Corte di Cassazione Civile sez. III, 10 giugno 2016, n. 11907

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria
della mancata tempestiva disponibilità dell’equivalente
monetario (lucro cessante), non può prescindere dal rife-
rimento temporale indicato, e dunque sulla residua som-
ma capitale (per danno biologico e danno morale) ancora
dovuta al danneggiato, liquidata nella sentenza di primo
grado, è tenuto ad attribuire l’integrale ristoro dello spe-
cif‌ico danno patito, non assumendo a tal f‌ine alcun rilievo
la diversa data di pubblicazione della decisione di primo
grado e fermo restando il principio che il risarcimento
non deve essere fonte di indebita locupletazione, con la
conseguenza che gli interessi non possono essere calcolati
(dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capi-
tale, def‌initivamente rivalutata, mentre è possibile deter-
minarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione
monetaria, ovvero in base ad un indice medio (cfr. Corte
cass. sez. un., sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995; id.
sez. II, sentenza n. 878 del 3 febbraio 1999).
La Corte d’appello, liquidando gli interessi compensativi
a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo gra-
do, anziché dalla data dell’illecito, non si è attenuta ai prin-
cipi di diritto indicati e deve essere cassata in parte qua.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al
terzo motivo, inammissibili gli altri; la sentenza impugnata
va cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo
procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.c. con
la condanna degli intimati, in solido, al pagamento degli
interessi in misura legale, a decorrere dalla data dell’il-
lecito, calcolati sull’importo del danno biologico e morale
incrementato annualmente della rivalutazione monetaria,
a tal f‌ine devalutata alla data dell’illecito, in base agli in-
dici annuali ISTAT dei prezzi al consumo rilevati per le
famiglie di operai ed impiegati, la somma di € 116.114,22
determinata alla data della decisione primo grado.
Gli intimati vanno condannati, in solido, alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità che, tenuto conto
della parziale soccombenza del ricorrente, si liquidano
come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 GIUGNO 2016, N. 11907
PRES. TRAVAGLINO – EST. PELLECCHIA – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. FANTUZ
(AVV. GRACIS) C. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRI
Avvocato y Responsabilità y Contegno del profes-
sionista y Mancata tempestiva attivazione della
pretesa risarcitoria del proprio assistito y Prescri-
zione del credito verso taluni dei condebitori soli-
dali y Danno risarcibile ex art. 1223 c.c. y Sussisten-
za y Fattispecie in tema di crediti derivanti da un
sinistro stradale.
. In tema di responsabilità professionale, il negligen-
te comportamento dell’avvocato che, omettendo di
attivare tempestivamente la pretesa risarcitoria del
proprio assistito, abbia determinato il decorso della
prescrizione del credito verso taluni dei condebitori so-
lidali, determina un danno risarcibile ex art. 1223 c.c.
consistente nella perdita della possibilità di avvalersi
di più coobbligati, e, quindi, di agire direttamente nei
confronti di quelli presumibilmente più solvibili, quali
sono in particolare - in caso di crediti derivanti da un
sinistro stradale - le società assicuratrici rispetto alle
persone f‌isiche. (c.c., art. 1218; c.c., art. 1223; c.c., art.
1292; c.c., art. 2054; c.c., art. 2236; c.c., art. 2947) (1)
(1) Nel senso che il nesso causale, in caso di danni subiti dalla parte
ad opera del difensore per mancato esercizio del diritto entro il ter-
mine prescrizionale, va individuato nel rapporto di causa ad effetto
tra la negligente condotta del professionista ed il mancato accogli-
mento della domanda per prescrizione, mentre il danno che il profes-
sionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico
che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda
per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine, v.
Cass. civ. 18 luglio 2002, n. 10454, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La
Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine da un sinistro stradale avve-
nuto, nel giugno del 1987, tra l’auto condotta da Giuliano
Cettolin e quella condotta da Mohamed Khalil. A seguito
dell’urto tra le autovetture riportarono svariate lesioni f‌i-
siche Silvana Fantuz, Luigi, Ivan Gastone e Pase Amabile
Cettolin oltre il conducente dell’auto, Giuliano Cettolin.
Pertanto, la famiglia Cettolin conferì l’incarico all’avvoca-
to Giacomo Caldart per la tutela delle loro ragioni derivan-
ti dal sinistro. L’avvocato inviò tre lettere, il 16 marzo 1989,
il 6 agosto 1989, il 19 agosto 1991, contenenti le richieste
risarcitorie rivolte al Khalil e alla di lui compagnia assicu-
ratrice, la Tirrena assicurazioni, nonché ad Ina Generali
Assicurazioni quale fondo di garanzia. Ma già quando in-
viò l’ultima lettera, il termine di prescrizione biennale era
ormai decorso.
Quindi, nel 1999, i Cettolin convennero in giudizio l’av-
vocato Caldart, lamentando l’inadempimento contrattuale
del legale per aver fatto decorrere i termini per esercitare
l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili dei
danni e delle loro compagnie assicuratrici.
Il convenuto si costituì e, resistendo alla domanda,
chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la propria
compagnia assicuratrice, l’Aurora S.p.A..
Il Tribunale di Treviso accolse la domanda in favore di
Gastone e Amabile Pase Cettolin e condannò Aurora Assi-
curazione al pagamento dei relativi danni; rigettò, invece,
la domanda della moglie e dei f‌igli di Luigi Cettolin.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appel-
lo di Venezia, con sentenza n. 755 del 5 aprile 2013. La
Corte ha ritenuto che, nonostante la accertata negligenza
dell’avvocato Caldart, non sussisteva il danno in quanto gli
appellanti potevano agire, in virtù della sospensione della
prescrizione ex art. 2941 c.c. nei confronti di Giuliano Cet-
tolin, quale vettore, per ottenere l’integrale risarcimento.

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