Corte di Cassazione Civile sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3. Avverso tale decisione, Silvana Fantuz, Ivan e Luigi
Cettolin propongono ricorso in Cassazione sulla base di
2 motivi. La parte ha depositato memoria e repliche alle
conclusioni del Procuratore Generale.
3.1 Resiste con controricorso Unipol e con controri-
corso e ricorso incidentale condizionato, l’avv. Caldart.
Quest’ultimo ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono un error
in procedendo per non rinvenirsi nella motivazione alcuna
spiegazione sul perrchè la perdita di ben tre debitori soli-
dali, tra cui ben due assicuratori, non dovesse costituire
ipso iure una perdita qualif‌icabile nel senso di cui all’art.
1223 c.c..
La tesi sostenuta dalla corte di appello è quella secon-
do cui nessun danno si sarebbe verif‌icato al patrimonio
dei ricorrenti nonostante la prescrizione di entrambi i loro
crediti risarcitori, vantati ex art. 2054, comma 1, c.c., nei
confronti delle compagnie assicuratrici delle auto coin-
volte nel sinistro, perchè potevano ottenere ancora l’inte-
grale restituzione del danno dal Giuliano Cettolin, quale
vettore, nei cui confronti non si era prescritta l’azione.
4.2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione di
legge in relazione alla giusta nozione di danno risarcibile,
come enucleabile dal combinato disposto degli artt. 1218 e
1223 c.c. in tema di inadempimento contrattuale (art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c.). Anche il solo fatto di avere colpevol-
mente ritardato di due anni il compimento di ogni attività
professionale in favore degli odierni ricorrenti, determi-
nando in tal modo la prescrizione dei loro diritti risarcitori
verso le compagnie assicuratrici, rappresentava ipso facto
una perdita nel senso di cui all’art. 1223 c.c. in alcun modo
emendabile dal permanere in capo alloro di una distinta
azione aquiliana nei confronti di un familiare.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e
sono fondati nei termini che seguono.
Ha, infatti, errato la Corte d’appello di Venezia che, dopo
aver motivato sostenendo che il negligente comportamento
dell’avvocato abbia precluso ai ricorrenti la possibilità di
agire direttamente nei confronti di Mohammed Khalid e
delle assicuratrici, ha poi ritenuto che il danno fosse esclu-
so perchè i ricorrenti potevano ottenere dal Giuliano Cet-
tolin, conducente dell’auto in cui si trovavano i ricorrenti
terzi trasportati, l’integrale risarcimento del danno.
Con tale motivazione il giudice del merito omette di
valutare nel suo complesso il danno da inadempimento del
creditore e le sue conseguenze. Essendo certo l’inadem-
pimento dell’avvocato, confermato dai giudici del merito,
occorre individuare le conseguenze dannose di tale ina-
dempimento.
Il danno, quindi, nel caso di specie, si deve valutare nel
momento in cui, per i ricorrenti, si prescrive la possibilità
di avvalersi di più condebitori. Aver perso il co-debitore so-
lidale, in particolare le assicurazioni, è sicuramente causa
di danno. Infatti, l’art. 1223 conf‌igura i danni come conse-
guenze dell’inadempimento e vanno valutati come conse-
guenze del fatto stesso. L’espressione “conseguenze imme-
diate e dirette” fa riferimento a tutte le conseguenze della
condotta illecita, purchè si tratti di conseguenze “regolari”
dell’inadempimento. Quindi, il danno emergente è quello
che al creditore deriva dal fatto stesso dell’inadempimen-
to. Che, nel caso di specie è aver fatto perdere il diritto di
poter esercitare l’azione risarcitoria nei confronti di con-
debitori solidali presumibilmente più solvibili rispetto alla
persona f‌isica del Cettolin.
Successivamente occorre poi accertare, ai sensi del
1227, 1 comma c.c., se e in che misura ci sia concorso di
colpa del creditore che abbia contribuito a determinare il
fatto dannoso (inadempimento). Ma il riferimento ad una
colpa del creditore non deve far pensare che a suo carico
sussista un obbligo di cooperare all’attività solutoria del de-
bitore. E nel caso di specie nessuna interferenza c’è stata
da parte dei ricorrenti. Tutto quanto sopra detto dev’essere
poi valutato alla stregua del criterio della buona fede, sia in
senso soggettiva quanto oggettiva, che deve caratterizzare
il comportamento del creditore, e quello di diligenza che
deve caratterizzare il comportamento del debitore.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condiziona-
to nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata
in causa UGF S.p.a. l’avvocato Caldart lamenta che nell’o-
peratività della polizza non risulta contestata tanto che il
giudice di primo grado per domande rivolte da altri sogget-
ti nei confronti dell’avvocato ha condannato essa compa-
gnia a tenere indenne l’odierno concludente da ogni pre-
tesa avanzata nei suoi confronti. Tale statuizione e passate
in giudicato non essendo stata oggetto di appello.
Tale motivo di ricorso rimane assorbito dall’accogli-
mento del ricorso principale.
6. Pertanto la Corte accogliendo il ricorso per quanto di
ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello
di Venezia in diversa composizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 GIUGNO 2016, N. 11802
PRES. VIVALDI – EST. SCARANO – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. RUSSO
(AVV. GAROZZO) C. SOGIP S.R.L. ED ALTRO
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Sinistro stradale y Dan-
no cagionato da grata o caditoia d’acqua su pubbli-
ca via y Responsabilità ex art. 2051 c.c. y Conf‌igura-
bilità y Ripartizione degli oneri probatori.
. In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca
per il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di
una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica
via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una
grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione
dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e
non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della
condotta omissiva o commissiva del custode, gravando

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