Corte di Cassazione Civile sez. II, 5 luglio 2016, n. 13659

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
Dunque - in difetto di assimilabilità dell’istituto della
messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utili-
tà - si torna alla previsione di carattere generale di cui
all’art. 224 comma 3 bis c.s., che individua la competenza
nel Prefetto.
Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con
le condivisibili conclusioni cui in passato era pervenuta
questa Sezione della Corte di legittimità in relazione all’e-
stinzione del reato per intervenuta oblazione (cfr., tra le
tante, la sent. n. 41818 del 10 luglio 2009, Alibrandi, Rv.
245455; e la sent. n. 34293 del 16 marzo 2004, De Luca,
Rv. 229384). In quei casi si era affermato che il giudice
penale, che aveva dichiarato l’estinzione del reato di guida
in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 c.s., comma 2 per
intervenuta oblazione, non poteva applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 c.s., comma 3, al
Prefetto, che avrebbe dovuto procedere all’accertamento
della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazio-
ne della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e
219 c.s., nelle parti compatibili. Tale conclusione è coe-
rente anche con la previsione di cui all’art. 186 comma 2
c.s. che vuole che la sanzione amministrativa accessoria
(evidentemente quella che applica il giudice, vista la pre-
visione per l’estinzione del reato di cui al successivo art.
224 comma 3 c.s.) segua “l’accertamento del reato”. Pe-
raltro, il secondo comma dell’art. 221 c.s. prevede espres-
samente l’ipotesi di def‌inizione del processo penale “per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di pro-
cedibilità”, nel qual caso la competenza del giudice penale
in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa
viene espressamente a cessare perché lo prevede la stessa
disposizione di legge.
Il ben diverso “accertamento”, effettuato in sede am-
ministrativa (della violazione amministrativa) - che va
sottoposto al procedimento di accertamento specif‌ico,
incidenter tantum, nell’ambito del processo penale nel
caso ipotizzato dall’art. 221 comma 1 c.s. - riprenderà dun-
que capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede
penale si sia esclusa “l’esistenza di un reato che dipenda
dall’accertamento di una violazione non costituente rea-
to...”; con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per
riprendere il loro corso nella naturale sede amministra-
tiva.
In def‌initiva, il giudice il quale - come nel caso in esa-
me - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato
ex art. 168 ter comma 2 c.p. per positivo esito della messa
alla prova, non può e non deve applicare la sanzione am-
ministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefet-
to competente a seguito di trasmissione degli atti da parte
del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della
sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara
(ex art. 224, comma 3, c.s.). L’art. 223 comma 4 c.s., dispo-
ne strumentalmente anche a tale f‌inalità - che le sentenze
ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano tra-
smessi al Prefetto entro i successivi quindici giorni a cura
del cancelliere competente.
4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugna-
ta va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla
pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, statuizione che va eli-
minata.
Deve disporsi, conseguentemente, la trasmissione di
copia della presente sentenza al competente Prefetto,
a cura della Cancelleria, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 224/3 c.s.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 5 LUGLIO 2016, N. 13659
PRES. BUCCIANTE – EST. MANNA – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. COMUNE
DI SIRACUSA (AVV.TI BIANCA E MANGIAFICO) C. S.D. (AVV. GUIDO)
Sosta, fermata e parcheggio y Limitazioni nei
centri abitati y Sosta in area di parcheggio a paga-
mento senza l’esposizione del relativo tagliando y
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione y Delibera
sindacale di concessione del servizio di parcheggio
y Disapplicazione da parte del giudice y Ammissibi-
lità y Esclusione.
. Nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministra-
tive per violazione del codice della strada, il giudice
ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai
f‌ini della disapplicazione, soltanto gli atti amministra-
tivi posti direttamente a fondamento della pretesa san-
zionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione
pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a
pagamento senza esposizione del tagliando attestante
l’avvenuto versamento della somma dovuta, il control-
lo del giudice non può estendersi anche agli eventuali
vizi di legittimità della deliberazione della giunta co-
munale di concessione della gestione del servizio ad
un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza
procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza
opposta. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s.,
art. 157; l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5; l. 24 novem-
bre 1981, n. 689, art. 23) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 27 ottobre 2014, n. 22793,
in questa Rivista 2015, 16. Nel senso che il verbale di accertamento
della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se con-
cerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in
questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l’eff‌icacia di titolo
esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo diret-
tamente stabilito dalla legge, si veda Cass. civ., sez. un., 4 gennaio
2007, n. 16, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.D. proponeva innanzi al Giudice di pace di Siracusa
opposizione ad un verbale d’accertamento, in data 29 no-
vembre 2007, per non aver effettuato il pagamento della
sosta della propria autovettura in un’area soggettavi.
Accolta l’opposizione, il Comune di Siracusa proponeva
appello davanti al Tribunale locale, che con sentenza n.
474/12 respingeva l’impugnazione.

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