Corte di Cassazione Civile sez. III, 16 giugno 2016, n. 12397

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
stenendo trattarsi, invece, di un veicolo abitualmente sta-
zionante in Francia, dovendosi ritenere tale il veicolo che
ha targa straniera (nel caso, francese) accertata come
rubata, e da ciò deducendo appunto che la pretesa attorea
avrebbe dovuto essere volta nei confronti dell’U.C.I.
Che si trattasse di una targa francese quando in sede
d’appello fu quindi negata - a questo punto, non tardiva-
mente - la legittimazione sostanziale anche sotto tale pro-
f‌ilo, emergeva chiaramente dagli atti, tanto che la stessa
corte territoriale, nella descrizione dello svolgimento del
processo, riconosce trattarsi di una Peugeot 306 targata
4384SF69 e, laddove qualif‌ica eccezione tardiva la conte-
stazione, si guarda bene dall’aggiungere alcun rilievo sulla
sua fondatezza (e ciò a prescindere da atti ben noti al giu-
dice di merito, come il doc. 8 del fascicolo attoreo di primo
grado, che la ricorrente ha depositato nuovamente insieme
al ricorso). In applicazione, dunque, dell’insegnamento
del recentissimo arresto, sopra sintetizzato per quanto qui
interessa, delle Sezioni Unite, deve ritenersi la ricorrente
carente della legittimazione sostanziale passiva. Infatti,
come ha correttamente argomentato la ricorrente stessa,
la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risar-
cimento compete - considerata la data di accadimento
del sinistro - all’Uff‌icio Centrale Italiano (U.C.I.), ai sen-
si dell’articolo 1 D.M. 12 ottobre 1972 dovendosi ritenere
che, in quanto veicolo con targa francese, benché rubata,
il veicolo che ha cagionato il sinistro sia veicolo abitual-
mente stazionante nel territorio della Francia quale Stato
membro dell’Unione Europea, secondo l’interpretazione
dell’articolo 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE - modif‌i-
cata dalla direttiva 84/5/CEE - fornita dalla sentenza della
Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 (v. per un
caso analogo Cass. 19 ottobre 2007 n. 21974, che illustra
accuratamente, nella sua motivazione cui pertanto si ri-
manda, il percorso normativo comunitario e interno che
è pervenuto a questa soluzione di tutela del danneggiato,
in alternativa alla tutela dai danni provocati dal veicolo
sconosciuto per la quale il F.G.V.S. rimane il legittimato
passivo). Si nota, per mera completezza, che diversa è la
vigente normativa, in quanto il D.L.vo 6 novembre 2007 n.
198 ha modif‌icato l’articolo 283, primo comma, del D.L.vo
7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni, tra
l’altro aggiungendo che il F.G.V.S. risarcisce i danni cau-
sati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali
vi è obbligo di assicurazione anche nel caso (lettera d-ter)
che “il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa
non corrispondente o non più corrispondente allo stesso
veicolo”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con con-
seguente cassazione senza rinvio della sentenza impugna-
ta. La prossimità cronologica a questa decisione dell’inter-
vento delle Sezioni Unite da cui deriva, in massima parte,
l’accoglimento del ricorso costituisce, essendosi verif‌icato
un mutamento della giurisprudenza (è stato infatti abban-
donato l’orientamento anteriormente maggioritario), la
giustif‌icazione, ai sensi dell’articolo 92, secondo comma,
c.p.c. della compensazione integrale delle spese tra le par-
ti per tutti i gradi di giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 GIUGNO 2016, N. 12397
PRES. AMBROSIO – EST. SESTINI – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. SOTTILE ED ALTRI
(AVV. GANCI) C. ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Liquidazione y Appli-
cazione di tabelle diverse da quelle predisposte dal
Tribunale di Milano y Deducibilità come violazione
di legge y Ammissibilità y Condizioni.
. In tema di danno non patrimoniale, il riferimento a
tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Mi-
lano, comportante una liquidazione di entità inferiore
a quella risultante dall’applicazione di queste ultime,
può essere fatta valere in sede di legittimità, come vi-
zio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia
stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente
abbia altresì versato in atti le tabelle milanesi. (c.c.,
art. 1226; c.c., art. 2059; c.p.c., art. 360) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 13 novembre 2014, n. 24205, in que-
sta Rivista 2015, 393 e Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778, ibidem.
Si veda, inoltre, per il caso particolare di variazione delle Tabelle
milanesi dopo la deliberazione della decisione e prima della sua
pubblicazione, Cass. civ. 10 maggio 2016, n. 9367, ivi 2016, 683, che
esclude l’obbligo per l’organo deliberante di riconvocarsi e di proce-
dere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle
nuove tabelle, in quanto la modif‌ica delle tabelle non integra uno
"jus superveniens".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Sottile, Silvana Spinelli e Alessia Sottile agi-
rono per il risarcimento dei danni conseguiti al decesso
della giovane Sharon Sottile (f‌iglia dei primi due e sorella
della terza) avvenuto a seguito di sinistro stradale imputa-
bile a responsabilità esclusiva di Fabio D’Aleo, conducente
dell’autovettura di proprietà di Salvatore D’Aleo a bordo
della quale era trasportata la vittima.
A tal f‌ine, convennero in giudizio i menzionati D’Aleo e la
Italiana Assicurazioni, in qualità di assicuratrice r.c.a., per
sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimo-
niali e patrimoniali, non ritenendo satisfattivo l’importo di
500.000,00 euro versato dalla compagnia (di cui 200.000,00
euro a ciascun genitore e 100.000,00 euro alla sorella).
Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, ritenendo
adeguato l’importo già liquidato. La sentenza è stata con-
fermata dalla Corte di appello.
Ricorrono per cassazione i soccombenti, aff‌idandosi a
due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato no-
tif‌icato tempestivamente a Salvatore D’Alea e alla Italiana
Assicurazioni; altrettanto tempestivamente è stata tenta-
ta la notif‌ica a Fabio D’Alea e la successiva rinnovazione
compiuta ad iniziativa dei ricorrenti (dopo che la prima
aveva avuto esito negativo) ha perfezionato il contraddit-
torio nei confronti del terzo intimato, a prescindere dal
ritardo con cui è avvenuta.

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