Corte di Cassazione Civile sez. III, 21 giugno 2016, n. 12729

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti le attività e i provve-
dimenti che disposizioni di legge speciali ovvero espressa-
mente derogatorie rispetto al decreto legislativo 19 mag-
gio 2000, n. 139 riservano espressamente al prefetto, e in
particolare:
a) in relazione all’area funzionale dell’ordine e della si-
curezza pubblica, i compiti di cui all’articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e ogni altra attribuzione inerente in
modo esplicito la responsabilità politica di autorità pro-
vinciale di pubblica sicurezza;
b) in relazione all’area funzionale del raccordo con gli
enti locali, i compiti di garanzia della funzionalità degli
enti locali riservati al prefetto, nonché quelli di interven-
to sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai
comuni;
c) in relazione all’area funzionale delle consultazioni
elettorali, i compiti di indirizzo e di intervento sostitutivo
nei riguardi dei servizi elettorali dei comuni;
d) in relazione all’area funzionale dei diritti civili,
cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immi-
grazione e diritto di asilo, l’adozione dei provvedimenti di
espulsione dello straniero, nonché l’adozione dei provve-
dimenti di acquisto della personalità giuridica delle asso-
ciazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carat-
tere privato;
e) in relazione all’area funzionale della protezione ci-
vile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico,
la gestione dell’emergenza, ivi compresa l’adozione delle
ordinanze di necessità e urgenza;
f) in relazione all’area funzionale degli affari legali e
contenzioso, la determinazione di promuovere giudizi e
di transigere per conto dell’uff‌icio o dell’amministrazione.
Risulta del tutto evidente che non v’è neppure un sem-
plice richiamo, tra le esclusioni, alle attività sanzionatorie
previste dal c.d.s, né la specialità può desumersi dal sem-
plice fatto che il c.d.s. regola la materia della circolazione
stradale e relative sanzioni posto che la specialità deve
desumersi da una espressa esclusione del potere di delega
o dalla ratio legis, condizioni del tutto insussistenti nella
fattispecie.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 437 comma 2 c.p.c. sostenendo che il
giudice di appello avrebbe preso in considerazione il docu-
mento relativo al conferimento del potere a vice Prefetto
dopo averne escluso l’ammissibilità.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto del tutto avul-
so rispetto alla ratio decidendi secondo la quale non era
contestato che il Vice Prefetto f‌irmatario dell’ordinanza
di sospensione era dirigente dell’area III, ovvero dell’Area
Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo,
come risultante dalla stessa ordinanza impugnata.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di
contraddittoria motivazione sostenendo che vi sarebbe
contraddizione nel ritenere inammissibile la produzione
del provvedimento amministrativo comprovante il potere
e la ritenuta inammissibilità della produzione.
4.1 Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni:
-perchè ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo (applica-
bile ratione temporis) dopo la riforma di cui al D.L. 83 del
2012, conv. in L. 134/2012 non è più motivo di ricorso per
Cassazione il vizio di motivazione, ma solo l’omesso esame
circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione
tra le parti e, nella specie, il fatto, discusso tra le parti, è
stato esaminato;
- perchè non attinge la ratio decidendi circa la prova
desunta sia dalla mancata contestazione che il Vice Pre-
fetto fosse delegato all’Area Applicazione del Sistema
Sanzionatorio Amministrativo, sia dalla stessa ordinanza
impugnata.
4. In conclusione il ricorso può essere trattato in ca-
mera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato».
2. All’odierna udienza nessuno è comparso, né sono sta-
te depositate memorie.
3. Il collegio ritiene di condividere integralmente le
motivazioni e le conclusioni del consigliere relatore, tra-
scritte integralmente al punto 1.
4. Il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere sul-
le spese in assenza di attività in questa sede della parte
intimata. Stante l’ammissione al gratuito patrocinio non
è dovuto il raddoppio del contributo unif‌icato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 21 GIUGNO 2016, N. 12729
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. FUZIO (DIFF.) – RIC. FONDIARIA SAI
S.P.A. (AVV. PERILLI) C. BOBEICA (AVV. SCAFA)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Legittimazione y Ad
causam y Danno cagionato da veicolo stabilmente
stazionante nel territorio di Stato U.E. y Eccezio-
ne sollevata dall’assicuratore rappresentante del
F.G.V.S. y Proposizione in sede di comparsa conclu-
sionale d’appello y Ammissibilità y Ragioni.
. In caso di sinistro causato da veicolo con targa stranie-
ra risultata rubata, non costituisce eccezione in senso
stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella com-
parsa conclusionale d’appello, l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sostanziale sollevata dal conve-
nuto Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ai
sensi del D.L.vo n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle
modif‌iche apportate dal D.L.vo n. 198 del 2007, assu-
mendo che il predetto veicolo debba considerarsi non
già "sconosciuto", bensì "abitualmente stazionante"
nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea
che ha rilasciato la targa (alla stregua dell’interpre-
tazione dell’art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE,
modif‌icata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte
di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89), sicché il
risarcimento dei danni derivanti dal sinistro compete
all’Uff‌icio Centrale Italiano, ai sensi dell’art. 1 del D.M.
12 ottobre 1972. (c.p.c., art. 81; c.p.c., art. 100; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 283; d.l.vo 6 novembre

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