e vi aggiunse il rilievo secondo cui tale conclusione
era corroborata dalla circostanza che, nel caso di sinistro
imputabile a più persone, il corresponsabile che aveva ri-
sarcito la vittima per intero avrebbe diritto di regresso, ex
art. 2055 c.c., nei confronti degli altri corresponsabili, ma
non nei confronti dei loro assicuratori della r.c.a..
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione dalla Tirrena in l.c.a., con ricorso fondato su un mo-
tivo ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la UnipolSai.
5. Con ordinanza 19 febbraio 2016 n. 3363 questa Corte,
rilevato che il ricorso introduttivo non era stato validamen-
te notif‌icato a G.L., litisconsorte necessario in quanto pro-
prietario di uno dei veicolo coinvolti nel sinistro, rinviò la
causa a nuovo ruolo ed ordinò alla Tirrena ed alla Unipol-
Sai di rinnovare la notif‌ica del ricorso e del controricorso.
La causa è stata quindi chiamata e discussa nella pub-
blica udienza del 14 luglio 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto, nelle sue con-
clusioni d’udienza, che il controricorso della UnipolSai
fosse dichiarato inammissibile, per omessa esecuzione
dell’ordine di rinnovazione della notif‌ica a G.L., litiscon-
sorte necessario.

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