Corte di Cassazione Civile sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, tenuto conto
che il sistema penale ammette il concorso colposo nel re-
ato doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra
con quella dolosa alla causazione dell’evento, secondo lo
schema del concorso di cause indipendenti, sia in quel-
lo della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi,
il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella
forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli ele-
menti della colpa, in particolare la f‌inalizzazione della re-
gola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto
doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del
terzo (ex plurimis sez. IV, n. 4107 del 12 novembre 2008,
Calabrò, Rv. 242830). Requisiti sussistenti nella specie
alla stregua della diffusa motivazione della sentenza im-
pugnata sul punto della colpa dell’imputato e della preve-
dibilità del comportamento di terzi nell’appropriarsi del
veicolo per la facilità di avvio dello stesso.
8. Giova precisare che, in caso di annullamento sen-
za rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito am-
ministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare
l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizza-
zione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di
cui L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41, la cui ope-
ratività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non
riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass. sez. un.,
n. 25457 del 29 marzo 2012, Campagne Rudie Rv. 252694).
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 7 MARZO 2016, N. 4373
PRES. PETTI – EST. CHIARINI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. AXA ASSICURAZIONI
S.P.A. ED ALTRO (AVV. TRIVELLATO ED ALTRO) C. MARCON ED ALTRI
Responsabilità civile y Animali y Urto tra veico-
lo e animale y Concorso tra responsabilità del pro-
prietario o utilizzatore dell’animale e presunzione
di colpa a carico del conducente y Conf‌igurabilità y
Conseguenze y Conducente danneggiato y Mancato
superamento della presunzione di responsabilità
per entrambi i soggetti y Proporzionale riduzione
del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c.
. In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto
tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di re-
sponsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’u-
tilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione
di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi
dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale,
applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla
circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducen-
te e non sia possibile accertare la sussistenza e la mi-
sura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la
presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando,
quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale,
il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemen-
te diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1,
c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso
causale del danneggiato, ma della presunzione di pari
responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (c.c., art.
1227; c.c., art. 2052; c.c., art. 2054; c.c., art. 2056) (1)
(1) Principio già sostanzialmente affermato da Cass. civ. 9 gennaio
2002, n. 200, in questa Rivista 2002, 959.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luciano Marcon convenne in giudizio dinanzi al Tribu-
nale di Treviso Carlo Marcon chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti nell’incidente del 25 aprile
1998 cagionato dall’improvviso attraversamento della
strada, dalla parte destra della carreggiata, del cane del
convenuto, che lo aveva fatto cadere dal ciclomotore. Il
convenuto contestò la domanda ed ottenne la chiamata in
causa dell’assicurazione Axa.
Il Tribunale accolse le domande, anche per mala ge-
stio dell’assicurazione, e liquidò a Luciano Marcon euro
337.858,60, oltre rivalutazione Istat ed interessi del 4% per
il danno subito.
Con sentenza del 31 marzo 2012 la Corte di appello di
Venezia, respinte le eccezioni dei Marcon di inammissibili-
tà dell’appello dell’Axa assicurazioni per tardività del me-
desimo e per carenza di jus postulandi del difensore che
l’aveva proposto in conseguenza del difetto di rappresen-
tanza legale della società per mancanza di preventiva pro-
cura sostanziale, in parziale accoglimento dell’appello di
quest’ultima - terzo motivo - affermò la pari responsabilità
delle parti per il sinistro occorso e condannò conseguen-
temente Carlo Marcon a pagare a Luciano Marcon il 50%
della somma liquidata per capitale dal primo giudice - e
cioè euro 168.929,30, confermati gli accessori e l’Axa assi-
curazioni a manlevare Carlo Marcon della corrisponden-
te somma, nonchè Luciano Marcon a restituire all’Axa la
metà della somma percepita, compensando interamente
tra le parti le spese di giudizio, sulle seguenti considera-
zioni: 1) l’appello della s.p.a. Axa era stato proposto valida-
mente poichè il legale rappresentante che aveva conferito
mandato al difensore non aveva l’onere di dimostrare tale
sua qualità, spettando alla controparte dimostrare il con-
trario; 2) dalle testimonianze rese era risultato che il cane
di Carlo Marcon essendone stata provata l’appartenenza a
costui - era uscito improvvisamente dal lato destro della
carreggiata urtando il ciclomotore di Luciano Marcon che
conseguentemente aveva perso il controllo del mezzo; 3)
la responsabilità del proprietario di un animale che urti
un autoveicolo - art. 2052 c.c. - era concorrente con quella
a carico del conducente di esso a norma dell’art. 2054 c.c.,
con conseguente presunzione di corresponsabilità, se non
provato il contrario; 4) e poichè nè il proprietario del cane
aveva provato il fortuito, nè il conducente del ciclomotore
l’osservanza delle regole di circolazione, il concorso nella
determinazione del fatto era paritario; 5) il danno non pa-
trimoniale era stato correttamente liquidato nel 50% del
danno biologico e gli interessi compensativi non doveva-

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