Corte di Cassazione Civile sez. III, 11 marzo 2016, n. 4755

Pagine612-612
612
giur
7-8/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Resta assorbita ogni altra questione relativa alla posi-
zione dello stesso INAIL e alla surroga da questi esercitata
ai sensi dellart. 28, L. n. 990 del 1969.
Il giudice del rinvio, nel determinare l’entità dell’obbliga-
zione della compagnia in favore dei ricorrenti oltre il massi-
male di polizza, dovrà pertanto tener conto (oltre a quanto
specif‌icato al primo paragrafo, in relazione al primo e terzo
motivo di ricorso) dell’inopponibilità agli stessi ricorrenti
del solo pagamento effettuato in favore del L.C.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 MARZO 2016, N. 4755
PRES. TRAVAGLINO – EST. ARMANO – RIC. GISON (AVV. SEPE) C. EREDI DI
IAVARAZZO LUIGI ED ALTRI
Veicoli y Pubblico registro automobilistico y Sini-
stro stradale y Valore delle risultanze formali del
Pra y Valore presuntivo per l’individuazione del
soggetto obbligato a risarcire i danni y Prova con-
traria y Ammissibilità y Mero generico riferimento
al rapporto dei Carabinieri y Insuff‌icienza.
. Le risultanze del pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) costituiscono prova presuntiva in ordine al
proprietario dell’autovettura obbligato a risarcire i
danni da circolazione stradale, che può essere vinta da
prova contraria, ma non dal mero generico riferimen-
to al rapporto dei Carabinieri, senza la specif‌icazione
della documentazione da essi presa in visione al f‌ine
di rilevare un diverso proprietario del veicolo. (r.d.l. 15
marzo 1927, n. 436, art. 6; c.c., art. 2054; c.c., art. 2697;
c.c., art. 2727; c.c., art. 2729) (1)
(1) Nel medesimo senso si vedano: Cass. civ. 19 novembre 2014, n.
24681, in questa Rivista 2015, 134 e Cass. civ. 11 aprile 2006, n. 8415,
ivi 2007, 424.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Gison propone ricorso con un motivo avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2011 con
la quale era stato confermato il rigetto della sua domanda
di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei
confronti di Iavarazzo Luigi, delle Assicurazioni Generali
S.p.A. e della Milano Assicurazioni S.p.A.
Resiste con controricorso la società Assicurazioni Ge-
nerali che presenta anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda sul ri-
lievo che vi era un’assoluta incertezza in ordine all’effettivo
responsabile civile atteso che, a voler seguire le indicazioni
date dagli agenti nel verbale da loro redatto, Iavarazzo Lui-
gi risultava al momento del sinistro privo di legittimazione
passiva, atteso che il veicolo investitore risultava dai docu-
menti essere intestato a tale Scognamiglio Aniello.
2. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazio-
ne dell’articolo 102 c.p.c. in riferimento all’articolo 2054
c.c., nonché violazione degli articoli 18,19, 20, 21, 22 e 23
della legge 990/69. Sostiene il ricorrente che dall’estratto
cronologico P.R.A., versato in atti già dal primo grado, pro-
prietario del veicolo investitore al momento dell’evento
risultava essere Iavarazzo Luigi e che a nulla rilevava la
circostanza che nel rapporto dei carabinieri risultava es-
sere indicato come proprietario tale Scognamiglio Aniello.
3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni
affermato che le risultanze del P.R.A. hanno valore presun-
tivo, per cui possono essere vinte dalla prova contraria (v.,
tra le altre, le sentenze 11 aprile 2006, n. 8415, e 26 ottobre
2009, n. 22605). La sentenza 20 aprile 2010, n. 9314 ha sta-
bilito che l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico
del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista
dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 6, convertito nella
L. 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i
conf‌litti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume,
altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individua-
zione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circo-
lazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
Ora, pacif‌ico essendo che le risultanze del P.R.A. possono
essere vinte dalla prova contraria, il Giudice di merito ha
rilevato che dal rapporto dei carabinieri risultava un altro
proprietario del veicolo investitore, diverso da Iavarazzo
Luigi. La decisione non è conforme al diritto in quanto la
presunzione che deriva dalla certif‌icazione del P.R.A. non
può essere vinta da un generico riferimento al rapporto
dei Carabinieri, senza alcuna specif‌icazione del tipo di
documentazione presa visione dai Carabinieri al f‌ine di
rilevare un diverso proprietario del veicolo.
La sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Napoli in
diversa composizione che si atterrà al principio su indicato, li-
quidando anche le spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 MARZO 2016, N. 4669
PRES. SPIRITO – EST. ESPOSITO – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. MONDO MARMO
S.R.L. (AVV. CIARDELLI) C. U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO (AVV. SERRA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Veicoli immatricolati in Stati esteri y Garanzia
dell’U.C.I. y Ambito applicativo y Garanzia per dan-
ni alle cose trasportate y Inclusione y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile per i danni cagionati alla circolazione
nel territorio della Repubblica da veicoli a motore
immatricolati in Stati esteri, la copertura assicura-
tiva dell’U.C.I., al pari che per i veicoli immatricolati
in Italia, concerne anche i danni causati alle cose tra-
sportate, ponendosi l’obbligo assicurativo dell’U.C.I. di
cui all’art. 6 della l. n. 990 del 1969 (vigente all’epo-
ca dei fatti) in correlazione con la disposizione di cui
al precedente art. 1, comma 1, della medesima legge,
che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a.,
e, quindi, con l’obbligo sancito dall’art. 2054 c.c., che
contempla anche il danno alle cose. (c.c., art. 2054; l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT