Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 luglio 2016, n. 14699

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
tamento al pagamento della sosta è un atto di regolamen-
tazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket
di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di
sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non
si trasforma in inadempimento contrattuale, trattando-
si, analogamente al caso della sosta effettuata ometten-
do l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria
in violazione della disciplina della sosta a pagamento su
suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e
razionalizzare l’offerta di sosta.
Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applica-
zione.
3. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
4. - Poichè il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni
per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 24 dicem-
bre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussi-
stenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente
rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 LUGLIO 2016, N. 14699
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. FUZIO (DIFF.) – RIC. G.C. (AVV. MECACCI)
C. AXA ASSICURAZIONI SPA (AVV. NESTA)
Patente y Esercitazione di guida y Guidatore muni-
to di c.d. foglio rosa y Cooperazione colposa dell’i-
struttore nella causazione di sinistro stradale y
Esclusione y Operatività della garanzia assicurati-
va nei confronti dell’istruttore-trasportato y Sussi-
stenza.
. Colui che, dotato di patente di guida, aff‌ida una vet-
tura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo
del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume
un ruolo diverso da quello di trasportato e l’aff‌idamen-
to della vettura di per sé non lo grava di cooperazione
colposa nel caso in cui successivamente si verif‌ichi un
sinistro stradale per l’imperita condotta del guidato-
re aff‌idatario. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1227; c.c., art.
1681; c.c., art. 2054; nuovo c.s., art. 122) (1)
(1) Pervengono, sostanzialmente, alle conclusioni di cui in massima
alcune decisioni della S.C. che escludono che l’eventuale coopera-
zione colposa del trasportato possa interrompere il nesso causale fra
la condotta del conducente ed il danno. Così si vedano Cass. civ. 7
dicembre 2005, n. 27010, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna che
ha escluso la conf‌igurabilità di un concorso colposo del danneggiato
nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su au-
tovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza,
non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di coope-
razione incidente nella determinazione dell’evento dannoso; Cass.
civ. 11 marzo 2004, n. 4993, ivi 2004, 488, nell’ipotesi di trasportato
che non abbia allacciato le cinture di sicurezza; mentre Cass. civ. 28
agosto 2007, n. 18177, ivi 2008, 143, avverte che in ipotesi di coope-
razione nel fatto colposo, per mancata adozione delle cinture di sicu-
rezza da parte del passeggero, è legittima la riduzione proporzionale
del risarcimento del danno. Si veda, inoltre, Cass. civ. 16 giugno 1990,
n. 6049, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, che non esclude
l’istruttore di guida dalla copertura assicurativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2011 il Tribunale di Mi-
lano respingeva domanda di risarcimento di danni derivati
da un sinistro stradale del (omissis) proposta da G.C. nei
confronti di C.E. (conducente dell’auto in cui l’attrice era
trasportata), V.L. (proprietaria dell’auto e madre dell’at-
trice) e Axa Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicura-
trice dell’auto): incidente in cui, avendo l’attrice stessa
permesso al C. - come lei diciottenne e di lei amico - di
guidare l’auto della madre nonostante il suddetto avesse
soltanto il foglio rosa, il Tribunale riteneva che l’attrice
(la quale invece aveva la patente) avesse voluto assiste-
re l’amico in una simulazione di guida, assumendosene
conseguentemente la responsabilità e non potendo quindi
pretendere alcun risarcimento ai sensi dell’articolo 1227,
secondo comma, c.c..
Avendo la G. proposto appello contro tale sentenza, la
Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 luglio-4
settembre 2012 lo respingeva sulla base di analoghe ar-
gomentazioni.
2. Ha presentato ricorso la G., sulla base di motivi.
Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2054
e 1227 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli
articoli 1681 c.c., 1, secondo comma, L. 990/1969 e 122,
terzo comma, C.d.S., adducendo incompatibilità logica tra
la portata omnicomprensiva delle disposizioni a tutela del
trasportato rimasto leso in un sinistro stradale e la limita-
zione all’esercizio della funzione, normativamente inesi-
stente, di “assistente alla guida” creata dalla Corte d’Ap-
pello di Milano, ben diversa dalla qualif‌ica di “istruttore di
guida” ex articolo 122, terzo comma, C.d.S.
Osserva la ricorrente che l’articolo 1, terzo comma, L.
990/1969, è da ritenersi una species dell’articolo 1681 c.c.,
che tutela il trasportato qualunque sia il titolo del traspor-
to, e rileva altresì che l’articolo 122, terzo comma, C.d.S.
qualif‌ica istruttore di guida chi ha la patente da almeno
dieci anni. Ma il giudice d’appello non si riferirebbe nep-
pure a un istruttore, bensì a un assistente di guida. Anche
all’istruttore spetterebbe comunque il risarcimento dei
danni nel caso ne subisca, essendo corresponsabile del si-
nistro solo qualora ometta la sua attività di istruttore o la
svolga in modo inadeguato. E nel caso di specie la G. non
avrebbe compiuto alcun atto causante il sinistro.
Il secondo motivo denuncia omessa, insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione, avendo ritenuto il giudice
d’appello che fosse suff‌iciente, per assumere la responsa-
bilità del sinistro, il fatto che la ricorrente sapeva che il
suo amico aveva soltanto il foglio rosa. Il C., poi, in sede di
interrogatorio formale avrebbe dichiarato di essersi messo
alla guida per verif‌icare il motivo per cui l’auto produceva

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